Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-04-2011, n. 7855 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ditta individuale Studio Landi di Riccardo Landi e le società Experian Data Service s.r.l. e Agenzia Stella s.a.s. di Carli avv. Lorenzo & C. propongono ricorso per cassazione, fondato su tre motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha rigettato le loro domande, intese ad ottenere, nei confronti dell’Agenzia del Territorio, l’inibizione di comportamenti asseritamente in violazione delle norme sulla concorrenza ed il risarcimento del danno derivante da quelle condotte.

L’Agenzia del Territorio resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1.- Il controricorso dell’Agenzia del Territorio è inammissibile, essendo notificato oltre quaranta giorni dopo la notifica del ricorso ( art. 370 cod. proc. civ.).

Premesso infatti che La notifica a mezzo posta del ricorso risulta pervenuta all’Avvocatura il 4/3/09, la notifica del controricorso è tardiva, pur considerando la data del 21/4/09, in cui l’atto sarebbe stato consegnato agli Ufficiali giudiziari.

2.- I primi due motivi – con i quali i ricorrenti deducono nullità della sentenza per omessa pronuncia, violazioni di legge e vizi di motivazione – sono inammissibili per la mancanza del quesito di diritto (quanto alle censure di cui all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4) e del momento di sintesi (quanto alle censure riferite all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5), richiesti dall’art. 366 cod. proc. civ..

3.- La questione di legittimità costituzionale della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2, per contrasto con l’art. 3 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, in cui si sostanzia il terzo motivo, è, di conseguenza, inammissibile, per la mancanza di qualsiasi strumentalità con una domanda di merito.

4.- Il ricorso va dunque rigettato.

5.- Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in ragione dell’inammissibilità del controricorso e del difetto di ulteriore attività difensiva da parte dell’Agenzia del Territorio.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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