Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-02-2011, n. 1050 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I signori in epigrafe indicati, già assunti dalla Croce Rossa Italiana con contratti di collaborazione a far data dal 1° luglio 1998 fino al 29 dicembre 1999, hanno visto riconosciuto il loro servizio come rapporto di lavoro subordinato con la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 13120 del 2005 (indicata anche come "dispositivo n. 14566"), con consequenziale riconoscimento del diritto alla erogazione delle retribuzioni e delle contribuzioni relative a tale tipo di rapporto e condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive e previdenziali.

2. Con il ricorso al Tar del Lazio n. 517 del 2006, proposto per l’esecuzione del giudicato, nel frattempo formatosi per mancata impugnativa della predetta sentenza, essi hanno chiesto appunto il pagamento delle spettanze loro riconosciute.

Nell’inerzia dell’ente, il Tar del Lazio – con la sentenza n. 740 del 2007 – ha accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato ed ha nominato un Commissario ad acta, che ha provveduto in sostituzione.

I ricorrenti, non soddisfatti della liquidazione delle somme in loro favore, con un ulteriore ricorso al giudice dell’ottemperanza hanno chiesto l’esatta esecuzione del giudicato, inserendo nelle somme dovute anche il conteggio delle ferie non godute, gli interessi legali e il salario accessorio o premio incentivante.

Con la successiva "ordinanza" n. 1615 del 2008 (da qualificare come sentenza), il Tar del Lazio, preso atto della liquidazione già avvenuta della sorte capitale, ha ritenuto non dovuto il compenso per le ferie non godute, "non risultando alcun specifico capo di domanda e di sentenza sul punto" e non potendosi considerare il relativo compenso come "un naturale accessorio del credito originario", in disparte ogni considerazione sulla mancanza di prova in ordine al mancato godimento di riposo compensativo per le ore asseritamente lavorate in eccesso rispetto all’ordinario.

Lo stesso giudice ha negato la spettanza del premio incentivante che, "per il suo carattere aggiuntivo, si contrappone allo stipendio come corrispettivo di un’opzione non legata al trattamento stipendiale" e deve essere "rapportato ai risultati effettivamente conseguiti dalle singole unità organiche" verificati dall’apposito nucleo di valutazione secondo standard medi di produttività.

Il TAR ha invece accolto la richiesta degli interessi legali sulle somme già corrisposte e di conseguenza ha incaricato il Commissario ad acta già nominato di completare l’adempimento della sentenza del giudice del lavoro nei sensi così indicati, rinviando al completamento dell’attività sostitutiva e al ricevimento di apposita relazione la liquidazione delle competenze da liquidare al medesimo Commissario.

2) La sentenza n. 1615 del 2008, assunta nella forma dell’ordinanza collegiale dal giudice di primo grado, è ora appellata in parte qua dagli originari ricorrenti i quali lamentano che:

a) erroneamente il Tar avrebbe negato il diritto alla retribuzione corrispondente alle ferie non godute, equivocando sul contenuto della domanda giudiziale; difatti essi non hanno chiesto un ulteriore compenso per ferie non godute, ovvero l’indennità sostitutiva, bensì "il pagamento del lavoro svolto in eccesso rispetto all’orario ordinario per essere poi in grado di usufruire, tramite riposi compensativi, di quelle che per tutti i lavoratori dipendenti costituiscono un sacrosanto diritto: le ferie";

b) parimenti avrebbe errato il Tar nel negare il compenso incentivante, nel presupposto che esso non avrebbe natura stipendiale ma sarebbe correlato alla partecipazione a un progetto per l’incremento della produttività dell’azione amministrativa e sarebbe rapportato ai risultati effettivamente conseguiti, come valutati dal datore di lavoro.

Ad avviso degli appellanti, nella retribuzione corrispondente ad un rapporto di lavoro subordinato, riconosciuto dal giudice ordinario, rientrerebbero a pieno titolo (oltre allo stipendio tabellare corrispondente alla posizione rivestita, alla retribuzione individuale di anzianità, all’indennità integrativa speciale, ai compensi per lavoro straordinario ove spettanti) anche i "compensi incentivanti e altri compensi e indennità previsti" in base al contratto collettivo ove spettanti (art. 28 del CCNL 16.2.1999 relativo al quadriennio contrattuale 19982001 e al biennio economico 19981999). E poiché gli appellanti (ex collaboratori) hanno partecipato ai progettiobiettivo al pari dei loro colleghi dipendenti di ruolo della C.R.I., essi avrebbero diritto alla medesima retribuzione per l’omogeneità della prestazione effettuata in concreto.

Con l’ordinanza 14 ottobre 2009, n. 6307, questa Sezione, rilevando l’insufficienza della documentazione depositata, ne ha ordinato l’integrazione, in particolare mediante la produzione della copia integrale della sentenza del giudice del lavoro della quale è causa.

L’ordine è stato ampliato e rinnovato con decisione 29 settembre 2010, n. 7203.

3) Dalla documentazione versata in ottemperanza dalla Croce Rossa Italiana, rileva la Sezione che:

– la sentenza del Tribunale civile di Roma, sezione lavoro, n. 13120 del 2005, ha qualificato il rapporto che ha legato gli appellanti all’ente per il periodo sopra indicato come lavoro subordinato a tempo determinato;

– la medesima sentenza ha limitato il riconoscimento del diritto degli appellanti alle conseguenze retributive e previdenziali, calcolate "in misura differenziale rispetto al trattamento ricevuto per contratto di collaborazione professionale" in base ai principi sulla prestazione di fatto desumibili dall’art. 36 della Costituzione e dall’art. 2126 cod. civ. e/o sul predicato della qualificazione della domanda in termini risarcitori, ma ha escluso esplicitamente la stabilizzazione del rapporto (del resto superata dalla successiva assunzione con rapporto di pubblico impiego con decorrenza 30 dicembre 1999) e, di conseguenza, non ha operato alcun cenno ad ulteriori emolumenti, in particolare al compenso aggiuntivo per ferie non godute e all’erogazione del compenso incentivante.

Dalla lettura della medesima sentenza del Tribunale civile, non emerge dunque alcuna statuizione sulla spettanza delle somme cui gli appellanti hanno fatto riferimento.

Conseguentemente l’impugnata pronuncia del Tar del Lazio merita conferma, sia nella parte in cui ha constatato che la sentenza del giudice del lavoro non contiene alcuna indicazione circa adempimenti ulteriori rispetto alla corresponsione delle differenze retributive e previdenziali, sia nella parte in cui ha escluso che i compensi chiesti in sede di ottemperanza possano considerarsi come naturale accessorio del credito originario, derivando invece da presupposti diversi e specifici la cui effettiva esistenza non è stata oggetto del giudizio davanti al Tribunale civile e non può, quindi, trovare ingresso nella fase dell’esecuzione del giudicato così formatosi.

4) In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.

Le spese di questo secondo grado di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato n. 30905, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’ordinanza impugnata, avente valore di sentenza.

Condanna ciascun appellante a rifondere alla Croce Rossa Italiana le spese e gli onorari di lite, nella misura di 200 (duecento) euro a titolo di spese e 100 (cento) per onorari, con vincolo di solidarietà, potendo la Croce Rossa Italiana chiedere a ciascuno l’importo complessivo, salva rivalsa tra gli appellanti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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