Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-02-2011) 23-02-2011, n. 6978 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 6 luglio 2010, il Tribunale di Catanzaro, accogliendo l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di G. F., indagato per i reati di cui all’art. 416 bis c.p. e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, annullava l’ordinanza del Gip di Catanzaro, emessa in data 17/6/2010, con la quale era stata applicata al prevenuto la misura della custodia in carcere e revocava la misura cautelare.

Il Tribunale rilevava che non ricorrevano i gravi indizi di colpevolezza per il reato di trasferimento fraudolento di beni di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies per l’insussistenza dell’elemento soggettivo ed osservava che, venuto meno tale reato, cadeva anche la partecipazione all’associazione mafiosa dal momento che la condotta di partecipazione si fondava essenzialmente sul reato di cui all’art. 12 quinquies.

Avverso tale provvedimento propone ricorso il P.M. deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Al riguardo si duole che le conclusioni del Tribunale, in ordine al delitto di associazione prescindono completamente dal contenuto degli atti processuali e dello stesso provvedimento impugnato. In particolare si duole che il Tribunale ha completamente omesso di esaminare gli elementi probatori a carico del prevenuto, riepilogati nell’ordinanza cautelare alle pagine 279-281. Dai risultati delle intercettazioni, infatti, emergeva che il G., oltre al suo ruolo di fittizio intestatario della Pubbliservice Sud con sede in (OMISSIS), risultava attivo procacciatore di clienti ed esattore con modalità tipicamente mafiose, essendo, pertanto, accertato il suo diretto coinvolgimento nelle attività di condizionamento del mercato della pubblicità, rientrante nella sfera di attività del sodalizio criminoso. Pertanto il P.M. ricorrente eccepisce che gli elementi dimostrativi del ruolo svolto da Pubbliservice Sud e dal G. non hanno formato oggetto di alcuna analisi da parte del Tribunale del riesame che li ha completamente pretermessi, realizzando in tal modo una motivazione meramente apparente.

Per quanto riguarda il reato di interposizione fraudolenta, il P.M. ricorrente contesta come illogiche le conclusioni assunte dal Tribunale in punto di insussistenza dell’elemento soggettivo, facendo rilevare che M.V. è cugino di M.A., soggetto già condannato per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., ed osservando che il prevenuto non poteva ignorare la caratura criminale di tali soggetti.

Il difensore dell’indagato, avv. Gubbiotti David, ha depositato memoria, resistendo al ricorso del P.M. di cui chiede l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il provvedimento impugnato è viziato da motivazione apparente in quanto nel testo del provvedimento non è spesa una parola per analizzare se la condotta del G., quale emerge dalle intercettazioni in atti, sia strumentale al raggiungimento dei fini del sodalizio criminoso. Il Tribunale per il riesame ha totalmente omesso di valutare gli esiti delle intercettazioni telefoniche per accertare o per escludere la sussistenza del quadro di gravità indiziaria per il delitto di associazione, con riferimento alla condotta del prevenuto, limitandosi ad un sillogismo apodittico per cui, escluso il dolo specifico nell’interposizione fittizia, verrebbe meno automaticamente la partecipazione all’associazione mafiosa. Ma anche sul dolo specifico per il reato ex D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies le conclusioni assunte dal Tribunale per il riesame si rivelano apodittiche e la motivazione apparente in quanto sono state assunte senza prendere minimamente in considerazione gli esiti delle altre intercettazioni relative alle modalità intimidatorie nel procacciamento e nel rapporto con i clienti.

Di conseguenza il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *