Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-04-2011, n. 7853 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 3766/06, pubbl. il 7 settembre 2006 e notif. il 18.10.06, rigettò l’appello della Romana Calcestruzzi spa avverso la sentenza n. 15644 del Tribunale della capitale, con cui essa era stata condannata a pagare, in forza della penale pattuita in una scrittura privata di transazione con lui intercorsa nell’ambito di un contratto di concessione di terreni per escavazione, a B.R. la somma di Euro 237.053,72 (oltre ad ulteriori Euro 154,94 giornalieri per ogni decimo giorno successivo dalla data della decisione), nonchè – dalla scadenza di ogni decimo giorno – gli interessi convenzionali in ragione del prime rate ABI sugli importi via via maturati.

1.2. In particolare, la Corte capitolina ritenne che l’interesse ad agire sussisteva per il mancato puntuale ed integrale pagamento, al momento dell’instaurazione del giudizio, della penale e degli interessi concordati per la ritardata restituzione del fondo; escluse la carenza di interesse, imputando la mancata ricezione del bene offerto in restituzione alle sue condizioni difformi da quanto pattuito; ritenne carente la prova dell’adempimento agli obblighi assunti con la transazione e pertanto insussistenti gli elementi per ridurre la penale, in rapporto al concreto assetto degli interessi che le parti avevano determinato con la transazione.

1.3. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Romana Calcestruzzi spa, affidandosi a quattro motivi; resiste con controricorso il B., contestando i motivi dispiegati sia in ordine alla loro ammissibilità, sia nel merito; e, per l’udienza pubblica del 23.2.11, presentata dalla ricorrente memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., le parti compaiono per la discussione orale.
Motivi della decisione

2. A sostegno del suo ricorso la Romana Calcestruzzi sviluppa quattro motivi:

2.1. un primo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., concludendolo con il seguente quesito di diritto: enunciare il principio secondo il quale l’art. 100 c.p.c., vada interpretato nel senso che l’interesse ad agire e quindi a proporre l’azione richiede la sussistenza di un diritto già leso e che nella fattispecie di obbligazioni con prestazioni periodiche l’interesse ad agire non sorge fino a quando, scaduto il termine per l’adempimento di ciascuna singola prestazione, il debitore non vi abbia provveduto;

2.2. un secondo, di violazione e falsa applicazione degli artt. 1382 e 1383 c.c., concludendolo con il seguente quesito di diritto:

enunciare il principio secondo il quale la domanda giudiziale di pagamento della penale prevista dall’art. 1382 c.c., e segg., costituisce domanda autonoma rispetto a quella di adempimento della prestazione principale, da potersi così proporre in giudizio senza chiedere l’adempimento della prestazione principale;

2.3. un terzo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., concludendolo con il seguente quesito di diritto: enunciare il principio che in sede di appello l’esame e la pronuncia su di una domanda non accolta nel precedente grado di giudizio e non impugnata tempestivamente viola il dettato dell’art. 112 c.p.c.;

2.4. un quarto, di vizio di motivazione sulle circostanze, dedotte nei precedenti gradi di giudizio, del ritardo nell’agire in giudizio (di sei anni dalla scadenza dell’obbligo di riconsegna del suolo) e del rifiuto del creditore di riceversi il bene.

3. Il controricorrente, dolendosi del tentativo di introdurre valutazioni di merito, argomenta per l’inammissibilità e l’infondatezza dei quattro motivi; e chiede il rigetto del ricorso.

4. Alla fattispecie – trattandosi di ricorso avverso sentenza pubblicata in data 7 settembre 2006 – si applica il regime dell’art. 366 bis c.p.c., norma introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, ed applicabile – in virtù dell’art. 27, comma 2 del medesimo decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, art. 47, comma 1, lett. d, in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 della medesima legge (ed efficace quindi solo per i ricorsi avverso sentenze o provvedimenti pubblicati dopo il 4 luglio 2009).

5. Da tanto deriva che:

5.1. quanto ai quesiti a corredo dei motivi di violazione di legge, che essi devono non solo enunciare una regula iuris suscettibile di applicazione ad una serie potenzialmente indeterminata di fattispecie analoghe, ma che essi debbono anche essere conferenti e pertinenti al caso in esame (tra le altre, v. Cass. sez. un. 19 settembre 2008 n. 23860 e Cass. sez. un. 18 novembre 2008 n. 27347), in quanto altrimenti non condurrebbero, quand’anche accolti, alla riforma della gravata sentenza;

5.2. quanto ai motivi di vizio di motivazione (come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 20603: v. tra le ultime Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680), la oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte esige che il quesito o momento di riepilogo indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (da ultimo, v. Cass., ord. 30 dicembre 2009 n. 27680): occorrendo, in particolare, la formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso, nel quale e comunque anche nel quale si indichi non solo il fatto controverso riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, ma anche – se non soprattutto – quali siano le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., ord. 18 luglio 2007 n. 16002); tale requisito non può ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ. sez. 3 ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/08 e 4311/08).

6. In applicazione dei principi di cui al paragrafo precedente ai singoli motivi di ricorso:

6.1. il primo motivo è inammissibile in quanto non pertinente al caso di specie, visto che la Corte di Appello motiva espressamente sulla sussistenza dell’interesse per la persistenza di un inadempimento parziale, sicchè la tesi che si vorrebbe enunciare, che prescinderebbe totalmente da tale premessa, sarebbe inconferente rispetto alla fattispecie;

6.2. il secondo motivo è inammissibile per identica ragione, non evincendosi neppure dalla formulazione del quesito l’utilità e la rilevanza dell’affermata o negata proponibilità autonoma della domanda di penale nel concreto caso in esame;

6.3. il terzo motivo è inammissibile per eccesso di genericità, non apparendo indicata la domanda su cui vi sarebbe la lamentata extrapetizione, oltretutto in astratto di difficile configurabilità in un caso come quello di specie, caratterizzato da una pronuncia di appello che si limita a rigettare il gravame contro quella di primo grado;

6.4. quanto all’ultimo motivo, di vizio motivazione, il momento di sintesi o riepilogo manca del tutto: ed il motivo è inammissibile.

7. Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata alle spese del giudizio di legittimità, nella misura reputata equa come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la Romana Calcestruzzi spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento, in favore: di B.R., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

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