Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-02-2011) 23-02-2011, n. 6952 Imputato irreperibile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 25 febbraio 2010, la Corte di appello di Bologna, accogliendo l’appello proposto da Y.M. e da E. K.A., imputati assieme ad altri di associazione e di traffico di stupefacenti, dichiarava la nullità dei decreti di latitanza emessi nei confronti dei predetti imputati ed annullava il decreto di rinvio a giudizio e la sentenza emessa a carico dei medesimi imputati dal Tribunale di Bologna in data 7/11/2008.

Avverso tale pronunzia propone ricorso il P.G. deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (con riferimento agli artt. 295, 296 e 169 c.p.p., nonchè mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto.

Al riguardo il P.G. ricorrente eccepisce che la Corte ha errato nell’interpretazione dell’art. 169 c.p.p., comma 4 dimenticando che l’obbligo di disporre ricerche fuori dal territorio dello Stato sorge soltanto ove le ricerche svolte in Italia consentano di individuare la località estera dove l’imputato dimori o eserciti abitualmente la sua attività. Nel caso di specie nessuna ricerca all’estero era dovuta in quanto dalle indagini non emergeva alcuna indicazione di residenza o di dimora di Y.M. in Francia, nè di E. K.A. in Spagna. In particolare, per quanto riguarda Y.M., gli inquirenti non avevano mai acquisito gli estremi della carta d’identità francese da questi presentata al portiere dell’Hotel (OMISSIS), ma soltanto la scheda dell’albergo, dove costui veniva indicato come residente a (OMISSIS). Da tale scheda non si poteva dedurre che il ricercato all’epoca fosse residente nella città francese di (OMISSIS), come emerso successivamente. Quanto a E.K. A., all’epoca dell’emissione del decreto di latitanza, non sussisteva il minimo dato processuale dal quale potesse dedursi il luogo di residenza o di dimora dell’imputato, del quale era noto soltanto che era fuggito in Spagna. Non esisteva, pertanto, il presupposto della residenza o del domicilio conosciuto per potersi attivare le ricerche all’estero.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

In punto di diritto, secondo l’insegnamento di questa Corte ai fini del decreto di irreperibilità, non sussiste obbligo di disporre apposite ricerche all’estero dell’imputato colà residente, del quale si ignori l’esatto recapito (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27552 del 23/06/2010 Ud. (dep. 15/07/2010) Rv. 247719; Sez. 5, Sentenza n. 17690 del 18/02/2010 Ud. (dep. 07/05/2010) Rv. 247317).

In particolare questa Sezione ha statuito che: "L’obbligo di disporre le ricerche, ai fini del decreto di irreperibilità, anche all’estero sorge soltanto se le ricerche svolte nel territorio dello Stato consentano di individuare la località ove l’imputato dimori o eserciti abitualmente la sua attività ed in cui, quindi, possano utilmente effettuarsi le ricerche per l’accertamento di un esatto indirizzo" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22662 del 18/02/2009 Ud. (dep. 29/05/2009) Rv. 244726).

Alla luce di tali pacifici principi di diritto la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, sia con riferimento alla posizione di Y.M., che alla posizione di E.K.A..

Quanto al primo, come rilevato dalla stessa sentenza impugnata non emerge dagli atti che al momento delle ricerche fosse stata accertata la sua residenza in Francia, ma soltanto che tale informazione avrebbe potuto essere acquisita ove vi fosse stato un maggior sforzo investigativo. Non essendo stata acquisita, pertanto, alcuna informazione sul luogo di residenza all’estero dell’imputato – sia pure per un vizio di incompletezza delle indagini – non sussisteva alcun obbligo di disporre le ricerche dell’imputato in Francia prima di emettere il decreto di irreperibilità.

Quanto al secondo imputato, la Corte ha censurato il fatto che non siano state effettuate ricerche sul luogo di eventuale residenza di costui del quale era stata soltanto acquisita l’informazione della fuga in Spagna. Dalla stessa motivazione emerge che le autorità ignoravano il luogo preciso dove l’imputato aveva trovato rifugio, non sussistendo, pertanto, il presupposto di fatto richiesto dall’art. 169 c.p.p., comma 4 per disporsi le ricerche all’estero.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Bologna per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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