Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-02-2011, n. 1046 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di appello n. 10347/06, notificato il 23 novembre 2006, l’Istituto nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) impugnava la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 1273 del 13 aprile 2006, che non risulta notificata, con la quale veniva accolto il ricorso proposto dalla signora S.G. per l’annullamento della graduatoria del concorso pubblico a 9 posti di fisioterapista presso il Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra, nella parte in cui la ricorrente – inserita alla posizione n. 67, risultava non ammessa alla successiva prova scritta del concorso stesso, indetto con bando pubblicato sulla G.U. n. 59, serie speciale, del 27 luglio 2004.

La predetta sentenza era contestata per violazione o erronea applicazione dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001 in materia di reclutamento del personale, difetto dei presupposti ed illogicità della motivazione.

Con atto in data 22 novembre 2010, tuttavia, l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nella presente fase di giudizio, avendo l’Ente assunto la citata signora Grandi, nell’aprile 2008, a tempo indeterminato.

In tale situazione non resta al Collegio che dare atto della sopravvenuta improcedibilità dell’appello; nessuna decisione va presa sulle spese giudiziali, non essendosi costituita in giudizio la parte appellata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 10347 del 2006, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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