Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-04-2011, n. 7851 Leasing

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 1331/05 del 15 settembre 2005, in riforma della sentenza di primo grado di contrario tenore, rigettò l’opposizione proposta da G.G. avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Asti del 15.4.97 per L. 50.005.920 (oltre accessori e spese) in favore della Findata Finanziamenti, fondato su crediti derivanti da un contratto di leasing di macchinari.

1.2. In particolare, l’opponente aveva lamentato di aver patito il furto dei beni oggetto di leasing ed ascriveva alla condotta negligente della concedente la perdita dell’indennizzo assicurativo, sicchè il primo giudice aveva ritenuto giustificato l’inadempimento proprio per l’allegato furto; ma la Corte di appello, adita sul gravame della concedente, divenuta nelle more Findata Leasing e poi LOCAT spa, affermò invece la piena responsabilità del locatario, non solo per la carenza di valida prova in concreto sulla sussistenza dei presupposti della speciale esimente dell’art. 1588 c.c. (pur avendone confermato l’applicabilità analogica alla fattispecie), ma pure per la preclusione in astratto di una tale prova liberatoria in dipendenza "del disposto dell’art. 13 del contratto". 1.3. Avverso tale sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione il G. affidandosi ad un unico articolato ed indistinto motivo; resiste la UGC Banca spa, quale mandataria della LOCAT spa; e, per l’udienza pubblica del 23.2.11, compare a discutere oralmente la causa il difensore della sola controricorrente.
Motivi della decisione

2. A sostegno del suo ricorso il G. sviluppa un motivo, senza qualificarlo ai sensi di alcuna delle previsioni del primo comma dell’art. 360 c.p.c.:

2.1. argomentando contro la sentenza di secondo grado in ordine alla ritenuta carenza di prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 1588 c.c.;

2.2. denunciando un grave errore nell’interpretare tale norma nell’escludere che il furto denunciato costituisse prova della non imputabilità della perdita dei macchinar al concedente, come pure altro grave errore nel fondare la decisione sull’art. 13 C.G.C. (scil. Condizioni generali di contratto);

2.3. addossando alla condotta negligente della controparte la responsabilità esclusiva per la perdita anche dell’indennizzo assicurativo;

2.4. escludendo l’applicabilità degli artt. 13 e 14 delle condizioni generali del contratto e, in luogo di questi, invocando l’art. 12 delle medesime, con responsabilità esclusiva della concedente.

3. Nel controricorso con cui resiste all’impugnazione del G., la UGC Banca lamenta dapprima l’inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità – o frammentarietà o incomprensibilità – dei motivi e per carenza di connessione (con le rationes decidendi della gravata sentenza; nel merito, contesta la fondatezza delle ragioni addotte da controparte, ribadendo la carenza di valida prova sulla non imputabilità della perdita al locatario ed argomentando per la piena applicabilità dell’art. 13 delle condizioni generali di contratto, di cui riproduce il tenore.

4. Ciò posto, il ricorso – per quanto è dato interpretarlo per la carente identificazione delle censure e del loro inquadramento entro le astratte fattispecie dell’art. 360 c.p.c. – è infondato:

4.1. la Corte di appello pone a fondamento del qui censurato rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo due diverse rationes decidendi (v. pag. 5 della sentenza, righe nona e seguenti): sia la carenza di prova sull’applicabilità dell’art. 1588 c.c., sia l’applicabilità dell’art. 13 del contratto (o, forse più correttamente, delle condizioni generali di contratto, secondo quanto concordano le parti), quest’ultima sotto il profilo della pattizia esclusione, per il locatario, della possibilità di fornire la prova della non imputabilità della perdita;

4.2. il G. impugna confusamente la tesi della ritenuta imputabilità, ma, quanto all’art. 13 delle condizioni generali di contratto, si limita ad asserire apoditticamente, senza neppure riportarne – in violazione aperta del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – il tenore, che tale clausola contrattuale non trova applicazione al caso di specie (pag. 6 del ricorso, dieci righe dal termine), per poi, altrettanto apoditticamente e senza riprodurne il contenuto, affermare invece l’assoggettamento della fattispecie alla diversa clausola dell’art. 12 di quelle stesse condizioni;

4.3. l’incomprensibilità – derivante dall’evidente carenza di un nesso tra clausola negata e fattispecie – e l’inammissibilità – derivante dalla mancata riproduzione del tenore della clausola di cui ha negato l’applicazione – di tale ultima censura alla seconda delle rationes decidendi autonomamente poste a base della decisione della Corte di Appello travolge quindi il ricorso nella sua interezza ed esime questa Corte dalla disamina delle censure rivolte avverso l’altra ratio decidendi: è noto infatti che, in presenza di due ragioni del decidere, è necessario dispiegare una valida impugnazione avverso entrambe, a pena di inammissibilità del gravame (tra le molte, v. ad es. Cass. 7 novembre 2005 n. 21490 e Cass. 12 marzo 2010 n. 6045), visto che la sentenza potrebbe autonomamente reggersi su almeno una di quelle senza bisogno della verifica della correttezza e della congruità dell’altra (v. anche Cass. 2770/97, Cass. 13070/07 e Cass. S.U. 16602/05).

5. Una volta dichiarata l’inammissibilità del gravame, la soccombenza del ricorrente ne comporta la condanna alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna G. G. al pagamento, in favore della UGC Banca spa, nella qualità in atti ed in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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