Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-02-2011, n. 1043 Competenze e procedure amministrative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza gravata, il TAR per la Campania, Sezione di Salerno, ha respinto il ricorso n. 14 del 1997, proposto dalla società odierna appellante avverso il provvedimento ministeriale del 18 settembre 1996, che ha annullato il nullaosta paesaggistico rilasciato dal Comune di Furore per la realizzazione di alloggi sociali nel comprensorio "A" del P.E.E.P. in località San Giacomo.

Nel dettaglio, il primo giudice, ha disatteso le censure con cui la società ricorrente ha dedotto:

o il superamento del termine di sessanta giorni previsto per l’esercizio del potere di annullamento riconosciuto all’Amministrazione statale;

o lo sconfinamento nel merito dell’apprezzamento assuntamente posto dall’Amministrazione a fondamento del contestato annullamento.

Propone gravame la società ricorrente, ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata di cui chiede l’annullamento, con il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado.

L’Amministrazione statale si è costituita in giudizio ed ha chiesto la reiezione del gravame.

All’udienza del 18 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. L’appello va respinto.

Va disatteso il primo motivo di gravame con cui è riproposta la censura relativa alla prospettata adozione del provvedimento contestato in primo grado oltre il prescritto termine di sessanta giorni.

Premesso, invero, che per la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio entro il termine suindicato va emesso il provvedimento di annullamento, giova considerare, d’accordo con quanto sul punto sostenuto dal primo giudice, che lo stesso termine è stato interrotto da una richiesta di integrazione documentale che non appare al Collegio affetta dai profili di irragionevolezza ed arbitrarietà dedotti in gravame; si è trattato, invero, di una richiesta di integrazione avente ad oggetto la specifica indicazione planimetrica e zonale dell’intervento edilizio oggetto della autorizzazione sottoposta a controllo, nonché, successivamente, di una ulteriore documentazione grafica e di ulteriori precisazioni progettuali, non inoltrate originariamente.

Né la pretestuosità della richiesta di integrazione documentale può desumersi automaticamente dalla sola circostanza della mancata puntuale indicazione dei documenti così acquisiti nel corpo del successivo provvedimento di annullamento, evidentemente emesso perché l’istruttoria risultava ormai completa.

Va parimenti disatteso il secondo motivo di gravame con cui si deduce l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha respinto la censura relativa al lamentato "sconfinamento nel merito" dell’apprezzamento posto dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento contestato in primo grado.

E’ sufficiente, al riguardo, osservare che, lungi dal costituire valutazioni estese al merito, integrano un apprezzamento di mera legittimità, puntualmente ruotante attorno alla tutela del vincolo paesaggistico, le argomentazioni poste a fondamento dall’amministrazione statale a fondamento del disposto annullamento, in specie laddove ha rimarcato l’impatto ambientale correlato alla progettata edificazione di diversi corpi di fabbrica su terrazzamenti da realizzare con scavi e reinterri, oltre che alla costruzione di consistenti cortine di muri.

Da un lato, emerge che l’originario nulla osta risulta effettivamente affetto dall’eccesso di potere riscontrato dall’atto statale di annullamento, poiché il Comune non ha formulato alcuna specifica valutazione sulle conseguenze della alterazione dello stato dei luoghi, conseguente ai previssti terrazzamenti, scavi e reinterri.

Dall’altro, la effettiva sussistenza di tali conseguenze risultano dalla documentazione acquisita, e comunque non appare al Collegio smentita né superata dalla relazione tecnica richiamata dalla società appellante nell’atto di gravame.

2. Alla stregua delle esposte ragioni va dunque respinto l’appello.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali del secondo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 10275 del 2006, lo respinge.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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