Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-04-2011, n. 7849 Nullità Organo giudicante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. P.C. otteneva dal Giudice di pace la condanna della S.B.P. sas di Bellapigna Antonella al pagamento di circa L. 2.700.000 (circa Euro 1.400,00), in riferimento alla intervenuta vendita a terzi di un autocaravan di sua proprietà; vendita effettuata dalla società alla quale l’autocaravan era stato a tal fine consegnato.

2. L’appello proposto dalla società veniva rigettato dal Tribunale in composizione monocratica, con sentenza emessa dal got, in sostituzione del giudice professionale (sentenza del 17 agosto 2005).

Il giudice di appello confermava la sentenza di primo grado, rigettando l’appello proposto per vizi della motivazione.

In particolare, ha ritenuto la motivazione del primo giudice precisa, puntuale, coerente logicamente, rispetto ai presupposti di fatto e di diritto. Poi, proseguendo nel dar conto della motivazione effettuata dal primo giudice, ritenuta esatta la qualificazione della domanda, ritenuto provato l’importo complessivo corrisposto dall’acquirente alla società e l’importo versato dalla società al proprietario dell’autocaravan a titolo di acconto, ha ritenuto corretto il residuo importo ancora spettante al proprietario e al pagamento del quale la società era stata condannata.

3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società, con cinque motivi. Il P., ritualmente intimato, non ha presentato difese.

3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza ( artt. 158 e 161 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4) per vizio di costituzione del giudice, essendo stata emessa la sentenza dal got, in sostituzione del giudice professionale. In particolare: in mancanza dei presupposti per la sostituzione, costituiti dalla assenza del magistrato titolare, che, semmai, avrebbero potuto giustificare la sostituzione in udienza e non già la redazione del provvedimento; essendo stato sostituito un giudice togato di appello avverso la decisione di un giudice onorario con un giudice onorario, di "pari grado" del primo e non "superiore", come dovrebbe essere.

Il motivo va rigettato.

Preliminarmente va chiarito che, nonostante l’ambiguità della formulazione della censura, la quale potrebbe far pensare ad una sostituzione per la sola redazione del provvedimento, non viene in questione una diversità tra il giudice che è stato presente all’udienza di precisazione delle conclusioni e il giudice che ha redatto la sentenza.

La nullità viene dedotta sotto due angolazioni, entrambe prive di pregio.

Secondo la prima, vi sarebbe difetto di costituzione del giudice per l’assenza dei presupposti di assenza e impedimento previsti ( R.D. n. 12 del 1941, art. 43). A prescindere dalla considerazione che la ricorrente non espone come e perchè si sia provveduto alla sostituzione del giudice, in generale si deve ribadire il principio consolidato (soprattutto in riferimento all’art. 174 c.p.c.), secondo cui la circostanza che l’attività del sostituto si sia svolta anche in difetto d’impedimento o assenza del sostituito, non incide sulla regolarità della costituzione del giudice, trattandosi d’inosservanza di disposizioni interne, rilevante sul piano amministrativo o disciplinare (esemplificativamente Cass. n. 489 del 2000).

In base alla seconda, il difetto di costituzione discenderebbe dall’essere il giudice di appello, in quanto got, giudice non superiore, ma di pari grado del giudice di pace, la decisione del quale deve sindacare.

La Corte (s.u. n. 12644 del 2008) ha già avuto modo di affermare che non sussiste un vizio di costituzione dell’organo giudicante in rapporto alla sua natura di giudice onorario, atteso che i giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, sottolineando che l’art. 106 Cost., prevede la nomina di giudici onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli con piena parificazione. E, più nello specifico, che, ai sensi del R.D. n. 12 del 1941, art. 43 bis, i giudici onorari chiamati ad integrare i collegi nei tribunali ordinari, possono svolgere anche funzioni di appello (Cass. n. 18002 del 2010).

Ovviamente, nessun pregio può avere la mancanza di "superiorità", per essere giudice di primo grado e di secondo giudici onorari, così come non lo avrebbe se si trattasse di giudici professionali, per l’ovvia considerazione che i giudici si distinguono, secondo l’ordinamento costituzionale, solo per le funzioni.

3.2. Con il secondo motivo, si deduce ( art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4) la omessa pronuncia su due motivi di appello concernenti il rapporto di mediazione intercorsa tra le parti.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, e art. 369 c.p.c., n. 4. I suddetti motivi di appello, infatti, non sono stati riprodotti in ricorso, non risulta indicata la collocazione nel fascicolo di parte, nè soccorre la sintesi dello svolgimento del processo come effettuata nella sentenza impugnata, che, anzi, fa riferimento solo alla impugnazione per profili attinenti al difetto di motivazione (Cass. n. 6545 del 2011).

3.3. Il terzo, quarto e quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente, censurando tutti la motivazione della sentenza; anche il quarto, che, pur prospettando apparentemente una violazione di legge ( art. 1755 c.c.)in realtà censura la motivazione della sentenza sotto il profilo della insufficienza e contraddittorietà in riferimento al diritto del mediatore di ricevere la provvigione per l’attività prestata.

I motivi contengono deduzioni volte a perorare una valutazione delle prove diversa da quella accolta dal giudice e sotto tale profilo sono inammissibili nel giudizio di legittimità.

Quanto al difetto di motivazione, va detto che, nonostante la stringatezza, la motivazione adottata rende chiaro il percorso logico seguito ed è esente da vizi logici. Inoltre, il richiamo generico alla soluzione adottata dal giudice di primo grado, compiuto nella prima parte della sentenza, viene integrato, nella seconda parte, con la valutazione delle prove, secondo un percorso che ritiene provato l’importo versato dall’acquirente al mediatore e l’importo ricevuto dal proprietario come acconto.

Devono, pertanto, essere rigettati.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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