Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-02-2011, n. 1042 Espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Le società appellanti sono titolari di aziende agrituristiche site nel comune di Civitella Paganico, in un territorio dotato di notevole pregio paesaggisticoambientale e storicoarcheologico.

Esse ricevevano la notifica del decreto prefettizio del 9 aprile 2004 con il quale T. s.p.a. era stata autorizzata ad occupare varie aree di loro proprietà.

Dalle premesse del decreto, i soggetti citati apprendevano che con decreto del Ministero dell’ambiente del 20 gennaio 2004, la società T. era stata autorizzata a costruire ed esercire il collegamento a 380 kV, in doppia terna, tra gli esistenti elettrodotti "Suvereto – Montalto di Castro" e "Poggio a Caiano – Roma Nord" e la variante al tracciato della linea elettrica "Suvereto – Montalto di Castro", nei comuni di Civitella Paganico e Cinigiano.

Le società interessate assumevano che, prima della notifica del decreto prefettizio, non erano state messe a conoscenza dell’avvio della procedura di approvazione dell’opera pubblica e, pertanto, non erano state in grado di partecipare al relativo procedimento.

Esse hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe.

La spa T. ha proposto appello incidentale con il quale ha dedotto (primo motivo) l’inammissibilità del ricorso di primo grado e dei relativi motivi aggiunti sulla base delle seguenti osservazioni.

Le odierne appellanti hanno impugnato in via principale il decreto di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza n. 7/2004 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 8, parte seconda, del 25 febbraio 2004.

Il ricorso è stato notificato alla società T. s.p.a. soltanto il 18 maggio 2004 e dunque ben oltre il termine decadenziale di 60 giorni prescritto dall’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Il ricorso doveva essere dichiarato irricevibile, perché tardivo, con riferimento al decreto n. 7/2004, dichiarativo della pubblica utilità, nonché improcedibile con riferimento al decreto prefettizio di occupazione di urgenza, atto meramente consequenziale di altro provvedimento non impugnato nei termini. Il decreto prefettizio autorizzativo all’occupazione, infatti, non è stato oggetto di autonomi profili di censura, che hanno riguardato esclusivamente il provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell’opera.

Né può ritenersi che le odierne appellanti siano state rimesse in termini ai fini della proposizione del ricorso a seguito della ripubblicazione del decreto di autorizzazione sul BURT n. 12 del 24 marzo 2004. Il 24 marzo 2004 infatti si è provveduto ad una mera ripubblicazione del decreto che non ha comportato alcuna modifica sostanziale rispetto alla pubblicazione precedente, bensì l’introduzione di un breve paragrafo introduttivo.

D’altra parte, dal decreto così come ripubblicato non discendevano profili di lesività che non fossero del tutto conoscibili dalla lettura del decreto come pubblicato la prima volta.

Dall’inammissibilità del ricorso introduttivo deriva evidentemente anche l’inammissibilità dei primi motivi aggiunti, notificati il 15 settembre 2004, sia dei secondi motivi aggiunti, notificati il 9 maggio 2005.

Le parti del giudizio hanno presentato memorie e documenti a sostegno delle rispettive ragioni.

All’udienza dell’8 ottobre 2010 l’appello è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

L’appello incidentale è fondato alla luce della giurisprudenza del Consiglio (Sezione IV, 12 agosto 2005, n. 4367, richiamata dall’appellata nella memoria del 27 settembre 2010) secondo la quale: "La dichiarazione di pubblica utilità non può essere considerata un atto meramente preparatorio in generale del procedimento espropriativo e del conclusivo decreto di espropriazione in particolare, trattandosi invece di atto necessario e presupposto tanto del provvedimento di occupazione d’urgenza che del decreto di espropriazione, immediatamente lesivo e, quindi, anche immediatamente impugnabile; con la conseguenza che la sua mancata tempestiva impugnazione determina la preclusione a dedurre in sede di ricorso contro atti ad essa successivi motivi attinenti ad asseriti vizi della dichiarazione stessa".

La richiesta di concessione dell’errore scusabile, formulata dalle società appellanti nella memoria del 4 ottobre 2010, non può essere accolta perché la ripubblicazione del decreto del 20 gennaio 2004, n. 7, dichiarativo della pubblica utilità, è stata effettuata sul bollettino del 24 marzo 2004 a distanza di meno di un mese dalla pubblicazione originaria, avvenuta il 25 febbraio 2004, e quindi con termine di impugnazione ancora pendente.

Nelle premesse dell’atto ripubblicato si richiamava la pubblicazione già intervenuta il 25 febbraio 2004, cosicché le appellanti ben avrebbero potuto produrre ricorso giurisdizionale computando il termine da quest’ultima data.

La fondatezza dell’appello incidentale comporta che il ricorso di primo grado doveva essere dichiarato irricevibile, per quanto prodotto contro il decreto dichiarativo della pubblica utilità, ed inammissibile nei confronti degli altri atti, impugnati anche con i motivi aggiunti del settembre 2004 e del maggio 2005, che trovavano il loro presupposto nella dichiarazione di pubblica utilità.

Dall’accoglimento dell’appello incidentale deriva l’infondatezza dell’appello principale.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello incidentale e, per l’effetto, dichiara in parte irricevibile ed in parte inammissibile il ricorso di primo grado; rigetta l’appello principale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *