Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-02-2011) 23-02-2011, n. 6948

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 1/6/2010, confermava la sentenza del Tribunale di Catania in data 4/12/2002, appellata da S.S., dichiarato colpevole di ricettazione e furto aggravato, e condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 2, mesi 4, giorni 10 di reclusione e Euro 1800 di multa.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo i seguenti motivi:

a) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per inosservanza di norme processuali, inammissibilità, inutilizzabilità e decadenza, con riferimento all’art. 495 c.p.p. per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto la irrilevanza della escussione al dibattimento del teste ispettore G., rinunciato dal P.M., nonostante l’opposizione del difensore;

b) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per inosservanza di norme processuali, inammissibilità e decadenza, con riferimento agli artt. 431 e 191 c.p.p., avendo il Tribunale acquisito al fascicolo del dibattimento il rapporto di verifica numero 311 dell’ENEL, ritenuto erroneamente atto irripetibile, supplendo, così, all’inerzia del Pubblico Ministero che non aveva indicato quale teste il dipendente dell’Enel che aveva redatto il rapporto di verifica. c) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 648 c.p. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, avendo ritenuto sussistente l’elemento psicologico del reato di ricettazione, stante l’incertezza processuale dalla ricostruzione di un accertamento avvenuto a distanza di quattro anni dai fatti, con riferimento a un’autovettura che non presentava alterazioni e aveva le targhe originali, evidenziando la mancanza di prova certa in merito alla sussistenza del reato presupposto, ritenendo, inoltre, mancante la prova certa della titolarità in capo al ricorrente dell’officina;

d) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 624 c.p. e art. 625 c.p., comma 2, e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, rilevando come la dichiarazione dell’ispettore G. non sia idonea a fondare la responsabilità del prevenuto con riferimento al reato di furto aggravato, essendosi limitato a dichiarare di aver accertato, anche alla presenza del personale Enel, l’allacciamento abusivo alla rete della luce del locale in questione, ritenendo dubbia la affermata sussistenza dell’aggravante fondata solo sul verbale di verifica, senza aver sentito il teste in merito alle modalità concrete di allacciamento alla rete Enel;

e) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 379 c.p. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla mancata derubricazione del reato di ricettazione in quello di cui all’art. 369 c.p. (favoreggiamento reale) in quanto la circostanza che l’autovettura si trovasse all’interno di una officina può far supporre che lo smontaggio in atto potesse essere commissionato da altri soggetti che avevano condotto il veicolo nel locale, in mancanza di elementi probatori che facciano ritenere un diretto interesse economico del ricorrente;

f) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 624 c.p. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla mancata derubricazione del reato di ricettazione in quello di furto, stante la incertezza dell’epoca di commissione di tale ultimo reato;

g) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 648 cpv. c.p., per il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di reato in considerazione del modesto valore economico del veicolo (una Lancia Thema non più prodotta dal 1990);

h) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 157 c.p., per non avere dichiarato la Corte di merito non doversi procedere per intervenuta prescrizione, essendo avvenuto il furto dell’autovettura nel 1991.
Motivi della decisione

In ordine logico va a, preliminarmente, esaminato l’ultimo motivo di ricorso concernente la prescrizione del reato di ricettazione. Il rilievo è fondato.

I delitti di ricettazione e furto aggravato contestati al ricorrente si prescrivono entrambi in quindici anni. Infatti, in forza della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, al presente processo – già pendente presso questa Suprema Corte all’atto di entrata in vigore della nuova legge sulla prescrizione – si applicano i termini prescrizionali previsti dal vecchio art. 157 c.p.. Quindi essendo la pena prevista per il capoverso dell’art. 648 c.p. quella di sei anni, la prescrizione è di dieci anni, aumentata a quindici per effetto degli eventi interruttivi.

Sul punto questo Supremo Collegio ha costantemente affermato il principio, condiviso dal Collegio, che in tema di prescrizione del reato, la disciplina transitoria prevista dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, nella parte in cui esclude per i processi già pendenti l’applicabilità dei termini che risultino più brevi per effetto delle nuove disposizioni, va interpretata nel senso che l’esclusione investe tutte le disposizioni che comunque comportino una abbreviazione dei termini. (Sez. 3, Sentenza n. 15177 del 14/02/2007 Ud. – dep. 16/04/2007 – Rv. 236813). Va, anche, osservato che il reato di ricettazione ha carattere istantaneo. Pertanto, per individuare il momento consumativo, in mancanza di circostanza che possano far ritenere l’acquisto del possesso in un momento successivo al furto, bisogna risalire a quello in cui è stato commesso il fatto tipico descritto dalla norma, cioè nel momento in cui è avvenuto il furto e non in quello in cui tale fatto venne accertato in relazione all’eventuale effetto permanente del reato. (Sez. 2, Sentenza n. 19644 del 08/04/2008 Ud. (dep. 16/05/2008) Rv. 240406; Sez. 1, Sentenza n. 1638 del 23/05/1985 Cc. (dep. 22/06/1985) Rv. 169865;

Sez. 2, Sentenza n. 2672 del 24/05/1994 Cc. (dep. 17/06/1994) Rv.

198158) Quindi, ai fini della individuazione del "dies a quo" occorre far riferimento all’epoca del furto, avvenuto nel 1991, così come riferito dal teste escusso e, in mancanza di ulteriori elementi utili al fine di individuare una diversa data di acquisizione del possesso del bene da parte dell’imputato,la prescrizione è maturata nel 2006, in epoca antecedente la sentenza di appello.

Più volte questa Suprema Corte (anche a Sezioni Unite) ha affermato il principio, condiviso dal Collegio, che solamente l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta nè rilevata da quel giudice. (Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005 Ud. – dep. 22/06/2005 – Rv. 231164). Nel caso di specie non si è in presenza di una tale evenienza in quanto il ricorso per cassazione non può considerarsi proposto per motivi manifestamente infondati e, come tale, non è inammissibile, sicchè non preclude la rilevazione della prescrizione del reato (Sez. 6, Sentenza n. 35391 del 11/07/2003 Ud. (dep. 10/09/2003).

Pertanto, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p., in forza delle corrette e condivise decisioni del giudice di merito in punto responsabilità dello S. per i reati ascrittigli, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo i reati estinti per prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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