Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-02-2011) 23-02-2011, n. 6946

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 23/6/2010, confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 15/7/2009, appellata da F.A., dichiarata colpevole di truffa aggravata e continuata per aver fatto credere a N.D. di essere dotata di particolari qualità personali, quale cartomante, ottenendo dalla stessa continui pagamenti di denaro al fine di evitare future disgrazie e gravi conseguenze negative e condannata, con le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di mesi otto di reclusione e Euro 250 di multa con i doppi benefici di legge, oltre al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile a cui assegnava una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 2.500,00. Proponeva ricorso per cassazione l’imputata deducendo i seguenti motivi:

a) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’eccezione di prescrizione, ritenendo erronea la data del tempus commissi delicti, collocata dalla Corte di merito nell’anno 2003 e non, invece, fino al 1.9.2002, come riportato anche nel capo d’imputazione. b) erronea valutazione della prova con riferimento alla responsabilità della ricorrente contestando di aver ingenerato nella parte offesa un immaginario timore di un danno futuro.
Motivi della decisione

Con riferimento alla eccepita prescrizione, in primo luogo, si deve osservare che nella presente fattispecie, decisa con sentenza del 15/7/2009, si applicano – L. 5 dicembre 2005, n. 251, ex art. 10, comma 3, modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 393 del 23/11/2006 – le nuove regole sulla prescrizione e si deve far riferimento, con riferimento al reato di truffa, alla pena massima di sette anni e sei mesi.

Stante la natura istantanea del reato di truffa la consumazione si verifica nel momento in cui si realizza il profitto in favore del soggetto attivo e corrispondente al danno per la parte offesa, infatti l’evento del reato di truffa consiste nel conseguimento del profitto con altrui danno, elementi collegati tra loro in modo da costituire i due aspetti di un’unica realtà. Ne deriva che la truffa e un reato di danno che si perfeziona soltanto con l’effettivo conseguimento del bene economico o di altro bene idoneo ad una valutazione patrimoniale e con la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo.

Il reato in relazione al quale la ricorrente è stata condannata (truffa aggravata per aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario), così diversamente qualificata l’originario imputazione di estorsione, fa riferimento all’acquisto del "rito propiziatorio dell’amore", al fine di scongiurare il pericolo immaginario di disgrazie, e risultano, come rilevato dalla Corte territoriale, emesse cambiali e vaglia postali dalla parte lesa fino all’ottobre 2003.

Tuttavia la data del commesso reato nell’imputazione risulta quella del (OMISSIS).

Anche se non viola il principio di correlazione tra imputazione e condanna la precisazione contenuta nella sentenza in ordine a una diversa data di consumazione del reato, occorre, tuttavia che tale diversa epoca di consumazione venga contestata all’imputato che deve potersi difendere al riguardo.

Nella fattispecie non risulta alcuna contestazione sulla diversa e successiva epoca di consumazione del reato e non è, quindi, possibile spostare in avanti la protrazione del reato in difetto di una modifica dell’imputazione o di contestazioni suppletive (Sez. 2, Sentenza n. 45993 del 16/10/2007 Ud. (dep. 10/12/2007) Rv. 239319) Con riferimento all’epoca di contestazione del reato ((OMISSIS)), il reato era già prescritto all’epoca della sentenza della Corte d’appello (23.6.2010), essendo maturata la prescrizione in data 1.5.2010, considerando anche la sospensione dei termini dal 12.1.2009 al 13.3.2009.

Va, conseguentemente, dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

La lex mitior, nel caso di prescrizione più breve, agisce solo a favore dell’imputato (estinguendo il reato) ma non può certo andare a discapito della parte civile ove il processo di primo grado si sia regolarmente concluso con la condanna dell’imputato.

Nel caso di una condanna correttamente emessa nel giudizio di primo grado, ove successivamente sia intervenuta la prescrizione, il giudice di appello o la Corte di Cassazione ove la prescrizione sia stata rilevata dalla Suprema Corte, deve tener ferme le statuizioni civili ai sensi dell’art. 578 c.p.p. proprio perchè detta norma presuppone che la condanna scaturita dalla sentenza di primo grado sia stata giustamente emessa (ex plurimis Cass. 9092/2008 riv 243323).

La sentenza impugnata esclude, con motivazione esente da vizi, ogni possibile profilo di dubbio circa la responsabilità dell’imputata e dunque la stessa possibilità di fare ricorso all’art. 530, comma 2, con riferimento al reato di truffa aggravata, ascritto all’imputata desumibile dalle dichiarazione della parte offesa, non animata da intento calunnioso e suffragata dalle circostanze riferite dalla teste P. e dalla documentazione acquisita agli atti (otto cambiali per l’importo complessivo di Euro 2.300 incassate dalla F. e versamenti per la complessiva somma di Euro 2450 effettuati a mezzo di cinque vaglia postali intestati alla stessa imputata). Vanno, quindi, confermate le disposizioni della sentenza che concernono gli interessi civili con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, sostenute nel grado dalla parte civile N.D., liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Conferma le disposizioni della sentenza che concernono gli interessi civili e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile N. D., liquidate in Euro 2.000, oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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