Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-02-2011, n. 1038 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, sez. I, n. 3823 in data 8.9.2005 (che non risulta notificata) veniva respinto il ricorso n. 1492 del 2000, proposto dal professor O.S. – ordinario di chimica organica presso l’Università degli Studi di Bari – per l’accertamento del proprio diritto all’abbreviazione della carriera, in base al combinato disposto degli articoli 13 della legge 15 luglio 1950, n. 539, e dell’art. 44 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, con decorrenza 28 marzo 1991, nonché per l’annullamento dei decreti del Rettore nn. 3382/00 e 3250/00 (il primo dei quali poi annullato ed il secondo rettificato, con D.R. n. 2327 del 7.2.2003).

Nella citata sentenza si osservava in primo luogo come l’ambito del giudizio fosse stato ridotto dal provvedimento sopravvenuto sopra indicato, per effetto del quale erano attribuiti al citato prof. S. i benefici di cui all’art. 44 della legge n. 1080 del 1921, con persistenza della sola problematica inerente alla decorrenza iniziale dell’adeguamento retributivo accordato: decorrenza fissata dall’Amministrazione al 28 marzo 1995 (tenuto conto della data di presentazione dell’istanza e del limite quinquennale della prescrizione, ex art. 2948 cod. civ.), in contrasto con le pretese dell’interessato, secondo cui i predetti benefici dovrebbero decorrere dal riconoscimento della causa di servizio, trattandosi di diritto imprescrittibile, che scaturirebbe dall’atto del relativo riconoscimento.

Nella medesima sentenza la tesi da ultimo riportata era ritenuta non condivisibile, non potendo negarsi gli effetti della prescrizione decorrente alla data di esercizio del diritto, data ritenuta coincidente con quella di "presentazione della domanda, tesa all’ottenimento dei benefici de quibus".

Avverso la predetta sentenza veniva proposto l’atto di appello in esame (n. 205/06, notificato il 17 gennaio 2006), nel quale erano proposti i seguenti motivi di gravame:

1) violazione o falsa applicazione degli articoli 22 e 23 della legge n. 1034/1971, nonché degli articoli 36 L. n. 1034 del 1971 e 167 c.p.c., in relazione all’art. 2948 cod. civ.; contraddittorietà della motivazione, in quanto nella sentenza appellata sarebbe stata accolta d’ufficio l’eccezione di prescrizione, non proposta dall’Amministrazione (non costituita in giudizio).

2) violazione o falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 15 luglio 1950, n. 539, nonché dell’art. 44 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, in quanto il beneficio, accordato nel caso di specie, sarebbe riconducibile all’art. 3 della legge n. 539 del 1960 e non all’art. 44 della legge n. 1080 del 1921, con conseguente operatività d’ufficio dalla data di intervenuto riconoscimento dei relativi presupposti (dipendenza da causa di servizio dell’infermità, senza istanza di parte); il relativo diritto sarebbe pertanto imprescrittibile in quanto indisponibile;

3) motivazione contraddittoria e/o insufficiente, nella parte in cui nella sentenza appellata si riconosce che l’indisponibilità opera "a latere debitoris", ma non anche "a latere creditoris", con contraddittorietà del testo finale, rispetto ad una prima versione pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa, dal quale sarebbe risultato il pieno accoglimento delle tesi dell’attuale appellante;

4) violazione o falsa applicazione dell’art. 2948 cod.civ.; ancora contraddittorietà della motivazione, in quanto – anche ammettendo la prescrizione quinquennale – l’effetto del beneficio avrebbe dovuto retroagire all’8 novembre 1994 (essendo pervenuta la domanda in data 8.11.1999).

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene necessario acquisire dall’Amministrazione appellata, in via istruttoria, entro il termine indicato nel dispositivo, i seguenti documenti:

1) decreto del Rettore n. 2327 del 7 febbraio 2003;

2) documentata relazione dell’amministrazione universitaria, circa le ragioni che avrebbero indotto a fissare la decorrenza di cui trattasi al 28 marzo 1995 (data che non coinciderebbe nemmeno con l’applicazione del termine quinquennale di prescrizione, se rapportato alla domanda in data 8 novembre 1999).

Ogni ulteriore statuizione resta riservata.

Per l’ulteriore trattazione della causa, va fissata l’udienza del 7 giugno 2011.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) non definitivamente pronunciando sull’appello n. 605 del 2006, come in epigrafe proposto, ordina all’Università degli Studi di Bari di depositare presso la segreteria della sezione gli atti specificati in motivazione, entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o dalla data di notifica della stessa a cura dell’appellante, se anteriore.

Rinvia per l’ulteriore trattazione alla pubblica udienza del 7 giugno 2011.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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