Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-02-2011) 23-02-2011, n. 6975 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto del 21.09.09 il GIP presso il Tribunale di Bergamo disponeva de plano l’archiviazione, per difetto di valida querela, del procedimento penale a carico di P.S.S. indagato per il delitto di cui all’art. 641 c.p. commesso ai danni della Società Autostrade per l’Italia S.p.A., nonostante che la parte offesa avesse proposto opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M..

Contro detto decreto ricorre la Società Autostrade per l’Italia S.p.A., lamentando violazione di legge, abnormità o comunque nullità assoluta del provvedimento impugnato per violazione della regola del contraddittorio poichè il GIP, a fronte della richiesta di archiviazione del PM e dell’opposizione ad essa proposta dalla parte offesa, aveva de plano disposto l’archiviazione, senza previamente fissare l’udienza camerale; a ciò si aggiungeva, quale ulteriore censura, che il GIP aveva trascurato che il potere di proporre querela era espressamente conferito al responsabile dell’ufficio legale dallo Statuto della summenzionata società.

Il ricorso è fondato in virtù del rilievo – che assorbe ogni altra doglianza fatta valere dalla ricorrente – che per consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema esiste un diritto d’intervento della parte offesa, che abbia adempiuto l’onere di dichiarazione di cui all’art. 408 c.p.p., comma 2, a prendere visione degli atti, ad interloquire nel procedimento con la forma specifica dell’opposizione, a fornire materiale probatorio da sottoporre al giudice e a partecipare all’udienza camerale fissata a norma degli artt. 409 e 410 c.p.p., qualora – s’intende – l’opposizione sia ammissibile (v. Cass. Sez. 3, n. 5202 dell’11.11.2003, dep. 10.2.2004; Cass. Sez. 5, n. 1206 del 12.3.96, dep. 1.4.96; Cass. Sez. 5, n. 155 del 15.1.93, dep. 1.4.93).

In proposito va ricordato che l’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione può derivare esclusivamente dalla mancanza delle condizioni previste dall’art. 410 c.p.p., comma 1 e non da altre ragioni (come l’asserito difetto di legittimazione a proporre querela, che – pur ove, in ipotesi, sussistente – ugualmente non consentirebbe di evitare la fissazione dell’udienza camerale per dare modo alla parte offesa di contraddire a riguardo: cfr., ad es., Cass. Sez. 2, n. 4042 del 6.7.98, dep. 3.8.98).

Dunque, il decreto con cui il GIP invece provveda de plano ad archiviare il procedimento, senza fissare l’udienza camerale (e senza che sia stata dichiarata inammissibile l’opposizione), è affetto da nullità insanabile (cfr. Cass. Sez. 1, n. 18666 del 1.4.2008, dep. 8.5.2008 e numerose altre conformi) denunciarle ex art. 127 c.p.p., comma 5 mediante ricorso per Cassazione, come previsto dall’art. 409 c.p.p., u.c..

Le considerazioni di cui sopra importano l’annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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