Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-04-2011, n. 8009 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Su ricorso della società FOMB Officine Meccaniche Bongioanni s.r.l., in amministrazione straordinariati Presidente del Tribunale di Cuneo emise un decreto ingiuntivo, in data 30.10.01, di pagamento della somma di L. 10.215.529, sulla base di fattura annotata nel registro vendite, a carico della società L.P.M. s.p.a., la quale si oppose deducendo l’inesigibilità del credito, perchè sottoposto a condizione sospensiva e, comunque, da compensarsi con quelli da essa maturati, nei confronti della ricorrente, per prestazioni di consulenza amministrativa, fiscale, finanziaria e simili, nell’ambito di un rapporto professionale continuativo, disciplinato con scrittura privata del 27.6.96, stipulata tra la deducente e la s.p.a Gruppo Bongioanni, di cui la FOMB faceva parte; in particolare sarebbe stato pattuito che l’importo della fattura in questione sarebbe rimasto in sospeso "a garanzia e cauzione" dei crediti relativi alle prestazioni rese dalla L.P.M. per conto della suddetta s.p.a. capogruppo e delle società collegate, per essere poi compensato, senza interessi, con il contestuale pagamento di tutte le citate prestazioni al momento della risoluzione del contratto.

Costituitasi l’opposta, resistette all’opposizione, chiedendone il rigetto, tra l’altro e segnatamente deducendo che la compensazione avrebbe potuto, come mezzo d’estinzione, operare soltanto tra obbligazioni correnti tra gli stessi soggetti e per reciproci crediti coesistenti e certi, condizioni nella specie insussistenti.

Con sentenza del 26/30.6.03 il Tribunale di Cuneo, ritenuto che il credito fosse sottoposto a condizione sospensiva, non ancora verificatasi, accolse l’opposizione, con il favore delle spese. La suddetta decisione, a seguito dell’appello della società FOMB, resistito dall’appellata, venne ribaltata dalla Corte di Torino, con sentenza del 26/5 – 29/6/03, con rigetto dell’opposizione e condanna dell’opponente alle spese del doppio grado ed alla restituzione di quelle riscosse in virtù dell’appellata sentenza esecutiva. Le ragioni di tale decisione possono sintetizzarsi nelle considerazioni che, in mancanza di alcuna prova circa il conferimento di poteri rappresentativi o gestori da parte della società FOMB alla s.p.a Gruppo Bongioanni, assunta capogruppo secondo la tesi dell’opponente, il mero collegamento economico – funzionale di interessi, non connotato da quegli indici che la giurisprudenza corrente richiede ai fini della configurabilità di un unico centro di imputazione di rapporti giuridici (segnatamente unicità strutturale, organizzativa e produttiva, integrazione tra le rispettive attività imprenditoriali), non avrebbe consentito alla medesima di impegnare, sul piano giuridico – negoziale, le società collegate, sicchè la prodotta scrittura privata stipulata tra la stessa e la società LPM, era inopponibile alla FOMB, del cui documentato credito la GRUPPO Bongioanni non avrebbe potuto disporre.

La suddetta sentenza è stata impugnata dalla società LPM, con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, articolato su due profili.

Ha resistito la società FOMB Officine Meccaniche Bongioanni con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso vengono dedotte violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo.

Sotto il primo profilo si lamenta che la corte torinese abbia indebitamente recepito un’eccezione, quella della inopponibilità nei propri confronti del contratto tra le società Gruppo Bongioanni e L.M.P., proposta soltanto con l’atto d’appello e non anche in primo grado, nel quale l’opponente si sarebbe limitata a contestare la compensabilità tra i crediti.

Il motivo è manifestamente infondato, non solo in linea di principio, dacchè la deduzione in questione, non integrando un’eccezione in senso tecnico (sulla relativa nozione v., tra le altre, Cass. nn. 14951/06, 16501/04, 6450/04, 7789/06, 3215/06), bensì una mera difesa diretta a contrastare il fondamento dell’avversa eccezione (di compensazione, il cui onere di provarne tutti i relativi elementi costitutivi incombeva sull’eccipiente), non sarebbe stata soggetta alla preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 2 (nel testo riformulato dalla L. n. 353 del 1990, pur nella specie ratione temporis applicabile), ma anche in punto di fatto.

Risulta chiaramente, invero, dalla narrativa della sentenza impugnata e dal riscontro testuale (in questa sede consentito dalla natura processuale della censura), che nel costituirsi l’opposta, tra le altre difese, dedusse espressamente ed in via preliminare l’irrilevanza della scrittura in questione, siccome intercorsa tra soggetti terzi (v. comparsa di costituzione e risposta, pag. 1, primo e secondo capoverso, laddove si deduceva che la compensazione, per poter operare quale mezzo d’estinzione delle obbligazioni, richiedeva, tra l’altro, che i crediti corressero "tra gli stessi soggetti giuridici", e pag. 5, sub B), dove si definiva "il credito compensabile non riferibile comunque ai rapporti tra FOMB e la LPM").

Nè la circostanza che l’opponente avesse affidato le sue difese anche ad altre deduzioni, tenuto conto della natura subordinata delle stesse, poteva tradursi in abbandono dell’anzidetta pregiudiziale eccezione lato sensu, o in ammissione confessoria della diretta riferibilità ad essa del negozio, trattandosi di mere argomentazioni, solo gradatamente esposte ai fini del rigetto dell’opposizione.

Non miglior sorte merita il secondo profilo di censura, con il quale, senza evidenziare alcuna omissione, carenza o illogicità argomentative inficianti l’impugnata decisione, si insiste nella tesi secondo cui la prodotta scrittura avrebbe comprovato l’inesigibilità del credito, sui rilievi che la controparte non aveva mai chiesto "di provare l’inesistenza di alcun rapporto con la L.P.M.", nè negato di aver usufruito delle relative prestazioni, mentre il mandato tra FOMB e Gruppo Bongioanni avrebbe dovuto evincersi dai "rapporti tra la capogruppo e la controllata". E’ agevole, al riguardo, osservare che, ai sensi dell’art. 2697 c.c., in particolare del principio reus in excipiendo fit actor, non era l’opposta a dover provare il fatto negativo, costituito dall’insussistenza dei particolari rapporti in questionerà l’eccipiente tenuta a provarne la sussistenza, a sostegno del dedotto motivo d’opposizione; dell’inconfigurabilità di implicite ammissioni nella linea difensiva tenuta dall’opposta si è già detto; generico ed in fatto è, infine, l’ultimo rilievo che, insistendo nella valorizzazione del mero collegamento di interessi economici tra le due società, non supera la specifica argomentazione della corte di merito, secondo cui, ai fini dell’opponibilità della convenzione alla FOMB, sarebbe stata necessaria la prova del conferimento di poteri di rappresentanza o comunque di quei particolari stretti vincoli di cui alla giurisprudenza citata in sentenza, concretamente idonei a far ravvisare la sostanziale ed effettiva unicità dell’organismo imprenditoriale, sottostante alla formale sussistenza di una pluralità di società appartenenti al "gruppo".

Il ricorso va conclusivamente respinto.

Le spese, infine, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della resistente, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 di cui 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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