Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-01-2011) 23-02-2011, n. 7089

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di tale M.C.I. per il reato di lesioni personali volontarie in danno di tale I.D., essendosi ritenuta adeguatamente comprovata l’accusa sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e dell’acquisita documentazione sanitaria ed essendosi esclusa la configurabilità della rappresentata esimente della legittima difesa, sulla base del rilievo che essa si sarebbe basata solo sul fatto che la persona offesa avrebbe tenuto una propria autovettura, senza averne titolo, nella proprietà dell’imputato;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato, denunciando:

1) mancata assunzione di prova decisiva, unitamente a violazione dell’art. 468 c.p., sull’assunto che indebitamente sarebbe stata disattesa dal tribunale, senza neppure prenderlo in esame, il motivo d’appello con il quale ci si doleva del rigetto, da parte del giudice di pace, della richiesta di ammissione di due testi (tali O. E. ed E.D.) perchè indicati solo in un lista non depositata tempestivamente ma trasmessa via fax, non essendosi considerato che, trattandosi di richiesta di prova contraria, riformulata all’udienza, essa sarebbe stata da ritenere comunque tempestiva;

2) mancanza e/o manifesta illogicità di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa, nonostante le segnalate contraddizioni in cui la stessa sarebbe caduta, ed alla esclusione della legittima difesa, a fronte – si afferma – del fatto che ella avrebbe reagito all’intimazione del ricorrente di liberare la di lui proprietà aggredendolo "fisicamente e verbalmente";

3) violazione di legge e mancanza e/o manifesta illogicità di motivazione, ancora, relativamente al mancato riconoscimento della legittima difesa, avendo la stessa persona offesa – si sostiene – ammesso che era stato proprio l’imputato a chiedere l’intervento dei Carabinieri, essendosi essa opposta "minacciosamente e violentemente" alla richiesta dello stesso imputato di liberare la sua proprietà.
Motivi della decisione

– che appare fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso (benchè erroneamente ricondotto alle previsioni di cui all’art. 606 c.p.p., lett. D, quando si trattava, invece, di violazione di norma processuale da cui era derivata lesione del diritto di difesa); e ciò in quanto, risultando dagli atti (il cui esame, anche in questa sede, è legittimo e doveroso quando venga denunciato, come nella specie, un vizio "in procedendo") che la richiesta di audizione dei testi di cui si lamenta la mancata ammissione era stata rinnovata dalla difesa nel corso degli atti preliminari al dibattimento, dopo l’indicazione, da parte del pubblico ministero, dei propri testi a sostegno dell’accusa, detta richiesta non avrebbe potuto essere respinta (come invece risulta avvenuto) solo per la sua ritenuta tardività, dovendosi essa in effetti interpretare come richiesta di ammissione di testi a discarico, soggetta, come tale, alla disciplina di cui all’art. 495 c.p.p., comma 2, e quindi legittimamente proponibile fino a che la fase degli atti preliminari al dibattimento non fosse esaurita (ved., in tal senso, Cass. 6, 16 aprile – 8 maggio 2008 n. 18755, Bacarelli, RV 239979); ragion per cui il tribunale avrebbe dovuto farsi carico di esaminare la proposta doglianza e trame quindi le necessarie conseguenze;

– che, pertanto, non potendosi neppure esprimere, in questa sede, alcuna valutazione circa la rilevanza o meno delle testimonianze non ammesse, a fronte della riscontrata illegittimità della mancata ammissione per la erroneamente ritenuta presenza di ragioni meramente formali, non può che darsi luogo ad annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio, per nuovo esame, al tribunale di Treviso il quale dovrà valutare nel merito la sussistenza o meno di detta rilevanza e decidere di conseguenza, tenendo conto di tutte le altre risultanze probatorie acquisite o che ritenesse di dover acquisire.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al tribunale di Treviso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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