Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-02-2011, n. 1034 Concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La signora A.S., docente di scuola primaria, chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar della Puglia ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 1120 del 2005, proposto per l’annullamento dell’esclusione dai corsi speciali istituiti dall’Università degli studi per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento o del diploma di specializzazione per l’insegnamento ai disabili, di cui al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005.

Il Tar ha rilevato la tardività del ricorso, rivolto avverso l’elenco degli esclusi, riconducendo la lesività lamentata direttamente alla clausola di cui all’art. 3 del decreto citato, specifica nel richiedere il superamento di concorso pubblico al fine dell’ammissione al corso (laddove la ricorrente ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento a seguito della sessione riservata di esami indetta con ordinanza ministeriale 15 giugno 1999, n. 153), e la conoscenza dell’esclusione alla notificazione della nota in data 4 aprile 2005, provvedimenti entrambi non impugnati entro il prescritto termine di decadenza.

2. Col gravame in esame, l’appellante contesta la sentenza del TAR, rilevandone l’erroneità sotto lo specifico profilo evidenziato, e ribadendo che l’art. 3 del decreto citato non potrebbe ritenersi preclusivo alla partecipazione alla procedura in questione.

3. Il Collegio ritiene di prescindere dall’esaminare l’ammissibilità o meno del ricorso di primo grado, poiché questo si manifesta infondato nel merito.

La questione della legittimità della riserva prevista dall’art. 3 del decreto ministeriale n. 21 del 2005 è stata più volte esaminata da questo Consiglio di Stato (per tutte, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7002) che, partendo dalla decisione dell’Adunanza plenaria 22 dicembre 2004, n. 12, ha costantemente ritenuto che la procedura articolata attraverso un pubblico concorso non sia assimilabile a diversi sistemi di selezione riservata, e che non possa revocarsi in dubbio la specificità terminologica del termine "concorso", quale procedura selettiva comparativa aperta all’esterno, ovvero a tutti coloro che siano in possesso del titolo di studio e di eventuali altri titoli a carattere generale.

Nella situazione in esame, appare ben differenziata la selezione mediante indizione del concorso pubblico rispetto al superamento di una sessione riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un corso e finalizzata all’abilitazione, di cui alla già ricordata ordinanza ministeriale n. 153 del 1999, emanata in esecuzione dell’art. 2, comma 4, legge 3 maggio 1999, n. 124.

Il decreto n. 21 del 9 febbraio 2005, nel disporre – all’art. 3 – l’istituzione di corsi speciali per il sostegno di alunni disabili, riservati a docenti in possesso di abilitazione conseguita in concorsi pubblici, recepisce l’art. 2, comma 1 bis, della legge 4 giugno 2004, n. 143, di modo che – una volta ammessa la specificità del termine "concorso" nel sistema normativo- non può attribuirsi particolare valore all’uso del plurale in rapporto ai concorsi "indetti nell’anno 1999", non rilevando in contrario la circostanza, enfatizzata dall’appellante, della indizione nel 1999 di un solo concorso pubblico.

Quanto alla logica della richiamata disposizione legislativa, nella accezione accolta, può ritenersi plausibile – e non irragionevole – la scelta del legislatore, che ha ravvisato l’esigenza di requisiti più restrittivi (tenuto conto della più rigorosa selettività, in via generale, dei concorsi pubblici) in funzione della peculiare professionalità, richiesta per l’educazione e la formazione di allievi disabili.

4. In conclusione, il ricorso di primo grado è infondato e deve essere respinto, con conseguente reiezione dell’appello.

La condanna al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio segue, come di regola, la soccombenza e si liquida in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 413 del 2006, lo respinge e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna l’appellante a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del secondo grado di lite, nella misura di 1.000 (mille) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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