Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-02-2011, n. 1032 Competenze e procedure amministrative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza gravata, il primo giudice ha accolto il ricorso n. 760 del 2000 proposto dalla società odierna appellata avverso il provvedimento con cui la Soprintendenza per i beni Ambientali ed Architettonici della Liguria, in data 18 febbraio 2000, ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Andora per la realizzazione di un edificio (bifamiliare) destinato a civile abitazione per una volumetria di 840 mc. in un’area inclusa nel piano particolareggiato di iniziativa privata, denominato Giro delle Catene.

Il TAR, nell’accogliere il ricorso, ha ritenuto sussistenti due vizi, ciascuno da sé solo sufficiente ad inficiare la legittimità del provvedimento impugnato.

Da un lato, invero, il primo giudice, condividendo la dedotta censura di inadeguata istruttoria, ha rilevato che la Soprintendenza, nell’adottare l’impugnato provvedimento di annullamento dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Andora, ha omesso di considerare che la disciplina urbanistica, impressa all’area di insediamento dallo strumento attuativo, aveva ottenuto riscontro positivo ai sensi dell’art. 7, l. r. n. 24 del 1987, in forza dell’autorizzazione "di massima" della Regione; dall’altro, ha ritenuto l’impugnato provvedimento di annullamento viziato in conseguenza dell’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, di cui ha costituito atto conclusivo.

Propone gravame l’Amministrazione statale, ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata di cui chiede l’annullamento, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.

La società appellata si è costituita nel secondo grado del giudizio, chiedendo la reiezione del gravame.

All’udienza del 18 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. L’appello è inammissibile.

Come osservato nella ricostruzione in fatto, la sentenza gravata ha ritenuto che il provvedimento impugnato in primo grado (il decreto del 18 febbraio 2000, con cui la Soprintendenza ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Andora in data 15 dicembre 1999) viziato da due distinti vizi di legittimità, così accogliendo due distinti motivi di ricorso formulati in primo grado.

Si tratta, peraltro, di vizi di legittimità ciascuno da sé solo idoneo a sorreggere l’annullamento disposto dal primo giudice e contestato con l’originario ricorso della società che ha ottenuto l’autorizzazione paesaggistica.

Ebbene, con l’atto di appello è tuttavia censurata la sentenza nella sola parte in cui ha ritenuto il provvedimento inficiato dal vizio di inadeguatezza istruttoria.

Non risulta, viceversa, gravata la sentenza laddove ha ritenuto l’impugnato provvedimento di annullamento viziato in conseguenza dell’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di cui ha costituito atto conclusivo.

2. Alla stregua delle esposte ragioni va dunque dichiarato inammissibile l’appello.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali del secondo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 145 del 2006, lo dichiara inammissibile.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi 1500 euro, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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