Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-02-2011, n. 1029

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Attraverso l’atto di appello in esame (n. 89/06, notificato il 9.12.2005), il Ministero dell’Interno contestava la sentenza n. 611/04 del 27.10.2004, con cui il Tribunale Amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, Trieste, aveva in parte dichiarato inammissibile e in parte accolto il ricorso n. 194 del 2001, proposto dal dottor A.A., cittadino iracheno, avverso il diniego di cittadinanza italiana emesso con D.M. K10C.105864 del 29.11.2001, in applicazione dell’art. 6, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (ovvero per "sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica").

Nella citata sentenza si rilevava l’inammissibilità della richiesta di annullamento di atti interni della procedura (fra cui il parere del Consiglio di Stato), in quanto non autonomamente lesivi, e si sottolineava come l’interessato avesse richiesto per tre volte, a partire dal 1996, la cittadinanza italiana (da ultimo, per matrimonio con una cittadina italiana), sempre con esito negativo; l’ultimo di tali dinieghi, sottoposto a giudizio, era ritenuto nelle medesima sentenza illegittimo, in quanto non sorretto da alcuna motivazione, nemmeno "per relationem", quanto meno con riferimento alle ragioni essenziali poste a base – ove sussistente – del segreto di stato per ragioni di sicurezza pubblica, con conseguente violazione del diritto di difesa.

2. In sede di appello, l’Amministrazione ha lamentato l’erroneità della gravata sentenza ed ha rilevato l’ampia discrezionalità sottostante al provvedimento impugnato in primo grado, nonché la rilevata sussistenza, a carico dell’interessato, di "elementi di pericolosità, ai fini della sicurezza della Repubblica", con "contenuto riservato" sia di tali elementi sia delle relative fonti, interne agli organismi di sicurezza.

Ad avviso dell’appellante, nella situazione in esame il diniego non avrebbe dovuto pertanto riportare notizie, in grado di compromettere "l’azione preventiva o di controllo degli organi a ciò preposti", essendo sufficiente che lo stesso evidenziasse "gli elementi tipici della fattispecie legale, ostativi all’adozione del beneficio richiesto", con conclusiva prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza nazionale sull’interesse del privato ad ottenere la cittadinanza italiana.

Premesso quanto sopra, il Collegio rileva che – a distanza di circa quindici anni dall’originaria richiesta di cittadinanza e di dieci anni dal diniego, oggetto della sentenza appellata – appare ipotizzabile che le ragioni di riservatezza, originariamente opposte agli accertamenti disposti in sede giurisdizionale, abbiano subito un’evoluzione, tale da consentire l’ostensione in giudizio di eventuali informative riservate, sia pure con le cautele e le garanzie previste per la tutela dei documenti classificati, al fine di non vanificare il diritto di difesa del cittadino interessato (cfr. in tal senso, per il principio, Cons. St., sez. VI, 4.12.2009, n. 7637).

3. Rileva la Sezione che nel corso del giudizio, sia in primo grado che in questa sede, non sono emerse in alcun modo le circostanze poste a base del contestato diniego, né esse risultano in qualche modo esplicitate – sia pure succintamente – dall’Amministrazione.

Tenuto conto dei valori espressi dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, e valutata la serietà delle deduzioni dell’Amministrazione appellante sulle esigenze della sicurezza nazionale, ritiene la Sezione che vadano acquisiti in via istruttoria – con le seguenti modalità – tutti gli atti del procedimento, a seguito del quale è stato emesso il provvedimento di diniego di cittadinanza impugnato.

A tal fine, l’Amministrazione trasmetterà copia dei medesimi atti in busta sigillata, e con tutte le ulteriori cautele che riterrà opportune, se del caso con la indicazione degli omissis delle parti degli atti non strettamente rilevanti e anche con riferimento alle fonti di informazione, ovvero trasmetterà una relazione, da cui si evincano le specifiche ragioni che possano indurre a ritenere ragionevole la sua determinazione di non trasmettere i medesimi atti, comunque nel rispetto della disciplina sul segreto di Stato e dei principi in materia formulati dalla Corte Costituzionale (cfr. la sentenza 3 aprile 2009, n. 106).

A seguito della acquisizione della relativa documentazione da parte del dirigente della Sesta Sezione, in ogni caso il relativo esame potrà aver luogo esclusivamente da parte del collegio designato per la definizione del giudizio, che con la collaborazione del medesimo dirigente – anche in data anteriore o successiva a quella dell’udienza – potrà aprire la busta sigillata e, di conseguenza, riporre i sigilli.

Subito dopo tali operazioni, e anche nelle more della pubblicazione della sentenza definitiva, il dirigente della Sesta Sezione concorderà con i responsabili dell’Amministrazione appellante la più celere restituzione del plico sigillato.

L’Amministrazione è tenuta ad eseguire la presente sentenza interlocutoria entro il termine di venti giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua previa notifica a istanza di parte.

Per il prosieguo, va fissata l’udienza del 5 aprile 2011.

Ogni ulteriore statuizione resta riservata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) non definitivamente pronunciando sull’appello n. 89 del 2006, come in epigrafe proposto, ordina al Ministero dell’Interno di depositare presso la segreteria della sezione la documentazione anzidetta, con le cautele e modalità ivi fissate, entro il termine 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o dalla data di notifica della stessa a cura dell’appellato, se anteriore.

Ordina che la presente sentenza interlocutoria sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Rinvia per l’ulteriore trattazione alla pubblica udienza del 5 aprile 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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