Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-01-2011) 23-02-2011, n. 6893 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.T.M.O. proponeva ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 17 maggio 2010, con la quale veniva dichiarata inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso il 3 febbraio 2010 dal G.I.P. del Tribunale di Roma e confermato il decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero, in data 12 marzo 2010, nell’ambito di un procedimento che la vedeva indagata per il reato di riciclaggio, posto in essere allo scopo di assicurare al marito ed al figlio i profitti dei reati per i quali gli stessi sono indagati quali partecipi ad una associazione criminosa finalizzata alla frode fiscale e riciclaggio in ambito transnazionale.

Con un primo motivo di ricorso denunciava la violazione di legge per erronea interpretazione e applicazione delle disposizioni in tema di convalida dei provvedimenti di sequestro emessi dal Pubblico Ministero.

A tal fine, dopo aver richiamato le ragioni per le quali il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza emesso dal Pubblico Ministero ed il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. in data 3/2/2010, rilevava che il diverso provvedimento di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero era inquadrabile nell’ambito dell’art. 252 c.p.p. in quanto conseguente a perquisizione e, non avendo l’organo inquirente indicato nello specifico i beni da sottoporre a vincolo, rimettendone l’individuazione alla polizia giudiziaria delegata, tale provvedimento avrebbe richiesto la successiva convalida.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva la totale mancanza di motivazione e la violazione di legge rilevando la assoluta mancanza del fumus del reato contestato in considerazione del fatto che i giudici del riesame non avrebbero tenuto conto della effettiva provenienza dei beni in suo possesso, della quale aveva invece dato conto altra pronuncia, del medesimo Tribunale del Riesame, con la quale era stata annullata un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti.

Insisteva, pertanto per l’accoglimento del ricorso.

Successivamente, in data 10 dicembre 2010 faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non documentata, però, con l’allegazione del relativo provvedimento.

A detta dichiarazione consegue la inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in Euro 500,00 in considerazione della mancata documentazione.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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