Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-02-2011, n. 1028 Conservatori di musica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza gravata il T.A.R. ha accolto il ricorso n. 1386 del 1990, proposto dall’odierno appellato avverso il decreto del Ministero della pubblica istruzione 18 novembre 1989 recante l’approvazione della graduatoria definitiva del concorso a cattedre a posti di docente di pianoforte nei conservatori di musica, bandito con D.M. 12 luglio 1989.

Nel dettaglio, con il ricorso di primo grado l’odierno appellato ha censurato l’omessa valutazione del servizio reso per tre anni come supplente annuale- esperto di pianoforte nel quinquennio sperimentale ad indirizzo musicale presso il Liceo Ginnasio Petrarca di Arezzo.

Il primo giudice, nell’accogliere il ricorso, ha concluso per la equiparabilità del suddetto servizio prestato dall’odierno appellato al servizio prestato nei Conservatori di musica o negli Istituti musicali pareggiati, così ritenendo illegittima la mancata valutazione dello stesso ad opera dell’Amministrazione in sede di elaborazione dell’impugnata graduatoria.

Propone gravame l’Amministrazione., ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata di cui chiede l’annullamento, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado.

L’appellato non si è costituito nel secondo grado del giudizio.

All’udienza del 18 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1 L’appello va accolto.

La questione posta all’attenzione del Collegio attiene alla valutabilità o meno (in sede di partecipazione ad una sessione riservata di esami) del servizio svolto da un docente in materia di discipline musicali presso un Liceo classico sperimentale, in presenza di apposita disposizione contenuta in una ordinanza ministeriale, che, ai detti fini – con una formulazione che in effetti riproduce quella già contenuta nell’art. 3, comma 3, della L. n. 124 del 1999 – fa riferimento specificamente al solo servizio espletato nei Conservatori di musica e negli Istituti musicali pareggiati.

La questione è stata già esaminata dalla Sezione dal cui indirizzo interpretativo il Collegio non ritiene di doversi discostare.

Come osservato, invero, da Cons. Stato., sez. VI, 21 ottobre 2005, n. 5950, stante il chiaro dettato della normativa indicata, non può intravedersi nella specie la pretesa omogeneità tra i differenti menzionati titoli di servizio, non rinvenendosi in essi elemento alcuno di equipollenza che possa far ritenere come non tassativa la qualificazione dei servizi valutabili, limitata dalla richiamate fonti normative a quelli svolti nei soli Conservatori di musica o Istituti musicali pareggiati.

D’altra parte, come rimarcato nello stesso precedente richiamato, se si esaminano le caratteristiche dei due tipi di insegnamento considerati (quello prestato dai docenti dei Conservatori di musica o Istituti musicali pareggiati e quello prestato da docenti presso un Liceo classico sperimentale ad indirizzo musicale) appare di tutta evidenza la differenza tra essi esistente, con riguardo sia alle ore di lezione delle varie materie musicali, sia alla diversa portata dei programma di studi.

Infatti, l’istruzione musicale costituisce, per i detti Conservatori o Istituti, un elemento peculiare ed assolutamente prevalente dell’iter formativo degli allievi e che termina con il rilascio di apposito diploma, diversamente da ciò che avviene per l’istruzione presso Istituti diversi, tra i quali i Licei ad indirizzo musicale, il cui percorso di studio termina con il rilascio di un diploma di maturità ad indirizzo musicale, che, se va considerato come titolo di istruzione secondaria di secondo grado, per quanto riguarda la possibile continuazione degli studi presso un Conservatorio, consente soltanto – sulla base del D.M. in data 1.9.1993 – l’accesso ad una classe intermedia delle scuole strumentali.

2. Alla stregua delle esposte ragioni va dunque accolto l’appello, sicché, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado n. 1386 del 1990.

Segue la condanna dell’appellato al pagamento delle spese processuali dei due gradi del giudizio, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 74 del 2006, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado n. 1386 del 1990.

Condanna l’appellato al pagamento delle spese processuali dei due gradi del giudizio, liquidate in complessivi 1000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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