Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-01-2011) 23-02-2011, n. 6892 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Salerno, chiamato a pronunciarsi sulla istanza, ex art. 309 c.p.p. avanzata da F.R. e D. D.L., con cui si chiedeva la revoca del sequestro preventivo, disposto dal Gip di Salerno il 2/4/10. avente ad oggetto n. 16 locali sottotetto, individuabili in planimetria con le relative sigle, realizzati in (OMISSIS), località (OMISSIS), in relazione alla ipotesi di reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), artt. 64 e 71, e art. 481 c.p., con ordinanza del 12/5/2010. ha confermato il mantenimento della misura cautelare reale.

Propone ricorso per Cassazione la difesa degli indagati, con i seguenti motivi:

– il provvedimento assoggettato a ricorso si fonda su inesatte e infondate premesse di diritto, riconducendo, già, il capo di imputazione provvisorio elevato agli indagati erroneamente nell’ambito della fattispecie incriminatrice di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), rilevato che i lavori di edificazione effettuati dalla Coop. Gardenia, della quale il D.D. è presidente, non solo sono stati realizzati in conformità ai permessi di costruire, rilasciati dall’ente territoriale, ma, soprattutto, agli strumenti urbanistici vigenti.

Peraltro, da una attenta lettura del regolamento edilizio del predetto Comune si rileva che vengono definiti volumi tecnici, indicando quali siano, e i sottotetti, che sono ben altra cosa, precisando, con l’art. 67 del detto regolamento, che questi ultimi rappresentano volumi di servizio e come tali non computabili;

-non sussiste il fumus commissi delicti della lottizzazione abusiva perchè non sono stati realizzati nuovi volumi con la trasformazione dei locali di sottotetto, in quanto la volumetria residenziale è rimasta inalterata ed è quella assentita con il permesso a costruire n. 33/03 e successivi titoli abilitativi;

– il giudice del riesame ha omesso di dare il dovuto riscontro alle censure mosse dagli indagati.

La difesa dei ricorrenti ha inoltrato in atti memoria nella quale specifica, ulteriormente, le ragioni poste a sostegno della contestata sussistenza della lottizazione abusiva.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La argomentazione motivazionale, adottata dal giudice di merito, a sostegno della impugnata pronuncia, è del tutto logica e corretta.

Il Tribunale del riesame, ha rilevato che ben 16 sottotetti erano stati interessati da interventi edilizi, che ne avevano determinato il cambio di destinazione d’uso a mansarda, cioè locali ad uso residenziale, con un incremento di volume pari a mc 4.400, che rappresenta oltre un terzo di quello assentito, determinante un assoluto esubero della capacità edificatoria del lotto, già saturata in fase di progettazione.

Sul punto il decidente richiama la consulenza integrativa, depositata dal p.m. in sede di udienza camerale, nella quale il tecnico incaricato, ing. B., ha rassegnato le seguenti conclusioni: "i sottotetti realizzati erano destinati a volumi tecnici e per questo motivo esclusi dal computo della volumetria, visto che una diversa destinazione non sarebbe stata assentibile, poichè i volumi concessi saturavano la capacità edificatoria del lotto; al loro interno non era possibile realizzare ambienti che non costituiscono vani tecnici, ma locali complementari all’uso residenziale. Così come non era possibile la realizzazione di un collegamento interno che costituisce un ampliamento della residenza cui è collegata. Le opere predisposte, assentite e realizzate, unite alla "flessibilità" della normativa urbanistico-edilizia del Comune, rappresentano il chiaro intento di rendere abitabili dei volumi che però, non potevano essere assentiti come tali, perchè il lotto risultava già saturo, come indicato nella relazione tecnica di progetto di cui al permesso di costruire n. 33/2003".

Conseguentemente il Tribunale, a giusta ragione, ha ritenuto sussistente il requisito del fumus dei reati contestati, posto che, con le opere in concreto edificate, si sono ampliate le superfici residenziali degli appartamenti sottostanti, ampliamento non assentibile per le ragioni espletate in consulenza; come, del pari, lo stesso giudice ha ravvisato il periculum in mora, trattandosi di opere abusive, di fatto aggravanti le conseguenze dannose del reato, implicanti consistenti appesantimenti del carico urbanistico nella zona in cui insistono.

Il Giudice ha, inoltre, considerato corretta la contestazione della lottizzazione abusiva materiale, in coerenza con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 15/2/07, n. 6396), che ha ricondotto al concetto giuridico della lottizzazione abusiva anche la esecuzione dei lavori che determinano un mero mutamento della destinazione d’uso di edifici, già esistenti, da cui derivi la necessità di nuovi interventi di urbanizzazione, come ravvisabile nella fattispecie in esame.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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