Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-01-2011) 23-02-2011, n. 6891 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Campobasso. sezione del riesame, pronunciandosi sull’appello, ex art. 322 bis c.p.p., avanzato dal p.m., sede, avverso il provvedimento di rigetto di sequestro preventivo, reso dal Gip presso il Tribunale di Campobasso, il 26/4/2010. con ordinanza del 26/5/2010 ha disposto la misura cautelare reale dell’immobile sito in (OMISSIS), identificato dal permesso di costruire n. 171, del 10/7/2006, inclusa l’area di cantiere recintata.

Il sequestro era stato invocato sull’immobile in questione nell’ambito del procedimento che vedeva indagati G.E., G.C., G.P., D.C.L. e D. C.J. nelle rispettive qualità, i G. di proprietari-venditori di un terreno sul quale D.C.L., quale amministratore unico della "Di Cristofaro s.r.l"- impresa edile stradale, acquirente, e il D.C.J. di progettista e direttore dei lavori medesimi, per avere realizzato un immobile, composto da n. 24 appartamenti.

Le ipotesi dei reati contestati dalla accusa sono quelle di cui agli artt. 110, 81, 48, 479 e 483 c.p.; artt. 110, 48 e 323 c.p.; art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 e art. 44, lett. b),; oltre che. per i soli D.C.. del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 481, 48 e 323 c.p..

Propone ricorso per Cassazione la difesa dei D.C., con i seguenti motivi: – violazione del principio del ne bis in idem, visto che sulle questioni dedotte dal p.m. nell’atto di appello ed esaminate dal Tribunale del riesame esiste già un giudicato cautelare: le numerose istanze di sequestro preventivo, presentate nel corso del tempo, aventi il medesimo oggetto e rappresentanti la medesima situazione di fatto, sono state respinte dai diversi Gip. succedutisi nel l’esaminare le relative istanze;

– erronea applicazione della legge penale per violazione dell’art. 321 c.p.p. in relazione alla sussistenza del "fumus" di reato, in punto di incompatibilità ontologica tra la fattispecie di cui all’art. 48 c.p. e quella di cui all’art. 323 c.p. non essendo possibile contestare al privato il reato di cui agli articoli predetti in quanto l’abuso di ufficio richiede la specifica intenzione del pubblico ufficiale di recare, con la sua illegittima condotta, un danno o un vantaggio ingiusto a terzi, e ciò non può avvenire se l’agente sia stato indotto alla condotta illegittima per effetto dell’inganno altrui; – violazione dell’art. 321 c.p.p. in relazione all’art. 110 c.p., sul rilevo che agli odierni ricorrenti viene contestato il reato di falso per induzione ( artt. 479 e 48 c.p.), nonchè l’art. 483 c.p.. mentre è indiscutibile che nell’atto notarile la dichiarazione circa la proprietà del bene oggetto di vendita e, quindi, la titolarità del diritto di proprietà del bene, è esercitata esclusivamente dalla parie alienante;

– violazione dell’art. 321 c.p.p. in relazione all’art. 481 c.p. la documentazione tecnica redatta e predisposta dal professionista non può essere considerata alla stregua di atto fidefacente e dotato di valore probatorio assoluto in quanto trattasi di documentazione finalizzata soltanto ad illustrare e chiarire i termini tecnici fattuali della richiesta tendente al rilascio del permesso a costruire;

– violazione dell’art. 321 c.p.p. in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), nonchè violazione dell’art. 1 c.p..
Motivi della decisione

In via preliminare va rilevato che la difesa degli indagati ha inoltrato ritualmente in atti dichiarazione di rinuncia al ricorso, attesa la intervenuta revoca della misura cautelare reale, disposta dal Gip presso il Tribunale di Campobasso con ordinanza del 17/1/2011 (allegata in copia), per cui è venuto a mancare in capo ai D. C. l’interesse a coltivare la impugnazione de qua.

Osservasi che la sopravvenienza alla proposizione del ricorso per Cassazione di carenza di interesse, determinata da ragione non imputabile al ricorrente, lo esonera dal l’obbligo di pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria. prevista dall’art. 616 c.p.p., come conseguenze della sua inammissibilità (Cass. 5/11/03, Scarpelli).
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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