Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-02-2011, n. 1026 Assegnazione di alloggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza gravata il primo giudice ha accolto il ricorso proposto dall’odierna appellata avverso la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi ERP di cui al bando di concorso del 23 gennaio 2001, approvata con verbale n. 4658 del 22 dicembre 2004, nella parte in cui ha escluso l’appellata medesima.

Propone gravame l’Amministrazione ricorrente, ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata.

All’udienza del 9 novembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate.

Pare al Collegio dirimente la circostanza, dedotta dall’Amministrazione ricorrente, della mancata dimostrazione, ad opera dell’appellata, del requisito consistente nell’aver percepito, per l’anno 1998, un reddito "non superiore a Lire 21.000", riferibile all’intero nucleo familiare.

Nel dettaglio, giova considerare che, ai sensi dell’art. 2, lett. g), L.R.C. n. 108 del 1997, "per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso".

Ebbene, come risultante dallo stesso atto di notorietà presentato dall’appellata in uno alla domanda di partecipazione, del nucleo familiare della Tomei faceva parte il signor Iorio Davide; sennonché, la stessa Tomei non ha escluso che il signor Iorio Davide abbia percepito redditi nell’anno 1998.

A ciò si aggiunga che la stessa Tomei ha dichiarato, all’atto della domanda, di aver percepito redditi da lavoro "autonomo" per un importo pari a Lire 16.333.000, allegando, invece, in sede di opposizione, il modello CUD riferito all’anno 1998, dal quale risultava un reddito da lavoro "dipendente".

Alla stregua delle esposte ragioni, assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, va quindi accolto il gravame.

Consegue la condanna l’appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie.

Condanna l’appellata al pagamento, in favore dell’Istituto ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.000 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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