Cassazione – Sezione V – civile 20/03/2009 n. 6836 Tributario, verifica fiscale, abitazione, fisco, accertamenti (2009-04-07)

Svolgimento del processo

A seguito di accertamenti compiuti a carico della s.n.c. (…) relativi all’Ilor 1993 e 1994 ed all’IVA 1994, l’Agenzia delle Entrate di Aversa contestava ai soci (…) e (…) maggiori redditi, per quota, ai fini Irpef, ai sensi dell’art. 5 dpr 917/86.

(…), in proprio e quale amministratore unico del (…) di (…), e (…) in proprio, nella qualita’ di socio, presentavano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Caserta la quale accoglieva parzialmente i ricorsi.

Proponevano appello i contribuenti e la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava il gravame compensando le spese di giudizio.

Avverso la detta sentenza i contribuenti, proponevano ricorso per cassazione articolato in due motivi. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso ed i contribuenti depositavano memoria difensiva ex art. 378 cpc. La Corte di Cassazione con ordinanza del 4.6.2008 rinviava la trattazione della causa alla pubblica udienza.

Motivi della decisione

La prima doglianza, svolta dai ricorrenti ed articolata sotto il profilo della illegittimita’ della sentenza per violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 33 dpr n. 600/1973 e 52 dpr n. 633/1972), si fonda sulla premessa che durante la verifica fiscale al (…) era stato eseguito un accesso nella casa di abitazione di (…), socio non amministratore, con acquisizione di documenti, in forza di un decreto di autorizzazione del Procuratore della Repubblica, privo dell’indicazione dei gravi indizi cui la legge subordina l’autorizzazione, e senza che tali indizi risultassero nella relativa richiesta di autorizzazione all’A.G. Cio’ posto, cosi’ continuano i ricorrenti, ne sarebbe derivata l’illegittimita’ dell’autorizzazione e l’inutilizzabilita’ degli elementi di prova illegittimamente acquisiti.

La censura merita di essere accolta. Al riguardo, torna utile premettere che, in tema di accertamento delle imposte, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’accesso domiciliare, prescritta in materia di IVA dall’art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (e necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtu’ del richiamo contenuto nell’art. 33 del d.P.R 29 settembre 1973, n. 600) mira a conciliare la rilevanza che la Carta Costituzionale attribuisce alla tutela del domicilio di ogni cittadino della Repubblica, la cui inviolabilita’ e’ espressamente riconosciuta dall’art. 14 co. 1 Cost con l’esigenza dell’acquisizione degli elementi di riscontro di una supposta evasione fiscale, al fine di evitarne l’occultamento o la distruzione.

Cio’ comporta che il provvedimento di autorizzazione debba necessariamente trovare causa e giustificazione nell’esistenza di gravi indizi di violazione della legge fiscale, la cui valutazione va effettuata

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