Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-01-2011) 23-02-2011, n. 6884 Sospensione condizionale concedibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Bologna, chiamata a pronunciarsi sugli appelli avanzati da E.A.A., Z.M. e A.E. avverso la sentenza del Gup presso il Tribunale di Bologna, del 21/4/09. in parziale riforma di questa, con sentenza del 30/3/2010. ha ridotto la pena ad anni 1 di reclusione ciascuno per l’ F.A. e per lo Z. e ad anni 2 mesi 4 di reclusione ed Euro 4.000.00 di multa per l’ A..

Propongono autonomi ricorsi per Cassazione gli imputati, censurando la sentenza in punto di mancata concessione della sospensione condizionale della pena:

– L’ E.A. e lo Z. eccepiscono il travisamento delle emergenze processuali, rilevato che a carico loro non risultano precedenti penali, come erroneamente ritenuto dal decidente, che ha fondato il diniego della concessione del beneficio ex art. 163 c.p. sul fatto che i due prevenuti, seppure con nomi diversi, hanno già riportato condanne e si sono, quindi, dimostrati proclivi a ricadere nel reato;

– l’ A. eccepisce vizio di motivazione in relazione al dettato normativo di cui all’art. 163 c.p., comma 3, in quanto il giudice nel non concedere il beneficio della sospensione non ha tenuto conto dell’età dell’imputato, inferiore agli anni ventuno e della entità della pena detentiva inflitta, non superiore agli anni due e mesi sei.
Motivi della decisione

I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.

Dal vaglio di legittimità, esercitato sulla sentenza impugnata, emerge, in maniera inequivoca, per quanto attiene alla posizione di E.A. e di Z.. che il giudice di merito ha fondato il diniego della concessione del beneficio di cui all’art. 163 c.p. esclusivamente sul fatto che costoro, seppure con nomi diversi, hanno già riportato condanne e si sono, quindi, dimostrati proclivi al crimine. Sennonchè, l’esame degli atti ha permesso di rilevare che a carico dei due prevenuti non risulta alcun precedente penale, di tal che, l’evidente errore ha comportato una viziata valuta/ione dei soggetti prevenuti, quanto meno allo stato degli atti.

Del pari, esatta si palesa la censura avanzata dall’ A. per il quale il decidente ha ritenuto preclusiva alla concessione della sospensione condizionale la entità della pena inflitta. perchè la sanzione comminata è all’evidenza quantificata in misura inferiore al limite individuato dall’art. 163 c.p., comma 3, quale soglia massima inibente la applicazione del beneficio, quando, come nella specie, l’autore del reato sia di età superiore agli anni 18, ma inferiore degli anni 21. Quindi, laddove la Corte distrettuale nega la invocata sospensione al diciannovenne A.. proprio in ragione del quantum di pena irrogato, incorre in erronea applicazione della norma penale, dal momento che il trattamento sanzionatorio inflitto è perfettamente compatibile con quello (anni 2 e mesi 6 di reclusione), contemplato nel disposto dell’art. 163 c.p., comma 3.

La sentenza va pertanto, annullata, affinchè il giudice ad quem proceda a nuovo esame delle istanze avanzate dagli imputati, in merito alla concessione del richiesto beneficio, avendo contezza di quanto da questo Collegio osservato.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente, per tutti i ricorrenti, alla valutazione della concedibilità della sospensione condizionale della pena, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, altra sezione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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