Cassazione, Sez. III, 18 dicembre 2009, n. 26751 Condominio, insidia, motocicletta, circolazione stradale, assicurativo, alterazione, onere della prova, procedura civile (2010-02-10)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

(Pres. Preden – Rel Lanzillo)

Premesso in fatto

Il giorno 14 luglio 2009 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1. – Con atto notificato il 4-5.11.2008 C.A. ha proposto due motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza 29 ottobre-5 novembre 2007 n. 1676 del Tribunale di Cosenza che – in riforma della sentenza emessa in primo grado dal giudice di pace di Cosenza – ha respinto la domanda di risarcimento dei danni da lui proposta contro il Condominio (OMISSIS), a causa della caduta occorsagli in sella alla sua motocicletta, verificatasi il (OMISSIS) alle ore 11,30, su strada interna al Condominio, a causa della presenza di pietrisco e cemento sulla sede stradale, costituenti insidia non visibile e non segnalata.

L’intimato resiste con controricorso.

2. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2051 cod. civ., sul rilievo che la strada ove si è verificato l’incidente presentava una situazione di pericolo, consistente nella presenza di pietrisco; che il Condominio, quale proprietario e custode della strada, è tenuto a rispondere oggettivamente dei danni provocati dal suddetto difetto di manutenzione, salvo che fornisca la prova del caso fortuito, mentre la sentenza impugnata ha erroneamente addebitato al danneggiato di non avere fornito la prova che il materiale sulla strada costituisse un’insidia, non prevedibile e non evitabile.

2.1. – Il motivo è fondato.

Il Tribunale ha addebitato al C. di non avere fornito la prova che il pietrisco presente sulla sede stradale presentasse i caratteri dell’insidia, caratterizzata dall’elemento obiettivo della non visibilità e dall’elemento soggettivo dell’imprevedibilità, affermando che il danneggiato gode della tutela apprestata dall’art. 2043 cod. civ., per cui è tenuto a dimostrare l’esistenza dell’insidia, quale elemento idoneo ad ascrivere al proprietario-custode la responsabilità.

Il ricorrente ha giustamente invocato, per contro, la tutela di cui all’art. 2051 cod. civ., nei limiti in cui è applicabile alla fattispecie.

Va specificato che non il semplice fatto di essere proprietario e custode di una strada obbliga a rispondere di qualunque incidente si verifichi su di essa, trattandosi di un bene inerte e inidoneo a provocare danni per forza propria.

La responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c., entra in funzione solo ove la strada presenti alterazioni o anomalie tali da poter di per sé giustificare il verificarsi di incidenti del genere di quello fatto valere dal danneggiato.

La prova dell’esistenza dell’alterazione è a carico del danneggiato, in quanto rappresenta la prova del nesso causale fra le condizioni del bene in custodia e l’evento. Ma è onere del custode dimostrare che il danno si è verificato per caso fortuito, perché frutto di agenti esterni ed indipendenti da ogni suo comportamento (colpa esclusiva del danneggiato, fatto del terzo, agente atmosferico, ecc.). Il Tribunale non ha addebitato al C. di non avere fornito la prova dell’esistenza di pietrisco sul manto stradale, né ha escluso che tale condizione fosse idonea a provocare il fatto che si è verificato.

Gli ha addebitato invece di non avere dimostrato il carattere insidioso della situazione, cioè che essa non fosse visibile a distanza e che non fosse evitabile con la normale prudenza: quasi che l’anomalia e il difetto di manutenzione che l’aveva provocata non fossero sufficienti, di per sé, ad addebitare la responsabilità al custode ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., trasferendo su quest’ultimo l’onere di dimostrare il contrario (cioè l’onere di dimostrare, in ipotesi, che si trattava di normale pietrisco, in quantità irrilevante e inidonea ad incidere sulla circolazione; che il motociclista ha tenuto una condotta imprudente, e così via).

Il Tribunale ha così erroneamente riconosciuto al danneggiato la sola tutela di cui all’art. 2043 cod. civ., privandolo della tutela di cui all’art. 2051 cod. civ., che il danneggiato aveva espressamente invocato e che risulta applicabile al caso di specie (cfr. Cass. civ., Sez. 3ª, 9 marzo 2007 n. 5575; Cass. civ., Sez. 3ª, 6 giugno 2008 n. 15042, fra le altre).

3. – Il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce, in subordine, la violazione dell’art. 2043 cod. civ., risulta assorbito.

4. – Ritengo che il ricorso debba essere accolto, con procedimento in Camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Ritenuto in diritto

1. Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2. Il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata è cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Cosenza, in diversa composizione, affinché decida la controversia uniformandosi al seguente principio di diritto:

“Chi proponga domanda di risarcimento dei danni da cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., in relazione alle condizioni di una strada (nella specie, danni conseguenti alla caduta da una motocicletta), ha l’onere di dimostrare le anomale condizioni della sede stradale e la loro oggettiva idoneità a provocare incidenti del genere di quello che si è verificato (nella specie, presenza di pietrisco sul fondo stradale).

È onere del custode convenuto in risarcimento, invece, dimostrare in ipotesi l’inidoneità in concreto della situazione a provocare l’incidente, o la colpa del danneggiato, od altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno”.

3. Il giudice di rinvio deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Cosenza, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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