Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-01-2011) 23-02-2011, n. 6881 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza del 29.1.2009 il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, condannava L.G., ritenuta l’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 ed applicata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis.

La Corte di Appello di Milano, in data 25.9.2009, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, riteneva la prevalenza della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, sulla contestata recidiva e confermava nel resto. Nel disattendere le doglianze difensive, assumeva la Corte territoriale che, stante la diversità delle condotte, sussistesse il concorso di reati e che non fossero concedibili le circostanze attenuanti generi che.

2) Ricorre per Cassazione il L., a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonchè la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al ritenuto concorso di reati.

La Corte territoriale erroneamente ha scomposto la condotta unitaria, posta in essere dal ricorrente, in due distinte condotte avvinte dal vincolo della continuazione.

La circostanza, cui fa riferimento la Corte di merito, della diversa qualità della sostanza non può avere alcuna incidenza in relazione alla unicità della condotta.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione la contiguità temporale tra le condotte di detenzione e cessione (come nel caso di specie) consente di ritenere l’unicità della condotta contestata.

Con il secondo motivo denuncia la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale fatto un labile riferimento ai precedenti penali.

3) Il ricorso è infondato.

3.1) Secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata dallo stesso ricorrente, il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ha natura giuridica di norma a più fattispecie; ne consegue che deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dal medesimo soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente (Fattispecie in tema di acquisto, detenzione e trasporto di una stessa sostanza stupefacente nell’ambito di un unitario progetto di spaccio in località diversa dal luogo di deposito)". cfr. ex multis Cass. pen. sez. 6 n.9477 dell’11.12.2009). E’ necessario quindi, per escludere il concorso formale di reati, che la sostanza stupefacente sia la medesima, che l’agente sia lo stesso e che vi sia contestualità temporale.

3.1.1) La Corte territoriale ha accertato che al L. era stato contestato di aver detenuto hashish a fini di spaccio e di aver ceduto cocaina. Si era in presenza quindi di una pluralità di condotte, "distinte sul piano ontologico, psicologico e funzionale".

Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno ritenuto che fosse configurabile il concorso di reati.

3.2) Quanto alle circostanze attenuanti generiche, con valutazione in fatto congrua ed immune da vizi, come tale non sindacabile in questa sede di legittimità, la Corte territoriale ha ritenuto che il L. non fosse meritevole della concessione dell’invocato beneficio, non solo per i precedenti penali, ma anche per aver commesso il reato mentre si trovava affidato in prova ai servizi sociali.

3.3) Il ricorso va quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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