T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 18-02-2011, n. 1557 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugna dei provvedimenti di decadenza dalle graduatorie di Istituto di III fascia emanati sul presupposto di una erronea dichiarazione della stessa in ordine ai punteggi già maturati.

La disamina nel merito della vicenda non è necessaria, dovendosi limitare – il collegio – a declinare la giurisdizione.

Per fattispecie analoghe a quella dedotta con la presente impugnativa – la Sezione – aderendo da ultimo all’approdo esegetico operato in subiecta materia dalle Sezioni Unite della Cassazione, nonché dalla prevalenza dei Tribunali amministrativi territoriali, ha statuito, quanto al procedimento di formazione delle graduatorie del personale docente delle istituzioni scolastiche, e a tutte le questioni che vi afferiscono, tra le quali principaliter la valutazione dei punteggi per i servizi espletati e i titoli posseduti, che non rientrando dette questioni tra le procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, esse sono devolute alla cognizione del giudice ordinario (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 23 dicembre 2010, n. 38564; n. 5689 del 16 giugno 2009; n. 7292 del 21 luglio 2009; Cass. Civ. SS.UU. 16 giugno 2009, n. 5698 e, da ultimo, 12 ottobre 2010, n.22805).

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Alla pronuncia segue – alla luce degli arresti della Corte Costituzionale (sentenza n.77/2007) e della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 4109/2007) in tema di traslatio judicii, e della disciplina positiva introdotta dall’art. 59 della l. 18 giugno 2009, n. 69 – il rinvio della causa al giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato.

La peculiarità della controversia e la particolare difficoltà connessa all’esatta individuazione della linea di riparto fra le giurisdizioni, giustificano la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Indica, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario, dinanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nei termini in premessa indicati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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