Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
P. 1. Con sentenza del 14/06/2010, il g.u.p. del Tribunale di Napoli dichiarava n.d.p. nei confronti di K.A. perchè il fatto non sussiste in ordine al reato di circonvenzione di incapace commesso ai danni di S.G..
P. 2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Napoli deducendo contraddittorietà ed illogicità della motivazione per avere il g.u.p. ritenuto che fossero insussistenti i requisiti dell’induzione e della incapacità di intendere e volere, laddove numerosi atti contraddicevano la suddetta decisione.
Motivi della decisione
P. 3. Il ricorso deve ritenersi fondato.
In diritto, va premesso, che, in base all’art. 425 c.p.p., comma 3, il g.u.p. può pronunciare sentenza di non luogo a provvedere solo quando il materiale probatorio sia assolutamente inidoneo a sostenere l’accusa in giudizio e cioè quando manchino le condizioni per una prognosi favorevole all’accusa; il giudizio del g.u.p., quindi, dev’essere di mera valutazione processuale e non un vero e proprio giudizio di merito sulla colpevolezza dell’imputato, giudizio che compete solo al giudice del dibattimento: in terminis Cass. 22864/2009 riv 244202 – Cass. 45046/2008 riv 242222 – Cass. 14034/2008 rv 239514 – Cass. 13163/2008 rv 239701 – Cass. 45275/2001.
In fatto, va osservato che il P.m. aveva richiesto il rinvio a giudizio dell’imputato per il "delitto p. e p. dall’art. 61 c.p., n. 5, art. 643 c.p., per avere, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, dopo avergli concesso due prestiti per una complessiva somma da restituire di Euro 38.760 ed aver appreso da Se.
G. (sia per le vie brevi che a mezzo fax e corrispondenza) che S.G. era affetto da disturbo bipolare a tratti ossessivi di personalità con marcata angoscia e spiccata depressione dell’umore, patologia per la quale era in cura farmacologica ed era stato sottoposto a molteplici TT.SS.00, abusando del suo stato di deficienza psichica, indotto lo stesso a stipulare un nuovo contratto di finanziamento avente n. 430941 per un importo di Euro 14.067 con effetti giuridici dannosi sia per lui che avrebbe dovuto restituire la somma complessiva di Euro 24.360 che per la sua famiglia. Con l’aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità in ragione del modesto reddito da lavoro dipendente percepito ed a lui noto. In (OMISSIS)".
Il g.u.p. ha ritenuto di pronunciare sentenza di non luogo a procedere:
– perchè mancherebbero elementi sintomatici dai quali dedurre la sussistenza dell’induzione;
– perchè il S., sebbene invalido, "non è interdetto, espleta un’attività lavorativa e dalla documentazione sanitaria allegata nulla si rileva in ordine ad una possibile incapacità d’intendere e volere".
Il procedimento seguito dal g.u.p. deve ritenersi errato perchè non rientra nelle competenze del suddetto organo, procedere ad un vero e proprio giudizio di merito sugli elementi probatori offerti dall’accusa e, quindi, sostituirsi, in modo surrettizio, al Tribunale al quale solo spetta, all’esito del dibattimento, stabilire se l’imputato, sulla base delle risultanze dibattimentali, possa o meno ritenersi colpevole. Il g.u.p. ha una funzione di filtro e, nel rispetto di tale funzione, gli spetta solo decidere se il materiale probatorio offerto dall’accusa sia o meno idoneo a sostenere l’accusa in giudizio: giudizio prognostico che, con tutta evidenza, è, però, di natura processuale e non di merito sicchè dev’essere escluso il proscioglimento in tutti quei casi in cui le fonti di prova a carico dell’imputato si prestino a soluzione alternative o aperte o, comunque che possano essere diversamente rivalutate: in terminis, Cass. sez 2, 8/10/2008 n. 40406 – Cass. 35178/2008 Rv. 242092.
Nel caso di specie, è sufficiente la lettura della sentenza impugnata per rendersi conto dell’erroneità della motivazione addotta dal g.u.p. il quale, non solo è entrato nel merito dei singoli indizi ma, a seguito di una disamina (peraltro non priva di elementi di illogicità e contraddittorietà puntualmente evidenziati dal P.G. nell’atto di impugnazione), è, in pratica, pervenuto ad una vera e propria sentenza di assoluzione nel merito sostituendosi, così, in modo surrettizio, alla valutazione del Tribunale, laddove, invece, avrebbe dovuto solo valutare se, sul piano processuale, il materiale probatorio fosse o meno idoneo a sostenere l’accusa in giudizio. In particolare, errata, sotto il solo profilo di stretto diritto, deve ritenersi l’affermazione secondo la quale uno degli elementi materiali del reato sarebbe l’incapacità d’intendere e volere, laddove è sufficiente la lettura dell’art. 643 c.p. per avvedersi che così non è atteso che la norma richiede infermità psichica o la deficienza psichica ossia un’alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave della infermità, tuttavia, è comunque idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità in quanto le sue capacità intellettive, volitive o affettive, fanno scemare o diminuire il pensiero critico.
Incongrua deve ritenersi anche la motivazione in ordine all’asserita mancanza dell’elemento dell’induzione alla stregua degli elementi probatori evidenziati dal P.m. ricorrente (pag. 4 ss ricorso). In conclusione la sentenza impugnata va annullata e gli atti trasmessi nuovamente ad un diverso g.u.p. del Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio il quale si atterrà al seguente principio di diritto: "il g.u.p., nel pronunciare sentenza di non luogo a provvedere a norma dell’art. 425 c.p.p., comma 3 deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Il g.u.p., nell’effettuare la suddetta valutazione, non può entrare in una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio sulla colpevolezza dell’imputato, essendo tale valutazione riservata al Tribunale all’esito del dibattimento ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti quei casi in cui le fonti di prova a carico dell’imputato si prestino a soluzione alternative, aperte o, comunque ad essere diversamente rivalutate".
P.Q.M.
ANNULLA Con rinvio la sentenza impugnata e DISPONE Trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli – in persona di giudice diverso – per nuovo giudizio.
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