T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 18-02-2011, n. 1524 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Viene impugnata la Nota prot. 441/2010 del 22.4.2010, con cui il Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia della II^ Facoltà di Medicina e Chirurgia, Prof. M.M., ha reso noto alla ricorrente la esclusione dalla partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia della II^ Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2009/2010 per difetto dei requisiti prescritti, unitamente agli altri atti indicati nella epigrafe del ricorso.

Riferisce la istante:

che con rispettivi Decreto Rettorali n. 216 e n. 215 del 12/2/2010 la Università degli Studi di Roma "La Sapienza" II^ Facoltà di Medicina e Chirurgia indiceva le procedure selettive per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione della II e I Facoltà di Medicina e Chirurgia;

che i due Bandi erano totalmente identici per quel che riguarda la procedura di ammissione, i requisiti di ammissione e la disciplina della prova selettiva differenziandosi esclusivamente per il numero della Facoltà (I^ Facoltà e II^ Facoltà) indicato nel frontespizio del Bando e che anche la procedura di presentazione viene disciplinata uniformemente nei due Bandi nel senso che entro il 2 aprile 2010 il candidato era tenuto a stampare e pagare il bollettino da Euro 35.00 che costituiva anche autocertificazione e domanda di partecipazione al concorso e che era da consegnarsi presso uno sportello del circuito U. su tutto il territorio nazionale mentre la data del pagamento valeva come data di presentazione della domanda e che inoltre la ricevuta del pagamento era da esibirsi il giorno della prova non potendo essere accolte domande di partecipazione alla prova inviate per posta o versamenti effettuati con modalità diverse da quelle descritte.

c) che solo i titoli erano da presentarsi alla rispettiva Scuola di Specializzazione in busta chiusa recante sul frontespizio il nome e il cognome del candidato e la denominazione della scuola per cui concorre.

d) che avendo partecipato alla procedura selettiva la ricorrente, che aveva stampato e pagato il bollettino ed aveva presentato i documenti previsti dal Bando presso la Segreteria della Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma "La Sapienza" in busta chiusa recante sul frontespizio in nome e in cognome del candidato e la denominazione della scuola per cui ha concorso ed indicando ulteriormente il nominativo del Direttore della Scuola Prof. M.M., dopo lo svolgimento della stessa prova scritta presso la sede della Seconda Facoltà riceveva comunicazione che l’ammissione alla procedura selettiva avveniva con riserva, in quanto la segreteria aveva rilevato che sul bollettino di pagamento della tassa di partecipazione all’esame (costituente domanda di partecipazione) era stato indicato un codice della scuola errato, corrispondente alla Scuola di Specializzazione della Prima Facoltà di Medicina e Chirurgia;

e) che a seguito dell’espletamento della prima prova, veniva adottata una prima graduatoria provvisoria dei risultati dalla quale risultava che la Dott.ssa M. non aveva errato alcuna risposta, ottenendo pertanto, a parità con altri candidati, il miglior punteggio ma che tuttavia in data 22 aprile 2010 le veniva comunicato il provvedimento di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti, che la stessa ritiene illegittimo per i seguenti motivi:

I) Violazione di legge con riferimento alle norme che disciplinano il procedimento di concorsi pubblici; violazione dell’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta; illogicità e difetto dei presupposti.

Evidenziato che la sua esclusione dal Concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia della II^ Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2009/2010 è stata motivata dal ritenuto difetto dei requisiti precisa la ricorrente che non trattavasi di requisito di ammissione, essendo la esclusione derivata dalla errata indicazione del codice della Scuola nel bollettino di pagamento della tassa di ammissione all’esame, corrispondente alla Scuola di Specializzazione della I^ Facoltà e non nella II^ Facoltà.

Ritiene che su tale errata indicazione del codice nel bollettino di pagamento della tassa di ammissione deve invece prevalere la sua volontà di partecipare al Concorso per la Scuola di Specializzazione della Seconda Facoltà evincibile dalla circostanza che nella busta contenente i documenti aveva indicati il nominativo del Direttore della Scuola di Specializzazione presso la Seconda Facoltà sicchè l’erronea indicazione del codice di Scuola non può aver alcun rilievo stante la avvenuta presentazione della documentazione presso la segreteria della scuola effettivamente prescelta.

II) In via meramente subordinata e sotto altro profilo: Violazione di legge con riferimento alle norme che disciplinano il procedimento di concorsi pubblici; violazione dell’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità e difetto dei presupposti.

In via subordinata, si censura il provvedimento di esclusione nella parte in cui non considera illegittimamente e validamente presentata la domanda di partecipazione alla procedura di concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia della I^ Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2099/2010. Atteso che le prove di concorso erano da svolgersi in una unica sessione, l’esclusione dalla procedura di concorso per la II^ Facoltà avrebbe dovuto consentire la ammissione alla procedura di concorso per la Scuola della I^ Facoltà cioè quella corrispondente al codice indicato dalla ricorrente.

Sotto tale subordinato profilo viene chiesto il riconoscimento delle legittima partecipazione della Dott.ssa M. alla procedura di concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia della I^ Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2009/2010.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti della Università degli Studi "La Sapienza" di Roma costituitasi in giudizio a mezzo della Avvocatura Generale dello Stato e del dott. Sbenaglia Giorgio.

Con decreto presidenziale n. 1815/10, attesa la estrema gravità e l’urgenza tali da non consentire la dilazione della decisione sulla domanda cautelare proposta con il ricorso sino alla data della Camera di Consiglio utile, è stato disposto, in accoglimento della domanda di concessione di misure cautelari provvisorie, la ammissione con riserva della ricorrente alla prova pratica del 28 aprile 2010.

Alla successiva Camera di Consiglio del 13/5/2010 veniva emessa Ordinanza collegiale n. 797/2010 con cui è stata disposta la ammissione con riserva della ricorrente alla frequenza del Corso di Specializzazione di cui trattasi e contestualmente ordinata la acquisizione della "busta" (dalla ricorrente indicata nel ricorso) in cui sarebbe stato specificato il nominativo del Direttore della Scuola di Specializzazione presso al Seconda Facoltà di Medicina.

Essendo stata eseguita tale istruttoria con l’invio della suindicata busta e sulla base delle relative risultanze, alla successiva Camera di Consiglio del 19/7/2010 veniva disposto l’accoglimento della domanda cautelare ai fini della partecipazione della stessa alla frequenza del Corso di Specializzazione presso la II Facoltà di Medicina e Chirurgia sino alla definizione del ricorso nel merito per la quale si stabiliva la pubblica udienza del 14/10/2010.

Risulta anche proposto (con atto notificato alla ricorrente, alla Università degli Studi "La Sapienza" ed al dott. Sbenaglia Giorgio) intervento "ad opponendum" e ricorso incidentale dalla dott.ssa Scarani Simona collocatasi nelle graduatoria finale in sesta posizione cioè come prima dei candidati non ammessi. Con il ricorso incidentale viene impugnato il provvedimento, di data ignota, con cui la dott.ssa M. è stata ammessa alla prova scritta del 14/4/2010 nonché tutti gli atti antecedenti e successivi compresa la graduatoria finale pubblicata il 10/5/2010.

Tanto premesso anche per quanto concerne la instaurazione del contraddittorio e le risultanze circostanziali acquisite a seguito della apposita istruttoria disposta da questo Tribunale, il Collegio ritiene utile ai fini della definizione della controversia evidenziare che la stessa trae origine dalle particolari modalità stabilite dal bando di indizione per la presentazione delle domande relative alle Scuole di Specializzazione presso la seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Roma "La Sapienza" in base alle quali alla presentazione di una formale domanda di ammissione alla relativa Scuola di Specializzazione è stata sostituita la stampa ed il pagamento di un bollettino da presentare presso uno sportello del circuito Unicredit, la cui data di pagamento valeva come data di presentazione della domanda con sanzione di inaccoglibilità delle domande di partecipazione inviate per posta o con versamenti effettuati con modalità diverse da quelle descritte (punto 2. lett. b stesso bando).

E’ avvenuto nel caso di specie che all’adempimento del pagamento del bollettino la ricorrente aveva corrisposto, errando tuttavia nella indicazione, anch’essa prevista nel bando, del codice della Scuola di Specializzazione, diverso a seconda delle Scuole di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia (per la I o la II Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Roma "La Sapienza").

Poiché il bando imponeva la esibizione del bollettino di pagamento il giorno delle prove (punto 9 dello stesso bando per la presentazione delle domande) la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione al concorso di ammissione la cui prova (scritta) la medesima aveva svolto presso la II Facoltà di Medicina e Chirurgia, mentre invece il bollettino di pagamento recava indicazioni in codice riferite alla I Facoltà.

La motivazione della esclusione, al di là della sua indicazione come asseritamente riconducibile a "difetto dei requisiti, riposa in realtà sulla ritenuta applicabilità delle specifiche modalità, di previsione bandizia, con cui era disciplinata la procedura di partecipazione al concorso di cui trattasi che aveva affidato gli oneri a carico dei partecipanti, ivi compresi quelli del rispetto dei termini di tempestività, alla predisposizione a stampa di un bollettino che avrebbe dovuto recare in codice quello della Facoltà per cui intendevasi concorrere (I o II) ed al pagamento della somma mediante lo stesso bollettino.

La mancata osservanza degli incombenti posti a carico del partecipante, che invece era incorso in difformità di quanto il bando prevedeva a pena di inaccoglibilità della domanda di ammissione alle prove è stata ritenuta motivo della esclusione della ricorrente, quale conseguenza di una sanzione di bandizia previsione e perciò di dovuta e necessaria applicazione.

Tale conclusione basata sulla prevalenza delle cause di esclusione tassativamente previste dal bando di concorso, inderogabili perché previste e imposte dall’Amministrazione a carico del partecipante ove dallo stesso non soddisfatti i relativi adempimenti, non può ritenersi valevole ove venga a risultare che il partecipante non aveva inteso prevaricarle sostituendo alle modalità di presentazione di fonte bandizia altre di propria elezione bensì aveva invece mostrato di osservarle incorrendo tuttavia in errori di compilazione. Le difformità contestate dall’Amministrazione si risolvono in tal caso non già in elusioni delle stesse clausole bandizie bensì in meri errori di ostativa dirigenza tra dichiarazione ed effettivo intendimento del compilatore all’atto della formulazione della partecipazione alla procedura concorsuale.

Occorre tuttavia che la divergenza tra dichiarazione e volontà si renda trasparente, nel senso cioè della necessità di evidenti indizi di errori materiali o nelle indicazioni effettuate dall’autore.

A seguito di istruttoria disposta da questa Sezione sono state depositate in giudizio dalla Università "La Sapienza" documenti contenuti nella busta dalla ricorrente indirizzata alla Università "La Sapienza" di Roma,

Tale busta reca in indirizzo il nominativo del "prof. M.M." quale "Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Chirurgia della II Facoltà di Medicina e Chirurgia Univeristà "La Sapienza" di Roma e inoltre reca in alto il nome del candidato al concorso: "M. M." cioè della attuale ricorrente".

E’ dunque evidente, anche perché tale busta contenente certificazioni e titoli andava presentata alla Segreteria della Scuola di specializzazione entro la stessa data (2 aprile 2010) della stampa e pagamento del bollettino, che la ricorrente intendeva partecipare al concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione della II Facoltà presso cui ha sostenuto le prove.

Si rendeva dunque emergente l’effettivo intendimento della interessata a partecipare alla procedura concorsuale, ed alle relative prove cui ha poi partecipato, riferibili al concorso bandito per la Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia della II Facoltà di medicina e Chirurgia e tale reale e riconoscibile intendimento era da ritenersi prevalente sulle indicazioni di codice erroneamente riferite alla I Facoltà di Medicina della stessa Università "La Sapienza".

Le suesposte considerazioni consentono l’accoglimento del ricorso nessuna incidenza rivestendo sull’esito di tale impugnativa il ricorso incidentale proposto dalla dott.ssa Scarani Simona nella sua qualità di partecipante allo stesso concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione.

In disparte ogni altra considerazione o indagine sulla proponibilità del ricorso incidentale, è sufficiente rilevare che tutte le censure con lo stesso proposte e che si rivolgono anche contro la graduatoria finale sono indirizzate a dimostrare la esistenza di profili di inammissibilità della impugnativa proposta in via principale dalla attuale ricorrente avverso la sua non ammissione al concorso ovvero a singole prove dello stesso.

Tali rilievi vengono basati sulla mancata osservanza da parte della ricorrente in via principale di regole previste dal bando per la partecipazione al concorso ovvero alle singole prove dello stesso, pienamente osservate invece dalla ricorrente invia incidentale.

Le inosservanze che quest’ultima intenderebbe denunciare con il ricorso incidentale al fine di opporre incontestabilmente la necessaria esclusione della ricorrente dal procedimento concorsuale quale conseguenza delle stesse devono infatti ritenersi, come già rilevato, non incidenti ai fini della partecipabilità allo stesso concorso ed alle relative prove.

Anzichè ad un intendimento volontariamente prevaricativo delle prescritte modalità di partecipazione come imposte dal bando, le riscontrate difformità, come sopra ampiamente chiarito, erano riconducibili alla esistenza di errori di ordine materiale derivanti da indicazioni in codice contrastanti con l’effettivo intendimento della stessa di partecipazione al concorso per l’ammissione alla Specializzazione presso la II Facoltà di Medicina e Chirurgia e non già presso la I Facoltà.

Il ricorso va dunque accolto mentre si ravvisa la esistenza di ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla la esclusione della ricorrente dalla partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia della II Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università "La Sapienza" di Roma per l’a.a. 2009/2010 e dalle relative prove.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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