Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 23-02-2011, n. 6961 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 28.7.2008, il Giudice di pace di Roma dichiarò C.V., amministratore unico della Villa Claudia S.r.l. responsabile dei reati di cui agli artt. 633 e 635 c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione e lo condannò alla pena di Euro 2.500,00 di multa.

L’imputato fu altresì condannato alla rifusione delle spese ed al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio), nonchè alla restituzione alla parte civile Ce.Al., dell’area occupata.

Avverso tale pronunzia la parte civile propose gravame ed il Tribunale di Roma, con sentenza in data 18,3.2010, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannò l’imputato, in solido con il responsabile civile Villa Claudia S.r.l. alla rifusione delle spese per entrambi i gradi di giudizio ed al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 15.000,00 a favore della parte civile.

Ricorre per cassazione il difensore del responsabile civile deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dedotta tardività della querela.

Da lettera in data 21.10.2004 allegata alla querela risultava che il difensore di Ce. lamentava l’arbitraria ed illegittima invasione del terreno.

Chiede, in questa sede la sospensione dell’esecuzione delle statuizioni civili della condanna.

L’istanza è manifestamente infondata.

La sentenza di condanna non è stata appellata dall’imputato nè dal responsabile civile sicchè in punto di responsabilità penale e di tempestività della querela si è formato giudicato.

Questa Corte ha affermato che l’obbligo del giudice di dichiarare l’esistenza di una causa di non punibilità permane fino al momento in cui la sentenza diviene irrevocabile ai sensi dell’art. 648 c.p.p., non potendosi sino a tale momento considerare concluso il processo.

Ne discende che soltanto in presenza di una causa di inammissibilità originaria dell’impugnazione che si verifica allorchè essa colpisce l’impugnazione nel suo momento iniziale, con la conseguenza che non si instaura il rapporto processuale di impugnazione, al giudice di questa è preclusa la declaratoria della causa di non punibilità.

(Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 13665 del 12.11.1998 dep. 24.12.1998 rv 212023. Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio in ordine a reato per il quale la S.C., investita di rituale impugnazione, aveva rilevato la tardività della querela, pur non dedotta in grado di appello).

Nel caso in esame l’impugnazione non era mai stata proposta nè dall’imputato nè dal responsabile civile, mentre l’appello della parte civile aveva solo come presupposto la mancata condanna al risarcimento del danno morale e la mancata estensione della condanna in solido al responsabile civile.

Nè può dirsi che il responsabile civile non avesse interesse ad impugnare la sentenza di condanna, posto che la stessa era il presupposto della sua responsabilità civile.

Stante la mancata proposizione di impugnazioni in punto di responsabilità penale e del conseguente passaggio in giudicato della stessa, non è più possibile dedurre questioni coperte da giudicato.

L’istanza deve pertanto essere dichiarata inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *