Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 23-02-2011, n. 6943 Impugnazioni

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Biella, con sentenza in data 2/1/2010, dichiarava B.S., L.A.G., C. A., R.L., S.A., P. G., F.G., Ca.Pa., D. G., Pa.Re., Ri.Ci., E.G., M.C. responsabili dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, loro rispettivamente ascritti, di rapina aggravata ai danni dell’istituto di vigilanza All System, con un bottino di Euro 22.403.599,69, nonchè di valuta estera in quantità non precisata, sequestro di persona dei dipendenti del predetto istituto di vigilanza, ricettazione di due autovetture Fiat Scudo e Fiat Punto di provenienza furtiva, porto in luogo pubblico di diverse pistole con caricatore e munizioni e di una pistola con matricola non identificata; dichiarava, inoltre, Ch.An. responsabile del reato di ricettazione della somma di Euro 425.585,00.

Dichiarava, altresì, C.A., R.L., S.A. e B.S., colpevoli di 4 episodi di furto aggravato, di cui uno tentato, ai danni di supermercati e i primi tre anche di furto aggravato della somma di Euro 66.590 oltre assegni circolari per Euro 830,40 ai danni dell’autogrill (OMISSIS).

Il Tribunale, concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti per B. S., L.A.G., C.A. ed equivalenti per gli altri imputati, diminuita la pena di un terzo per il rito condannava: B.S. alla pena di anni tre, giorni 10 di reclusione e Euro 1200 di multa;

L.A.G. alla pena di anni due, mesi sette di reclusione e Euro 1200 di multa;

C.A. alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione e Euro 1900 di multa;

R.L. alla pena di anni otto, mesi due di reclusione e Euro 3200 di multa;

S.A. alla pena di anni otto, mesi due di reclusione e Euro 3200 di multa;

P.G. alla pena di anni sei, mesi quattro di reclusione e Euro 2200 di multa;

F.G. alla pena di anni sei, mesi quattro di reclusione Euro 2200 di multa;

Ca.Pa. alla pena di anni sette, giorni 20 di reclusione e Euro 2600 di multa;

D.G. alla pena di anni sei, mesi quattro di reclusione e Euro 2200 di multa;

Pa.Re. alla pena di anni tre, mesi 10 di reclusione e Euro 1300 di multa;

Ri.Ci. alla pena di anni tre, mesi 10 di reclusione Euro 1300 di multa;

E.G. alla pena di anni sette, giorni 20 di reclusione e Euro 2600 di multa;

M.C. alla pena di anni sette, giorni 20 di reclusione e due Euro 1600 di multa;

Ch.An. alla pena di anni sette, mesi quattro di reclusione e Euro 3000 di multa.

Comminava, altresì le pene accessorie di legge condannando tutti gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio, assegnando provvisionali immediatamente esecutive.

Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Biella deducendo i seguenti motivi:

a) violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento ai criteri per la determinazione della pena, ritenuta lieve con riferimento alla gravità dei fatti -reato, in considerazione, in particolare, dell’ingente bottino (circa 23 milioni di Euro) realizzato da una banda composta da almeno 15 persone, nessuna delle quali residente nel territorio biellese che, sotto la direzione dell’imputato R.L., hanno svuotato un caveau blindato, con accorgimenti, anche sofisticati, di natura tecnica.

Evidenziava anche la gravità del danno cagionato alla persona offesa, rilevando come la presunta "gentilezza" dei rapinatori e il basso livello di violenza poste in essere era stato comunque ritenuto integrare gli estremi del sequestro di persona;

b) violazione di legge e difetto di motivazione per avere la Corte concesso le circostanze attenuanti generiche agli imputati, omettendo di considerare la loro mancanza di collaborazione, in quanto tutti i prevenuti hanno sempre negato gli addebiti contro ogni evidenza, lamentando, taluni, in sede di discussione, di essere vittime di un errore giudiziario, rilevando l’erronea applicazione della legge penale relativamente alla valutazione delle somme offerte a titolo di risarcimento del danno alle persone fisiche, cioè alle dipendenti della sala conta, vittime anche del reato di sequestro di persona; e) violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all’applicazione della continuazione;

d) violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento agli imputati P., Ca., M. e Pa., stante i numerosi precedenti specifici, ancorchè mai formalmente dichiarati recidivi reiterati ex art. 99 c.p., comma 4 e carenza di motivazione in merito all’applicazione e/o al bilanciamento della recidiva, anche gli effetti della determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio.

Proponeva ricorso incidentale il difensore di F.G., contestando il motivo di ricorso del PM, concernente l’illegittima concessione delle attenuanti generiche al ricorrente avendo il giudice il dovere di determinare la pena valutando anche la finalità rieducativa della stessa, considerando la capacità a delinquere del reo alla luce dei criteri fissati dall’art. 133 c.p., rilevando l’incensuratezza del prevenuto, agente della Polizia di Stato in forza alla questura di Campobasso, chiedendo il rigetto del ricorso per cassazione del PM. Il difensore di Ca.Pa. chiedeva, ai sensi degli artt. 580 e 590 c.p.p. la trasmissione alla prima sezione della Corte d’Appello di Torino dell’atto di ricorso per Cassazione interposto dal Pubblico ministero avverso la sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Biella in data 22.1.2010.
Motivi della decisione

Qualora, come nella specie, risultino proposti ricorso per cassazione del Pubblico Ministero e appello da parte degli imputati contro la sentenza di condanna, l’eventuale ricorso per cassazione del Pubblico Ministero si converte in appello (Sez. 6, Sentenza n. 42694 del 23/10/2008 Ud. (dep. 14/11/2008) Tale principio, fissato dall’art. 580 c.p.p., trova applicazione anche nel caso in cui la sentenza sia stata impugnata soltanto da alcuni degli imputati nello stesso giudizio; l’appello, infatti, produce i suoi normali effetti, compreso quello della conversione del ricorso proposto sia dalla stessa che da un’altra delle parti del processo. (Sez. 4, Sentenza n. 23541 del 15/05/2008 Ud. (dep. 11/06/2008; Sez. 2, Sentenza n. 18253 del 23/04/2007 Ud. (dep. 11/05/2007).

Quindi il ricorso del Pubblico Ministero va convertito in appello disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio.
P.Q.M.

Converte il ricorso del Pubblico Ministero in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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