Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-04-2011, n. 8095

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 5.7.97 l’architetto D.R.M. citò al giudizio del Tribunale di Nola la Comunità Montana Vallo di Lauro e Baianese, al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di L. 1.532.685.892, quale corrispettivo per la progettazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti solidi affidatogli con delibera di giunta del 9.9.88, confermata da quella del commissario regionale ad acta del 6.8.93, o, in subordine, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c..

La domanda, contestata dalla convenuta, venne respinta sotto ambo i profili dal Tribunale di Nola, con sentenza n. 1845/01, con condanna dell’attore alle spese.

L’appello del soccombente, resistito dall’appellata ha trovato limitato accoglimento nella sentenza 10/17.6.04 della Corte di Napoli, in relazione al solo regolamento delle spese, che sono state interamente compensate per ambo i gradi, confermandosi invece le reiezione delle richieste attrici, ribadita sulla base delle seguenti essenziali considerazioni:

a) la mancanza di un contratto scritto,richiesto ad substantiam R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, ex art. 23, in considerazione della natura pubblica di una delle parti, che avrebbe dovuto essere sottoscritto da parte di un organo rappresentante quest’ultima verso l’esterno;

b) la non configurabilità di tale ultimo requisito nelle delibere richiamate dall’attore,nè in quella 19.12.89 del CIPE di concessione del finanziamento, trattandosi atti interni, preliminari ed autorizzativi, che, quand’anche conosciuti dalla controparte, non sarebbero stati idonei a dar luogo alla formazione del contratto, tanto meno perchè non contenevano alcuna esplicitazione delle clausole regolanti il rapporto;

c) la non invocabilità delle disposizioni sull’arricchimento senza causa, per avere il professionista rilasciato una preventiva dichiarazione scritta, nella quale "nel caso in cui l’opera non venga ammessa al finanziamento o comunque non venga dato corso al conferimento di incarico per la progettazione definitiva… si impegna(va) ad accettare a titolo di rimborso la somma di L. —-", costituente una valida rinuncia al compenso, per l’ipotesi, alternativa all’ammissione al finanziamento, di mancata concessione dello stesso; e tale ipotesi si era verificata perchè la menzionata delibera de CIPE era stata revocata il 3.8.93 e quella del commissario ad acta, emessa nonostante detta revoca, era stata prima sospesa dal Co.Re.Co e poi annullata l’11.11.96 dal medesimo commissario.

Avverso la suddetta sentenza l’arch. D.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi,illustrati con successiva memoria.

Ha resistito l’amministrazione intimata con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce, richiamando l’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, "illogicità della motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte di merito, da una parte, considerato che il contratto non si era perfezionato e, dall’altro, contraddicendosi, ritenuto lo stesso nullo, in un contesto processuale in cui, peraltro, era stata eccepita solo la nullità.

"Ulteriore difetto di motivazione" sarebbe consistito nell’avere del tutto ignorato la "portata integrativa del patto scritto", circa l’inderogabilità delle tariffe professionali, dedotto dall’appellante.

Il motivo è manifestamente infondato sotto il primo profilo, non sussistendo alcun contrasto logico tra le ragioni d’invalidità dell’assunto rapporto contrattuale ravvisate dai giudici di merito, che, lungi dall’essere tra loro incompatibili, si integrano, evidenziando il difetto nella fattispecie concreta di due indefettibili requisiti, nel concorso dei quali soltanto, secondo principi da decenni consolidati nella giurisprudenza di legittimità, la pubblica amministrazione può validamente impegnarsi sul piano contrattuale: l’esistenza di una manifestazione di volontà, proveniente dall’organo rappresentativo dell’ente e la consacrazione della stessa e della relativa accettazione in atto scritto (v. e plurimis, Cass. 8621/06, 1702/06, 12223/06, 26047/05, 7422/02, 5922/99, 6262/96, 4742/87, quest’ultima con specifico riferimento ad una comunità montana).

Il residuo profilo è inammissibile, per genericità, ai limiti dell’incomprensibilità, e comunque per difetto di rilevanza, rimanendo assorbita dalla dichiarazione di nullità del rapporto la questione, logicamente e giuridicamente subordinatacela derogabilità o meno, nell’ambito dello stesso, delle tariffe professionali.

Con il secondo motivo, deducente violazione e falsa applicazione dell’art. 1418, comma 1, in rel. art. 1350 c.c., R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 16, art. 11 "preleggi" in rel. D.L. n. 66 del 1989, art. 23, comma 4, artt. 2229, 2232, 2233, 1326 e 1327 c.c., riprendendo e sviluppando il precedente, si censura la dichiarazione di nullità dell’assunto contratto, sulla base di ulteriori rilievi, tutti immeritevoli di accoglimento, per le ragioni di seguito rispettivamente esposte:

a) non sussiste alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., considerato che il giudice, rigettando la domanda di pagamento, sulla scorta della pregiudiziale dichiarazione di nullità del rapporto professionale, in quanto invalido sotto il profilo sia della forma, sia della sussistenza dei poteri rappresentativi dell’ente nell’organo, dal quale, secondo la domanda, proveniva la manifestazione di volontà della controparte, non ha sconfinato dai limiti oggettivi del thema decidendum devoluto dalla domanda e dalle eccezioni;

b) non sussiste la violazione degli artt. 1418, 1350, 2229, 2232 e 2233 c.c., perchè, contrariamente a quanto dedotto, già esistevano nell’ordinamento, anche prima dell’emanazione del D.L. n. 66 del 1989, e come ripetutamente precisato nella già citata giurisprudenza di questa Corte cui si rimanda, precise norme (gli R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17) aventi caratteri di specialità rispetto a quelle civilistiche, imponenti, per i contratti della P.A., la forma scritta ad substantiam, provenienza della manifestazione di volontà della parte pubblica, quand’anche agente iure privatorum, dall’organo istituzionalmente munito della relativa rappresentanza esterna, ed il preventivo stanziamento dei fondi;

c) infondata e comunque irrilevante è la censura di falsa applicazione dell’art. 16 sopra citato, sotto il lamentato profilo dell’esigenza di contestualità tra proposta ed accettazione, non solo perchè la stipulazione a distanza non è ammessa per il conferimento di incarichi professionali (v.,tra le altre, Cass. 1702/06, 24826/05, 19301/05, 3042/05, 14570/04), ma anche,e più radicalmente, perchè nella specie la mancanza di un valido accordo non è stata correlata alla non contestualità delle manifestazioni di volontà, bensì alla non provenienza del conferimento dell’incarico da parte dell’organo rappresentativo della Comunità Montana;

d) l’evidenziato carattere di specialità delle norme previgenti al citato D.L., determinanti la non valida instaurazione del rapporto,comportano l’inconferenza della censura di violazione dell’art. 11 preleggi, secondo cui sarebbe stato applicata retroattivamente la disciplina contenuta in tale ultimo intervento legislativo;

e) le considerazioni sub b),sulla specialità delle norme disciplinanti i contratti della P.A. comportano il reiettivo assorbimento sia delle censura di mancata applicazione delle regole contenute negli artt. 1326 e 1327 c.c., sulla conclusione del contratto e sulla "valenza dell’esecuzione dello stesso come accettazione della proposta", non essendo configurabile in subiecta materia una stipulazione per facta concludentia (v. tra le tante le già citate Cass. 1702/06, 3042/05, 19301/05, 24826/05), sia di quella di mancata osservanza dell’inderogabilità dei minimi tariffaria ritenuti sensi dell’art. 2233 c.c., questione che non si pone in assenza di un valido rapporto.

I successivi motivi di ricorso attengono tutti al mancato accoglimento della subordinata domandaci indennizzo per l’indebito arricchimento conseguito dalla comunità montana.

Con il terzo, in particolare, si lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione, su un punto decisivo, per avere la corte partenopea, posto a fondamento del rigetto della domanda, sotto il profilo dell’art. 2041 c.c., il rilascio della dichiarazione, in precedenza riportata al punto c) della narrativa, così contraddittoriamente attribuendo efficacia ad un atto di natura negoziale, pur avendo affermato la nullità del contratto.

Il motivo è fondato,poichè la dichiarazione in questione, a parte ogni considerazione sulla sua dubbia valenza di totale rinunzia ad ogni forma di compenso o indennizzo (risultando testualmente formulata in termini di accettazione preventiva e condizionata di un compenso ridotto, peraltro rimasto indeterminato nell’essenziale elemento del quantum), in quanto inserita nell’ambito di una convenzione totalmente nulla, per difetto dei prescritti requisiti formali, come tale correttamente dichiarata improduttiva di alcun effetto giuridico tra le parti, era anch’ essa inficiata datale radicale invalidità e, pertanto, non avrebbe potuto essere in alcun modo utilizzata dai giudici di merito, sia pure ai fini dell’esclusione del ristoro indennitario di cui all’art. 2041 c.c..

Con il quarto motivo si lamenta omessa motivazione, in funzione della suddetta subordinata domanda, su ulteriori punti decisivi, per avere la corte di merito respinto la stessa sui rilievi che il finanziamento non era stato concesso e l’opera non realizzatacela tener conto che era stato documentato il riconoscimento dell’utilità della prestazione e che la revoca del finanziamento, in effetti concesso in un primo tempo, era intervenuta per inerzia della Comunità Montana nell’individuazione dell’area ..nonostante le sollecitazioni del progettista.

Anche tale motivo è fondato, evidenziando un difetto di prospettiva della valutazione compiuta dai giudici di merito, i quali non hanno tenuto conto che la concessione del finanziamento ai fini della realizzazione dell’opera pubblica costituiva si l’obiettivo finale e mediato del conferimento dell’incarico, ma che il relativo risultato tuttavia, esclusa la validità della clausola di "rinuncia" in precedenza menzionata, non poteva esaurire l’utilità conseguita ed, eventualmente, riconosciuta dall’ente, posto che già l’aver acquisito la progettazione ed allegato la stessa ai fini della pratica de qua (quale che ne fosse l’esito) avrebbe integrato, in termini di risparmio di una spesa funzionale al conseguimento di una finalità pubblica, l’utilitas richiesta dall’art. 2041 cod. civ. (in tal senso v. Cass. nn. 16577/08, 12580/05, 1884/02, 6981/86).

L’indagine, dunque, è stata carente, non tanto perchè si è data per scontata una circostanza controversa, quella secondo cui il finanziamento non fosse stato concesso (mentre l’appellante assumeva che era stato revocato per inerzia dell’amministrazione), quanto per aver omesso di accertare se gli elaborati progettuali fossero stati allegati alla relativa richiesta, con riconoscimento dell’utilità a tal fine da parte degli organi deputati a manifestare la volontà dell’ente pubblico.

Con il quinto motivo si deduce insufficienza della motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 1353, 1362, 1363 e 1370 c.c. e art. 132 c.p.c., per aver la corte sostanzialmente ritenuto, senza spiegarne le ragioni e non osservando i citati canoni ermeneutici, che la suddetta dichiarazione integrasse una rinuncia al compenso e non una condizione dello stesso.

Con il sesto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1359 e 2232 c.c. in rel. all’articolo unico della L. n. 340 del 1976 e all’art. 36 Cost., aver ritenuto valida detta dichiarazione, in violazione dei principi del diritto al compenso dell’opera professionale, all’inderogabilità dei minimi tariffari ed alla non condizionabilità del corrispettivo ad eventi afferenti al buon esito della prestazione, non costituente obbligazione di risultato.

Con il settimo motivo si lamenta, infine, violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., per non avere la corte tenuto conto del risultato utile conseguito dalla Comunità Montana e del relativo riconoscimento,essendosi la stessa servita del progetto ai fini della pratica di finanziamento.

I suesposti rimanenti mezzi d’impugnazione rimangono assorbiti, deducendo questioni già comprese nei due motivi accolti, o rispetto agli stessi subordinate.

La sentenza impugnata va, conclusivamente, cassata in relazione alle accolte censure, con rinvio per nuovo esame della subordinata domanda ex art. 2041 c.c., ad altra sezione della corte di provenienza, cui si demanda anche il regolamento delle spese del grado di legittimità.
P.Q.M.

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo ed il quarto, dichiara assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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