Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-04-2011, n. 8089 Assemblea dei condomini

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 27-29/12-1988 T. A., premesso di essere proprietario di tre appartamenti siti nella palazzina sinistra del Condominio di via (OMISSIS), conveniva in giudizio il suddetto Condominio dinanzi a Tribunale di Roma chiedendo dichiararsi la nullità della delibera assembleare del 29-11-1988 con la quale era stato deciso di eliminare il sistema binario di distribuzione dell’acqua, ovvero diretta (cosiddetta acqua potabile) e ad accumulo con cassoni individuali (cosiddetta acqua sanitaria).

Il Condominio convenuto costituendosi in giudizio chiedeva il rigetto della domanda attrice.

Il Tribunale adito con sentenza del 27-5-1994 rigettava la domanda attrice.

Proposto appello da parte del T. cui resisteva il suddetto Condominio la Corte di Appello di Roma con sentenza del 4-12-1996 accoglieva il gravame assumendo che con la delibera impugnata era stata disposta una innovazione vietata in quanto comportante l’impossibilità per i condomini di continuare a servirsi nella originaria misura della cosa comune e di trame la quantità di utilità in precedenza assicurata, cosicchè per la sua validità avrebbe dovuto ottenere il consenso di tutti i condomini e non invece, come si era verificato, un numero di voti rappresentanti appena 346 millesimi del valore dell’edificio.

Avverso tale sentenza il Condominio di via (OMISSIS) proponeva un ricorso per cassazione articolato in quattro motivi cui resisteva il T..

Questa Corte con sentenza del 20-6-2000 accoglieva i primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, con i quali il ricorrente aveva dedotto che il giudice di appello aveva dichiarato la nullità della delibera del 29-11-1988 sul presupposto che la stessa avesse un determinato oggetto (ovvero la trasformazione del sistema di distribuzione dell’acqua), mentre in realtà tale modifica era stata decisa in precedenti assemblee non impugnate; al riguardo assumeva che, come rilevato dal giudice di primo grado, nella assemblea del 29- 11-1988 era stata respinta la proposta di utilizzare la colonna discendente dell’acqua diretta anche nella trasformazione in corso, e che lo stesso T. nel controricorso aveva dato atto che la trasformazione era stata deliberata nelle precedenti assemblee del 25- 2-1988 e del 4-5 1988; ha quindi dichiarato assorbiti il terzo ed il quarto motivo di ricorso (con i quali il Condominio ricorrente aveva dedotto che la trasformazione del sistema di distribuzione dell’acqua non solo non costituiva innovazione vietata, ma non costituiva neppure innovazione), ha cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

A seguito di riassunzione da parte del predetto Condominio cui resisteva il T. la Corte di Appello di Roma con sentenza dell’11-1-2005 ha rigettato l’appello proposto da quest’ultimo avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 27-5-1994.

Per la cassazione di tale sentenza il T. ha proposto un ricorso affidato a cinque motivi cui il Condominio di via (OMISSIS) ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno successivamente depositato delle memorie.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 1 e dell’art. 143 disp. att. c.p.c., censura la sentenza impugnata per non essersi uniformata al principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione con la menzionata pronuncia del 20-6-2000 e per aver affermato che, come già rilevato dal giudice di primo grado, "la delibera impugnata non ha deliberato alcunchè", essendosi l’assemblea del 29-11-1988 limitata a respingere la proposta avanzata da uno dei condomini di "utilizzare le attuali colonne discendenti dell’acqua diretta anche nella trasformazione in corso", non considerando che il respingimento di una proposta implica che una delibera su tale proposta era stata adottata.

Il T. poi assume che erroneamente il giudice di appello, dopo aver affermato che la decisione di trasformare l’impianto idrico del suddetto Condominio da bocca tarata a contatore sarebbe stata adottata all’unanimità con delibera del 25-2-1988 e che l’assemblea del 5-4-1988 avrebbe rinnovato tale volontà approvando il preventivo della ditta Federico Pestalozzi per l’esecuzione dei relativi lavori, ha sostenuto che, avendo l’assemblea del 13-7-1988 approvato il piano di riparto delle spese necessarie per la suddetta trasformazione autorizzando l’amministratore a stipulare il contratto di appalto sulla base del preventivo approvato, poichè detto preventivo prevedeva io smantellamento delle vecchie tubazioni, era evidente che alla data del 13-7-1988 (in cui era stato approvato il preventivo di spesa), l’assemblea dei condomini aveva già approvato non solo la trasformazione dell’impianto idrico, ma anche le modalità tecniche della trasformazione (che prevedevano l’eliminazione delle tubazioni originarie); in realtà la più volte richiamata trasformazione dell’impianto idrico non implicava necessariamente l’abbandono del sistema binario con opzione obbligatoria per il sistema monotubo, come evidenziato nella C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado;

inoltre nel preventivo della ditta Gallozzi non vi era alcuna espressa previsione dello smantellamento delle vecchie tubazioni nel senso che a tale espressione ha attribuito la Corte territoriale, riguardando lo smantellamento soltanto le vecchie tubazioni esterne di risalita; pertanto il rigetto della delibera impugnata si fondava sull’errato convincimento che il taglio della tubazione, avvenuto dopo l’assemblea del 29-11-1988, fosse già stato deliberato il 13/7/1988.

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo vizio di motivazione, rileva che la sentenza impugnata non ha considerato che il rigetto della sopra enunciata proposta del T. da parte dell’assemblea condominiale del 29-11-1988 aveva comportato la definizione delle modalità attuative della deliberata trasformazione dell’impianto idrico, determinando il Condominio ad effettuare la resezione della tubazione sino a quel momento rimasta inutilizzata, con definitiva opzione per un sistema monotubo in luogo di quello del precedente sistema binario di erogazione.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

Il giudice di appello, premesso che l’assemblea condominiale del 29/11/1988 si era limitata a respingere la proposta avanzata da uno dei condomini di "utilizzare le attuali colonne discendenti dell’acqua diretta anche nella trasformazione in corso", ha rilevato che la decisione di trasformare l’impianto idrico del Condominio di via (OMISSIS) era stata adottata all’unanimità con delibera del 25-2-1988, ed ha aggiunto che la successiva delibera del 4-5-1988 aveva rinnovato la volontà di procedere alla trasformazione dell’impianto idrico, approvando il preventivo per l’esecuzione dei lavori presentato dalla ditta Gallozzi; inoltre la delibera del 13/7/1988 aveva approvato il piano di riparto delle spese necessarie per trasformare l’impianto idrico, autorizzando l’amministratore a stipulare il contratto di appalto con la ditta Gallozzi sulla base del preventivo approvato dall’assemblea; ha quindi concluso che, poichè il preventivo dei lavori prevedeva espressamente lo smantellamento delle vecchie tubazioni, ne conseguiva che alla data del 13-7-1988 (in cui era stato approvato il preventivo di spesa), l’assemblea dei condomini aveva già approvato non solo la trasformazione dell’impianto idrico, ma anche le modalità tecniche della trasformazione (che prevedeva l’eliminazione delle tubazioni originarie).

Orbene è agevole osservare che la Corte territoriale ha proceduto ad un accertamento di fatto -sul solco del quadro processuale già tracciato dalla menzionata sentenza di questa stessa Corte -sorretto da congrua ed adeguata motivazione, come tale insindacabile in questa sede dal ricorrente il quale, a prescindere dal rilevare che deduce una pretesa non conformità della decisione impugnata ad un principio di diritto della Corte di Cassazione non meglio chiarito ed in realtà non enunciato (essendosi il giudice di legittimità limitato a sollecitare un nuovo esame in fatto della controversia), tende inammissibilmente a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda che ha dato luogo alla presente causa, oltretutto in contraddizione con le sue stesse ammissioni, posto che nella proposta da lui formulata all’assemblea dei 29-11-1988 di "utilizzare le attuati colonne discendenti dell’acqua diretta", si faceva espresso riferimento "alla trasformazione in corso", così almeno implicitamente riconoscendo che la trasformazione del sistema di distribuzione dell’acqua era già stato deliberato nelle precedenti assemblee sopra richiamate.

Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1120 c.c., comma 2, rileva che il giudice di appello non ha esaminato tutte le argomentazioni difensive svolte dall’esponente a sostegno della invocata declaratoria di nullità della delibera impugnata che, avendo respinto la proposta del T. di "…utilizzare le attuali colonne discendenti acqua diretta anche nella trasformazione in corso…", così implicitamente attestando che fino a quel momento la relativa eliminazione non era sta oggetto di delibera condominiale, aveva determinato la resezione della tubazione su cui si controverte, configurando pertanto una innovazione vietata ai sensi della norma sopra richiamata, in quanto comportava l’inservibilità all’uso o al godimento del condomino T. di parte dell’acquedotto comune.

Con i quarto motivo il ricorrente, deducendo vizio di motivazione, assume che la Corte territoriale ha omesso di motivare la mancata declaratoria di nullità della delibera impugnata che, respingendo con il voto favorevole di soli otto condomini per millesimi 346 la proposta avanzata dall’esponente, aveva consentito il taglio della tubazione per cui è causa, costituente parte comune dell’edificio condominiale, rendendola in tal modo inservibile all’uso o al godimento del T., dando luogo ad una innovazione vietata.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, restano assorbite all’esito del rigetto dei primi due motivi di ricorso; invero, una volta escluso che la delibera del 29/11/1988 avesse un qualsiasi contenuto innovativo, vengono meno tutte le questioni relative ad una sua dedotta nullità in quanto avente ad oggetto una innovazione vietata.

Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2, rileva che la statuizione della Corte di Appello di Roma del 4-12-1996, che aveva dichiarato la nullità della delibera del 29-11-1988 in quanto aveva disposto una innovazione vietata ai sensi dell’art. 1120 c.c., comma 2 non era stata impugnata in cassazione, cosicchè si era determinata una acquiescenza al riguardo.

La censura è palesemente infondata.

Come evidenziato chiaramente nella sentenza di questa stessa Corte del 20-6-2000, il Condominio di via (OMISSIS) con i motivi terzo e quarto del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 4-12-1996 aveva dedotto che la trasformazione del sistema di distribuzione dell’acqua non solo non costituiva innovazione vietata, ma non costituiva neppure innovazione; tali motivi, poi, come già esposto, sono stati dichiarati assorbiti all’esito dell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2000,00 per onorari di avvocato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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