REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 10 luglio 2009, n. 26 Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32 (Norme per la pubblicazione e la diffusione del Bollettino ufficiale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13
del 15 luglio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1

Modifiche all’art. 9 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32
(norme per la pubblicazione e la diffusione del Bollettino ufficiale)

1. All’art. 9, comma 2, della legge regionale n. 32/2004, la
parola: «progressiva» e’ soppressa.

Art. 2

Integrazioni all’art. 11 della legge regionale n. 32/2004

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’art. 11 della legge
regionale n. 32/2004 e’ aggiunta la seguente: «b-bis) nel caso di
pubblicazione degli statuti degli enti locali.».

Art. 3 Sostituzione dell’art. 14 della legge regionale n. 32/2004 1. L’art. 14 della legge regionale n. 32/2004 e’ sostituito dal seguente: «Art. 14 (Direttore). – 1. Il direttore e’ un dirigente del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, nominato con deliberazione dell’ufficio di presidenza.».

Art. 4

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione Liguria.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 10 luglio 2009

BURLANDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-13&task=dettaglio&numgu=7&redaz=009R0647&tmstp=1266393355568

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