Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-04-2011, n. 8072 Disoccupazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza specificata in epigrafe la Corte d’appello di Catanzaro, respingendo l’appello proposto dall’odierna ricorrente, confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda volta a ottenere l’adeguamento del trattamento di disoccupazione, ai sensi delle sentenze della Corte Costituzionale n. 497 del 1988 e n. 288 del 1994. La Corte di merito, per quanto ancora rileva, osservava preliminarmente che non era stata dimostrata la percezione dell’indennità di disoccupazione, che costituiva il presupposto del diritto alla riliquidazione; in particolare, non era idonea, a tali fini, la documentazione prodotta dalla parte, relativa solo ai periodi di contribuzione denunciati all’INPS, mentre era inammissibile l’istanza di esibizione formulata sin dal primo grado di giudizio, intesa ad ottenere l’ordine all’ente previdenziale di versare in giudizio la documentazione relativa alla ricorrente.

2. L’assicurata propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l’INPS resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. Si deduce che la ricorrente aveva prodotto in giudizio copia delle disposizioni di pagamento effettuate dall’INPS, in relazione all’indennità di disoccupazione corrisposta per gli anni 1990, 1991 e 1992 cui si riferiva la domanda di adeguamento.

2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione. Si lamenta l’omesso esame della predetta documentazione, che era senz’altro idonea a dimostrare la percezione della prestazione.

3. Tali motivi, da esaminare congiuntamente, si rivelano non fondati.

3.1. La valutazione compiuta dal giudice d’appello, in ordine alla carenza di prova circa la effettiva percezione della indennità di disoccupazione, si fonda, fra l’altro, sull’esame della documentazione allegata e prodotta in giudizio, ritenuta non rilevante ai fini della predetta prova. In relazione a tale accertamento la ricorrente lamenta, in questa sede di legittimità, di avere prodotto altri documenti, asseritamente trascurati nella decisione impugnata, idonei a dimostrare la corresponsione dell’indennità, riferendosi, in particolare, alle copie di disposizioni di pagamento emesse dall’Istituto; se non che la deduzione è priva di alcuna indicazione in ordine alle modalità di allegazione e produzione di tali documenti, nonchè agli atti e alla fase del giudizio in cui la produzione sarebbe avvenuta, così come, d’altra parte, è anche carente, per assoluta genericità, l’indicazione del contenuto delle richiamate "disposizioni di pagamento", sì che viene a difettare, per mancanza di autosufficienza del ricorso, ogni elemento idoneo a consentire la verifica della effettiva allegazione documentale e la rilevanza della medesima ai fini della decisione.

3.2. Mette conto rilevare che l’onere di autosufficienza del ricorso, nei termini così precisati, non è affatto escluso dalla avvenuta produzione, in questa sede, dei documenti richiamati, atteso che il deposito degli atti e dei documenti, su cui il ricorso si fonda, corrisponde al distinto onere della parte, sancito dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di consentire alla Corte l’esame dei medesimi in relazione al tipo di censura proposta, mentre l’indicazione di tali atti e documenti nel corpo del ricorso è finalizzata, in base alla prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, a determinare esattamente l’oggetto del devolutimi non potendosi il giudice sostituire alla parte nella individuazione della situazione di fatto (cfr. Cass. n. 18854 del 2010; n. 15495 del 2009; n. 15628 del 2008; n. 6225 del 2005).

3.3. Come la dottrina non ha mancato di precisare, l’osservanza dell’onere suddetto va valutata in considerazione della richiamata sua funzione, sì che non sempre è necessaria la trascrizione integrale dell’intero documento, essendo però necessaria, e sufficiente, la trascrizione, o comunque la specifica indicazione, del punto utile a individuare esattamente la questione sollevata e, in riferimento al vizio di motivazione denunciato in relazione all’omesso esame di documenti decisivi, a valutare compiutamente l’adeguatezza del cd. giudizio di fatto operato dal giudice di merito; mentre è certamente necessaria una analitica e puntuale indicazione della sede processuale in cui l’atto risulti allegato e prodotto.

3.4. Siffatte indicazioni mancano nella specie e, pertanto, il ricorso va respinto. Nulla per le spese del giudizio, in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo, applicabile nella specie, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 326 del 2003).
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *