Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-01-2011) 23-02-2011, n. 6957 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di M.R. ha proposto al Tribunale di Avellino istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza emessa dal medesimo Tribunale nei confronti dello stesso imputato, sul rilievo che sarebbe stata errata la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza stessa, in quanto i termini per impugnare dovevano tener conto della sospensione dei termini feriali anche in riferimento al termine di deposito della sentenza stessa. Il Tribunale respingeva la istanza in questione, rilevando che la tesi del richiedente, circa la sospensione feriale dei termini e la sua operatività anche agli effetti del termine di deposito delle sentenze, risultava errata.

Propone ricorso per cassazione il difensore, il quale ribadisce nella sostanza la tesi già posta a fondamento della istanza di restituzione nel termine.

Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto l’istituto della restituzione nel termine non riguarda affatto l’ipotesi in cui il giudice abbia in ipotesi erroneamente dichiarato la irrevocabilità di una sentenza, giacchè spetta all’imputato proporre impugnazione (in ipotesi) tardiva e reclamare – se del caso – avverso la eventuale declaratoria di inammissibilità della impugnazione per mancato rispetto dei relativi termini. Nella specie, d’altra parte, risulta del tutto errata la tesi del ricorrente, posto che è del tutto, e ormai da tempo, consolidato l’assunto giurisprudenziale secondo il quale il termine previsto per la redazione delle sentenze non è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742 (Cass., Sez. un., 19 giugno 1996, Giacomini).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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