Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-01-2011) 23-02-2011, n. 6919 Cause di non punibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 23 febbraio 2010, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza emessa il 4 maggio 2005 dal Tribunale di Palmi con la quale B.S. era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione quale imputato dei reati di tentata estorsione e detenzione e porto illegale di arma comune da sparo.

Ricorre per cassazione personalmente l’imputato il quale lamenta nel primo motivo violazione di legge in quanto avendo effettuato in stato di detenzione il pomeriggio antecedente l’udienza di appello la nomina di un difensore di fiducia diverso da quello che aveva proposto l’appello,il medesimo non era stato avvisato e si era preceduto con la designazione di un difensore a norma dell’art. 97 c.p.p., comma 4. Nel secondo motivo lamenta che i giudici dell’appello avrebbero mal interpretato la propria volontà di non presenziare alla udienza accompagnato da una ambulanza, facendo leva su dichiarazioni rese alla Casa circondariale, peraltro non sottoscritte. Si deduce, poi, carenza di motivazione in punto di elemento psicologico del reato e si prospetta la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 649 c.p., in ragione del vincolo di affinità con le persone offese, posto che la deroga di cui al terzo comma prevista per il delitto di estorsione, non vale per il delitto tentato, qualora, come nella specie, non si sia impiegata la violenza ma solo la minaccia. Viene infine dedotto vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è infondato. Il primo motivo è palesemente destituito di fondamento, in quanto – come sottolinea lo stesso ricorrente – la nomina del difensore è stata effettuata dall’imputato il pomeriggio antecedente alla udienza, con l’ovvia conseguenza che i relativi avvisi sono stati notificati al difensore che risultava al momento della relativa fissazione. Anche il secondo motivo è infondato, giacchè, come risulta dal relativo verbale, la Corte ha puntualmente dato atto della circostanza che il medico del carcere aveva visitato l’imputato senza riscontare alcuna patologia, dando il nulla osta alla traduzione, rifiutata dall’imputato stesso, il quale, invece, pretendeva la traduzione con ambulanza. A proposito, infine, della inapplicabilità, nella specie, della causa di non punibilità prevista dall’art. 649 c.p., va rammentato che la giurisprudenza prevalente di questa Corte ha affermato che essa non si applica all’estorsione commessa con violenza verso i congiunti indicati in tale disposizione neanche se il delitto sia stato solo tentato (Cass., Sez. 2, 9 luglio 2010, n. 28686). Nella specie, la condotta ascritta all’imputato si è realizzata anche con violenza alla persona, giacchè, come risulta dalla sentenza impugnata, il medesimo ebbe al colpire il suocero alla tempia con il fucile che deteneva. Le restanti censure sono palesemente inammissibili, in quanto del tutto generiche.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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