Cassazione Sezione Tributaria Sentenza n. 17526/2007 Tassa rifiuti, tarsu, tia, tariffa, tassa, fisco, tributario (2009-04-06)

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato il 30 luglio 1999, la sig.ra M.G., comproprietaria di un complesso residenziale in Mestre, composto da 35 unità immobiliari in locazione a terzi, impugnò la fattura emessa a suo carico dalla S.p.a. A., relativa al pagamento della tariffa di igiene ambientale (Tia) per la raccolta dei rifiuti nell’anno 1999, deducendo che: l’atto era nullo per difetti di forma; la pretesa era illegittima nei suoi confronti, essendo tenuti al pagamento gli inquilini del condominio – agevolmente individuabili attraverso la registrazione dei contratti di locazione -; l’unità immobiliare interessata non era stata indicata così da consentire la verifica della superficie effettivamente assoggettabile alla Tia. 1.1. La Commissiona tributaria provinciale di Venezia, con sentenza n. 155 del 2000, superata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla S.p.a. A., accoglieva il ricorso, sotto il profilo che, in difetto di prova del contrario, l’obbligo del pagamento non potesse gravare su un soggetto che non occupava direttamente gli immobili.

1.2. La Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, superata ancora la questione di giurisdizione, accoglieva l’appello della società, avendo ritenuto la proprietaria degli appartamenti soggetta alla tassa in quanto i locali, arredati e locati per brevi periodi, andavano assimilati, quanto all’obbligo fiscale per la raccolta dei rifiuti, all’albergo o alla pensione.

2. Per la cassazione ha proposto ricorso, notificato il 3 giugno 2003, la sig.ra M.G., con tre motivi illustrati da memoria.

2.1. L’intimata, cui era subentrata, a seguito di estinzione per fusione, la S.p.a. V., si è costituita con procura speciale notarile.

2.2. La Sezione tributaria, con ordinanza resa alla udienza dell’8 novembre 2004, ha disposto rinnovarsi la notifica del ricorso, e, questa eseguita, la V. S.p.a. si è costituita con rituale controricorso, formulando altresì ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

2.3. La ricorrente principale ha resistito con controricorso.

2.4. All’esito della successiva udienza, la stessa Sezione, con ordinanza n. 13082 del 15 aprile-17 giugno 2005, riuniti i ricorsi, dopo aver respinto l’istanza della contribuente, di revoca della precedente ordinanza, ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite, in relazione alla questione di giurisdizione, sollevata col ricorso incidentale.

2.5. Le parti hanno depositato memorie ulteriori.

2.6. Con sentenza n. 4895 del giorno 8 marzo 2006 le Sezioni Unite di questa Corte, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, dichiaravano manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata contro l’art. 2 , comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, cosi come integrato dalla L. n. 248/2005 , nella parte in cui riconduce alla giurisdizione tributaria

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