Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-02-2011, n. 1071 Notifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’attuale appellante Signor C.T. aveva partecipato al concorso indetto dal Comune di Alezio per la copertura di un posto di Coordinatore responsabile dell’Area di Vigilanza; individuato come vincitore del concorso in data 24 settembre 2009 sottoscriveva il relativo contratto prendendo servizio presso il Comune.

Altro concorrente, signor M.B., classificatosi al secondo posto della graduatoria finale, presentava ricorso davanti al Tar Puglia, Lecce, contestando l’ammissione del signor C. alla procedura in quanto il medesimo non era in possesso del titolo di patente di guida per motociclo (patente A) richiesto dal bando a pena di esclusione. Il C. invero era stato ammesso con riserva al procedimento concorsuale poiché in possesso del c.d. foglio rosa per la patente A mentre era in già in possesso della patente B. Il C. conseguiva quindi anche la patente A e cio" avveniva ancora prima della determinazione di ammissione dei candidati alle prove. Il Tar accoglieva il ricorso proposto dal M. mentre respingeva il ricorso incidentale proposto dal C. che aveva contestato la legittimità del bando nel richiedere il possesso della patente A quale requisito per la partecipazione al concorso, requisito introdotto dal bando pur non essendo previsto dal Regolamento comunale sui concorsi e pur non essendo correlato in alcun modo con le mansioni del Comandante della Polizia Municipale.

Nell’atto di appello il signor C. avanza plurimi motivi di censura contro la sentenza del Tar sostenendone la erroneità e chiedendone la riforma.

Si è costituito il signor M.B. chiedendo il rigetto dell’appello.

Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2010, fissata per l’esame della istanza di sospensione della sentenza, le parti sono state rese edotte della possibilità di una sentenza in forma semplificata; quindi la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. La Sezione ritiene di esaminare prioritariamente il secondo motivo dedotto dall’appellante che ha criticato la ordinanza del Tar n. 101/2010 con la quale è stato consentito al ricorrente di procedere ad una nuova notifica dell’atto introduttivo in applicazione della disciplina dell’errore scusabile.

Le articolate considerazioni del Tar devono essere condivise.

E’ necessario riferire i fatti nella loro successione: in data 18.11.2009 l’ufficiale giudiziario addetto presso l’ufficio notifiche della Corte d’Appello di Lecce aveva proceduto alla notifica del ricorso mediante invio di copia con lettera raccomandata a/r al comune di Alezio, alla via S. Pancrazio, 11.

Tale attività di notifica è attestata dalla relata firmata dalla sig.ra Sanità (peraltro restituita al deducente soltanto un anno dopo, in data 9.9.2010).

Successivamente si è tenuta la camera di consiglio del 17.12.2009 nella quale veniva fissata la pubblica udienza del 18.2.2010.

Nel mese di gennaio 2010, non essendo tornata al M. la cartolina di ricevimento del plico inviato al Comune di Alezio, lo stesso chiedeva conto al servizio postale della raccomandata a/r inviata dall’ufficiale giudiziario di Lecce.

In data 10.2.2010 il deducente riceveva una copia della cartolina di ritorno in cui l’ufficio postale di Alezio attestava di aver ricevuto in data 18.11.2009 il plico proveniente dall’ufficio postale di Lecce e però nulla attestava sulla consegna del plico al Comune di Alezio. Pertanto il Tar Lecce con la sopradetta ordinanza collegiale n. 101 del 2010 stabiliva il rinnovo della notifica.

Come rilevato dal Tar, la Corte Costituzionale con sentenza n. 477/2002, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4, comma 3, della legge n. 890/1982, nella parte in cui prevedevano che la notificazione di un atto a mezzo posta si perfezionasse anche nei riguardi del notificante dalla data di consegna del plico al destinatario anziché dalla data di spedizione.

La pronuncia della Corte costituzionale ha reso necessario l’intervento del legislatore che, novellando l’art. 149 c.p.c. con legge 28 dicembre 2005 n. 263, ha stabilito che la notifica si perfeziona per il soggetto notificante al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e per il destinatario, al momento della legale conoscenza dell’atto da parte di quest’ultimo.

Il recepimento nel diritto positivo del principio secondo il quale per il notificante la notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico all’ufficiale giudiziario comporta la insostenibilità della tesi secondo la quale debbano ricadere sul richiedente la notificazione gli errori commessi dall’ufficiale giudiziario o i rischi della notifica tardiva per disfunzioni del servizio postale.

L’A.P. di questo Consiglio di Stato ha precisato che l’errore imputabile al soggetto pubblico che procede alla notificazione non può incidere sul diritto alla tutela giurisdizionale, con la conseguenza che il giudice, una volta riconosciuto l’errore scusabile, deve rimettere in termini il ricorrente per rinnovare la notifica irregolare per mancato raggiungimento dello scopo (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 3 luglio 1997 n. 11).

Né, come rilevato dal primo giudice, poteva essere condivisa la tesi del C. secondo la quale non avrebbe dovuto essere concesso al ricorrente il beneficio della rimessione in termini per l’esecuzione di una nuova notifica in quanto quest’ultimo, successivamente alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, non si sarebbe preoccupato di verificare che la notifica fosse poi effettivamente avvenuta.

Una volta accertato che il ricorrente aveva consegnato all’ufficiale giudiziario l’atto da notificare entro il prescritto termine decadenziale e che sulla intestazione dell’atto era riportato esattamente l’indirizzo del destinatario dell’atto, non si imponeva alcuna altra ulteriore attività a carico del ricorrente per assicurare che la notificazione andasse a buon fine.

Diversamente opinando si dovrebbe ritenere che, anche nel caso di tempestiva consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, il mancato perfezionamento della notificazione a mezzo posta per fatti o comportamenti estranei alla sfera d’azione del richiedente la notificazione, debba ricadere in danno della parte che ha richiesto la notificazione, ancorché incolpevole.

In conclusione il secondo motivo dedotto deve essere respinto.

3. Passando all’esame del primo motivo di appello il signor C. contesta la legittimità del bando di concorso, nella parte in cui ha richiesto, tra i requisiti di ammissione, il possesso del titolo abilitante alla guida dei motoveicoli (patente di categoria "A").

Il Tar ha respinto la censura ritenendo che, ancorché il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Alezio prescriva, con riguardo al personale della polizia municipale, il possesso della patente di cat. A e B solo per il personale inquadrato come "Vigile urbano"e non anche per la figura del "Coordinatore responsabile area vigilanza e attività produttive", non possa ritenersi preclusa alla amministrazione comunale la possibilità di stabilire, al momento della indizione di un concorso, requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal Regolamento comunale, quando questi requisiti non appaiano illogici rispetto alle funzioni che il dipendente selezionando è chiamato a svolgere.

Nel caso di specie, in relazione alla ridotta dimensione demografica ed organizzativa del Comune di Alezio ed alle particolari funzioni del Settore della Polizia municipale soprattutto con riguardo alle esigenze di controllo e presidio del territorio, sempre secondo il primo giudice, non era illogico il fatto che l’amministrazione comunale abbia richiesto, in sede di indizione di concorso, che il soggetto da selezionare quale "Coordinatore responsabile area vigilanza e attività produttive" fosse in possesso, oltre agli altri requisiti, anche della patente di guida di categoria "A" e "B" in modo da svolgere con maggiore operatività le funzioni istituzionali proprie di tale figura professionale.

4. In disparte le considerazioni svolte dal Tar ritiene la Sezione che assuma rilievo dirimente, al fine di impedire la favorevole delibazione delle censure articolate in ordine alla legittimità delle clausole del bando, la circostanza che l’impugnazione del bando di concorso da parte del C. sia tardiva.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza l’onere di immediata impugnazione delle norme disciplinanti la partecipazione ad una procedura concorsuale o selettiva deve essere assolto con riguardo alle sole disposizioni concernenti i requisiti di partecipazione ed a quelle che integrano una immediata preclusione alla partecipazione, ossia alle clausole che ledano immediatamente e direttamente l’interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla procedura concorsuale.

Nel caso di specie sussisteva l’immediata lesività del bando pubblicato in G.U. del 31 marzo 2009 n.25 che, nel sancire un requisito soggettivo con certezza non posseduto dal candidato, prevedeva la presentazione delle domande di partecipazione entro trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio e quindi entro il 15 aprile 2009; tale bando andava impugnato entro i termini di decadenza decorrenti dalla sua conoscenza quale provvedimento asseritamente viziato circa la richiesta del possesso da parte dei candidati della patente di guida Cat. A mentre la sua impugnazione è avvenuta dal parte del signor C. con il controricorso e ricorso incidentale notificato in data 15 dicembre 2009, quindi tardivamente rispetto ai termini decadenziali dalla conoscenza dello stesso (che deve farsi risalire al momento della presentazione della domanda di partecipazione e cioè al 10 aprile 2009) nè alcun rilievo ha il fatto che in data 29 settembre 2009 (con prot.n.269/09) il medesimo appellante veniva ammesso con riserva alla procedura dal Responsabile del Settore AA.GG e contenzioso ai soli fini cautelativi. Occorre infatti osservare che detta determinazione cautelativa è intervenuta quando era già spirato il termine per l’impugnazione della clausola del bando che prevedeva in requisito soggettivo che, secondo pacifiche coordinate giurisprudenziali, deve essere posseduto, come peraltro previsto esplicitamente dal bando, entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande senza che abbia rilievo il sopravvenire di detto requisito in una fase temporale successiva, pur se precedente alla definizione del procedimento selettivo. Al momento dell’adozione dell’atto di ammissione con riserva era quindi diventata inoppugnabile la clausola esplusiva inserita nella legge speciale della gara.

5. Infondato è anche il terzo motivo proposto.

Come rilevato, alla data fissata dal bando per la presentazione delle domande per accedere alla selezione concorsuale, il Sig. C. non era in possesso della patente di guida di cat. A, che abilita alla guida dei motoveicoli, ma solo del c.d. "foglio rosa" mentre conseguiva l’idoneità alla guida dei motoveicoli solo successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande e precisamente in data 29 maggio 2009, risultando quindi evidente la illegittimità della sopradetta ammissione con riserva (in data 29 sett. 2009) alla predetta selezione concorsuale in quanto, come detto, il termine fissato dai bandi di concorso per il possesso dei requisiti di ammissione alle procedure concorsuali ha carattere perentorio e in tal senso è stato interpretato dalla stessa amministrazione che ha disposto l’esclusione di altri candidati proprio in ragione del mancato possesso, da parte degli stessi, del requisito in parola entro il termine perentorio stabilito dalla lex speciialis per la presentazione delle domande di partecipazione

Quanto al possesso del c.d. "foglio rosa", come rilevato dal primo giudice, tale documento ha la sola funzione di autorizzare il soggetto cui è rilasciato, in costanza di determinate condizioni, alla pratica di guida, ma non può essere considerato un titolo equipollente della abilitazione alla guida, che presuppone il superamento, con esito positivo, di uno specifico esame.

Irrilevante è, poi, la considerazione che il Sig. C. ha conseguito l’abilitazione alla guida di cat. A prima della conclusione del procedimento di concorso, in quanto il termine da considerare ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di ammissione non è quello di conclusione del concorso, bensì quello previsto dal bando per la presentazione delle domande di ammissione.

6. In conclusione l’appello non merita accoglimento.

7. Spese ed onorari, attesa la peculiarità del petitum, possono essere compensati.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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