T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 21-02-2011, n. 112 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 26 giugno 2008 e depositato il 27 giugno 2008, i sigg.ri M.B. e F.A.M. impugnano il provvedimento di cui alla nota n. 4331 del 28 aprile 2008, con il quale il Dirigente del Settore politiche sociali della Regione Calabria li esclude – in quanto "manca certificato di agibilità ai sensi DPR 380/2001" – dalla graduatoria redatta con decreto n. 4457 del 22 aprile 2008 per la concessione dei contributi previsti per le famiglie di nuova costituzione dal "bando prima casa" (decreto n. 8584 del 7 luglio 2006, pubblicato sul B.U.R.C. dell’8 agosto 2006). Impugnano altresì la predetta graduatoria, nella parte in cui non li ricomprende.

Deducono il seguente, articolato, motivo unico:

Violazione del bando e della normativa che regola la procedura. Difetto di motivazione. Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento. Falsa applicazione del bando di concorso.

Nel bando di gara sarebbe ammessa la possibilità di "titolo equipollente" al certificato di agibilità. In alternativa al certificato di agibilità, sarebbe pertanto possibile la presentazione di perizia giurata che ne attesti i presupposti, ciò che è avvenuto con la presentazione da parte dei ricorrenti di perizia giurata del geometra Polimeno, datata 2 agosto 2007, relativa al loro alloggio, per il quale è stata avanzata istanza di sanatoria ai sensi degli articoli 31 e ss. della legge n. 47/1985, "in atto nella fase dell’iter di istruttoria finale" (v. perizia giurata, in atti).

I ricorrenti concludono per l’accoglimento del gravame.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha sostenuto la legittimità del proprio operato, chiedendo la reiezione del ricorso.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 9 febbraio 2011.

Il ricorso è fondato.

La controversia in esame riguarda la possibilità per i ricorrenti, negata dall’amministrazione, di partecipare alla procedura di assegnazione di contributi all’acquisto della prima casa producendo, in luogo del certificato di agibilità (ex art. 24 del D.P.R. n. 380/2001) dell’abitazione, una perizia giurata attestante l’agibilità medesima.

In proposito occorre rilevare che il certificato di agibilità attesta la corrispondenza dell’opera realizzata al progetto assentito, dal punto di vista dimensionale, della destinazione d’uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo, nonché attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati, alla stregua della normativa vigente. Si tratta di una certificazione in senso stretto, cioè di una dichiarazione di scienza riproduttiva di una certezza giuridica, ovvero, al di là del nomen iuris, di un atto di accertamento (T.A.R. Umbria, 18 novembre 2010, n. 512), che, secondo la giurisprudenza, non può essere rilasciato per fabbricati abusivi e non condonati (cfr. C.S., V, 30 aprile 2009, n. 2760).

Ciò posto, nel quadro della procedura in questione, la possibilità di presentare documentazione equipollente al certificato di agibilità deve senz’altro ammettersi, per esplicita scelta della stessa amministrazione regionale.

Ed invero, nel "bando di assegnazione di contributi per l’acquisto della prima casa a famiglie di nuova costituzione" pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria dell’8 agosto 2006 si legge tra i "requisiti dell’alloggio" che "l’alloggio dovrà essere provvisto del certificato di agibilità ai sensi dell’art. 24 del Testo unico in materia edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001 n. 380 aggiornato al D.Lg.vo 27/12/2002 n. 201, o di titolo equipollente". Del pari, di generico "documento attestante l’abitabilità o agibilità dell’alloggio" l’amministrazione fa richiesta ai ricorrenti con la nota n. 7869/2007.

Siffatto "documento" è stato in effetti presentato dai ricorrenti, che hanno prodotto perizia giurata attestante l’agibilità redatta dal geometra Giuseppe Polimeno in data 2 agosto 2007.

Ne consegue che la loro istanza di ammissione alla procedura de qua avrebbe dovuto essere accolta, ferma restando peraltro – trattandosi di alloggio per il quale non si è ancora definita la sanatoria ex art. 31 della legge n. 47/1985 – la necessità di produzione del certificato in parola ai fini dell’erogazione materiale del contributo, che deve riferirsi ad immobili anche formalmente in regola con la legislazione edilizia ed urbanistica.

In relazione a quanto precede, il ricorso in esame risulta fondato e va quindi accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento di esclusione dei ricorrenti dalla procedura sfociata nella graduatoria approvata con decreto n. 4457 del 22 aprile 2008.

Sussistono i presupposti di legge per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento di esclusione dei ricorrenti dalla procedura sfociata nella graduatoria approvata con decreto n. 4457 del 22 aprile 2008.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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