T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 21-02-2011, n. 175 Vigili urbani

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con atto consegnato per la notifica il 9 gennaio 2010 – depositato il successivo 21 – la ricorrente, appartenente al Corpo di Polizia Municipale del comune di Pontecorvo con la qualifica di ispettore capo – categoria "C", espone: (a) di esser stata sottoposta ad accertamenti da parte della commissione medica competente che la dichiarava "idonea al servizio di istituto con esenzione dai servizi esterni"; (b) il comune chiedeva una interpretazione autentica del riprodotto giudizio medico – legale con nota alla quale corrispondeva la predetta commissione significando che la locuzione servizi esterni, doveva intendersi comprensiva di "tutti quei servizi che prevedono un lungo stazionamento in luoghi con esposizione ad intemperie atmosferiche. L’esclusione dei servizi esterni non pregiudica l’uso delle armi da fuoco."; (c) con successivo provvedimento il comitato di verifica riconosceva la dipendenza da causa di servizio dell’infermità "artrosi della colonna con discopatia lombo sacrale"; (d) con decreto n. 1065 del 4 novembre 2009 il Prefetto della Provincia di Frosinone revocava il decreto di attribuzione della qualità di agente di P.S. n. 7591/2 del 16 dicembre 1989, in considerazione della non idoneità fisica a svolgere servizi esterni.

1.1 Ai fini dell’annullamento del detto decreto la ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 5 l. n. 65/1986 e 5 d.P.R. n. 311/01 – violazione dell’art. 7 e 10 della l.n. 241/90 – eccesso di potere – carenza motivazionale – illogicità manifesta.

2 L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in data 10 febbraio 2010 ed ha depositato relazione dell’amministrazione.

3 Il comune di Pontecorvo si è costituito in data 10 febbraio 2010 con memoria a mezzo della quale ha posto eccezioni in rito ed argomentato l’infondatezza del ricorso.

4 Con ordinanza n. 71 dell’11 febbraio 2010 la Sezione ha accolto la istanza cautelare.

5 Le parti hanno quindi versato documentazione, memorie e repliche.

6 Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2011 il ricorso è stato chiamato e dopo la discussione è stato introdotto per la decisione.
Motivi della decisione

1 La ricorrente contesta il decreto n. 1065 del 4 novembre 2009 con il quale, il Prefetto della provincia di Frosinone, su iniziativa del comune Pontecorvo, ha revocato il decreto di attribuzione della qualità di agente di P.S. n. 7591/2 del 16 dicembre 1989, in considerazione della non idoneità fisica a svolgere servizi esterni.

2 Vanno in primo luogo esaminate le eccezioni introdotte in sede di costituzione è rapportate alle vicende, successive all’accoglimento della tutela cautelare, costituite: – dall’annullamento del decreto originariamente impugnato; – dall’avvio di altro procedimento da parte del comune, osservato dalla ricorrente con memoria partecipativa, concluso con atto di interruzione per il profilo interessante la revoca della qualifica e di indicazione dei requisiti fissati dal contratto di settore per la corresponsione della relativa indennità.

2.1 Va innanzitutto disattesa la carenza di legittimazione passiva argomentata dal comune e riferita alla circostanza per la quale, il decreto rientrerebbe nell’esclusiva competenza del prefetto. Sul punto appare sufficiente osservare che: – il procedimento ha avuto impulso su atto dello stesso comune; – la qualifica di cui si discute ha indubbie ricadute sul rapporto e per profili che interessano non solo la gestione dello stesso rilevante in termini economici.

2.2 Pari esito deve rassegnarsi quanto alla dedotta cessazione della materia del contendere riferita agli esiti conseguenti all’accordata tutela cautelare. Ed, infatti, per un primo aspetto, posto che il successivo decreto prefettizio di annullamento presuppone la necessità di dare esecuzione all’ordinanza adottata dalla Sezione, soccorre sul punto il costante orientamento per il quale "Il provvedimento adottato da un’amministrazione in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale cautelare non comporta, di per sé, il ritiro del precedente provvedimento oggetto della pronuncia stessa, ed ha una rilevanza solo provvisoria in attesa che la decisione di merito accerti se l’atto impugnato sia o meno legittimo. L’interesse alla definizione del giudizio viene pertanto meno nella sola ipotesi in cui l’amministrazione, nell’eseguire l’ordinanza cautelare, mostri di condividerne il contenuto a tal punto, da farvi sostanziale acquiescenza." (di recente: T.a.r. Toscana Firenze, sez. II, 21 settembre 2010, n. 6398). Una valutazione in tal senso non si ricava dal decreto prefettizio di annullamento, il che preclude la declaratoria della cessazione della materia del contendere Per altro e distinto profilo, avuto riguardo alla circostanza per la quale il decreto originariamente impugnato ha comunque avuto un’efficacia, se pur limitata, nel tempo, certamente residua un interesse alla definizione dell’iniziale domanda rapportata anche alla tutela dell’immagine professionale, alla quale si è riferita (pagina 10 dell’atto introduttivo) la ricorrente nel supportare l’istanza cautelare.

2.3 Infine deve esser anche disattesa l’eccezione con la quale si contesta l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della nota comunale del 19 ottobre 2009, atto presupposto del decreto del 4 novembre 2009, il quale in quanto di atto di impulso procedimentale è privo di lesività alcuna, riconducibile solo ad esito del provvedimento conclusivo e di revoca della qualifica.

3 L’esame del merito implica la necessaria riproduzione del quadro normativo di riferimento.

3.1 L’articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 dispone che " 2…. il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. 3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.".

3.2 L’articolo 4 – bis del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 prevede: "In deroga a quanto previsto dall’articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, il prefetto, in attuazione delle direttive del Ministro dell’interno, ed a richiesta delle amministrazioni interessate, provvede all’attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate, ai cantonieri di cui all’articolo 12 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e agli altri agenti destinati all’esecuzione ed all’osservanza di speciali leggi e regolamenti, che risultino: a) essere maggiorenni; b) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore; c) non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; d) avere il godimento dei diritti civili e politici. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti per l’accesso allo specifico impiego per il quale è richiesta la qualità di agente di pubblica sicurezza. L’attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza è revocata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti prescritti, ed è sospesa nei casi in cui la legge prevede la sospensione dal servizio o, comunque, quando nei confronti dell’interessato è adottato un provvedimento restrittivo della libertà personale.".

3.3 L’articolo 20, comma 2, del decreto del Ministero dell’Interno 4 marzo 1987, n. 145, adottato per l’esecuzione dell’articolo 5 della legge 65/1986 e della norma di cui al R.D. 635/1940, infine dispone che "Qualora non risulti determinata o determinabile l’indicazione dei servizi per i quali gli addetti alla polizia municipale di cui all’art. 1 espletano il servizio muniti di armi, essa si intende fatta per i servizi esterni di vigilanza e, comunque, per i servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e dell’armeria del Corpo o servizio, per quelli notturni e di pronto intervento.".

4 Il dato testuale che si ricava dalle riprodotte disposizioni depone per la fondatezza delle censure con le quali la ricorrente ha dedotto la violazione di legge e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

4.1 Ed, infatti, il conferimento della qualifica di p.s. agli appartenenti al corpo della polizia locale presuppone il possesso di specifici requisiti e la revoca della stessa è riferita, da entrambe le norme citate, alla perdita "di alcuno dei suddetti requisiti" (articolo 5 legge 65/1986) o "dei requisiti prescritti" (articolo 4 – bis R.D. 635/1940). Come correttamente posto in evidenza dalla ricorrente, l’accertata inidoneità ai servizi esterni non autorizzava l’apertura del procedimento preordinato alla revoca della qualifica; il che si spiega perché gli elementi di cui alle dette norme, da verificare in sede concessiva, vertono sulla moralità ed affidabilità, in senso lato, del soggetto che già appartiene al corpo della polizia locale. Siffatta ricostruzione esclude poi che possa accordarsi decisiva rilevanza alla previsione per la quale, "sono fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti per l’accesso allo specifico impiego per il quale è richiesta la qualità di agente di pubblica sicurezza.", essendo evidente che detta disposizione confina la valutazione del prefetto in esito al solo riscontro dei requisiti fissati dalla legge per l’assegnazione della qualifica, non di quelli richiesti per la costituzione del rapporto e/o per la modificazione dello stesso secondo la normativa di settore. Con il che, il Collegio non intende affermare l’irrilevanza, in assoluto, delle vicende del rapporto e dei conseguenti effetti sulla qualifica; ma è evidente che in tali casi, dette ricadute interessano le previsioni regolamentari che ciascun ente locale è abilitato ad adottare per individuare e disciplinare i servizi ai quali riferire la qualifica e le relative dotazioni. Il che delinea tuttavia una ipotesi diversa da quella fissata in sede legislativa che, giova ripeterlo, ammette il riconoscimento dello "status", quindi la sua revoca, accordando rilievo unicamente al possesso o al venir meno dei richiesti requisiti.

4.2 Venendo ora all’esame dei citati motivi, come riferiti alla vicenda che ha originato la revoca, va rilevato che per l’articolo 20, comma 2, del decreto 4 marzo 1987, n. 145, "Qualora non risulti determinata o determinabile l’indicazione dei servizi per i quali gli addetti alla polizia municipale di cui all’art. 1 espletano il servizio muniti di armi, essa si intende fatta per i servizi esterni di vigilanza e, comunque, per i servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e dell’armeria del Corpo o servizio, per quelli notturni e di pronto intervento.". Il che, in difetto della produzione di una normativa regolamentare e di ogni altra contraria deduzione del comune, fornisce testuale conferma della deduzione secondo la quale "l’inidoneità ai servizi esterni", non preclude l’impiego del soggetto in servizi diversi e per i quali possa rilevare il predetto "status".

5 Le indicazioni di cui sopra implicano, infine, la fondatezza della dedotta violazione delle garanzie procedimentali, deponendo in tal senso gli esiti successivi all’accordata tutela cautelare, in particolare la nota del 9 marzo 2001 con la quale il comune ha partecipato l’interruzione dell’ulteriore procedura preordinata alla revoca della qualifica di p.s., in ragione di un "più approfondito esame delle norme disciplinanti la materia". Il che certifica come la ricorrente sia stata illegittimamente privata della possibilità di introdurre le proprie ragioni, non ultima di rappresentare il quadro normativo rilevante nella vicenda.

6 Le spese seguono la soccombenza, come per legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto.

Condanna in solido ed in misura eguale, l’amministrazione ed il comune di Pontecorvo, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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