Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-01-2011) 23-02-2011, n. 7075

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I.N. è imputato per la violazione degli artt. 453 e 455 c.p. – attesa la detenzione di numerose banconote false, di cui alcune presentate in pagamento presso alcuni negozi e bar – ed è stato condannato dal Tribunale di Patti, decisione confermata dalla Corte d’Appello di Messina dell’1.5.2009.

Il ricorso del predetto si articola sui seguenti motivi:

– inosservanza della legge processuale poichè la ricevuta della notifica dell’udienza di appello fu ritirata dal padre del prevenuto che, tuttavia da parecchio tempo non era più convivente con lo stesso;

– inosservanza della legge processuale poichè fu rigettata eccezione di incompetenza del primo giudice per tardività della stessa, quando – invece – essa poteva essere dichiarata di ufficio, diversamente si viola il principio dettato dall’art. 35 Cost. sul rispetto del giudice naturale precostituito per legge;

– erronea applicazione della legge penale poichè le banconote erano contraffatte in guisa grossolana, sì che il reato doveva dichiararsi inesistente per l’inidoneità all’inganno, attesa la palese falsificazione.
Motivi della decisione

Il primo motivo è infondato.

Ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, l’Ufficiale Postale è obbligato, alla consegna dei plichi raccomandati esclusivamente a persone abilitate alla ricezione, poichè – in caso di ovvero in caso di inidoneità della persona legittimata – egli è tenuto al compimento delle formalità descritte dalla norma, dando notizia del deposito del piego di cui è omessa la consegna al destinatario medesimo, con raccomandata con avviso di ricevimento (salvo che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l’ufficio postale).

Il mancato adempimento di questi adempimenti esclude che chi ebbe a ritirare la notificazione fosse sprovvisto di documento o altro titolo di legittimazione al riguardo.

La declaratoria di incompetenza territoriale, nel corso del dibattimento di primo grado, presuppone che il giudice abbia omesso di decidere immediatamente sulla questione, che deve essere proposta o rilevata di ufficio subito dopo il compimento per la prima volta dell’accertamento della costituzione delle parti.

Al contempo, decorso inutilmente il termine di cui all’art. 491 c.p.p., le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse e non possono essere più rilevate, neppure di ufficio.

Anche questo mezzo è infondato poichè la decisione della Corte territoriale è del tutto aderente al dettato normativo degli artt. 21 e 23 c.p.p. il quale fornendo una previsione di ordine generale non consente in alcun modo la violazione del principio stabilito dall’art. 25 Cost. sulla precostituzione del giudice naturale.

Seguendo l’insegnamento di questa Corte in tema di falso nummario, la grossolanità idonea ad integrare gli estremi del reato impossibile ( art. 49 c.p.) ricorre solo quando il falso sia ricorribile "ictu oculi" dalla generalità dei consociati espressa dall’uomo qualunque di comune esperienza ed il relativo giudizio va riferito non solo alle caratteristiche oggettive della banconota, ma anche, in considerazione del normale uso delle stesse, alle modalità di scambio ed alle circostanze nelle quali esso avviene (Cass. Sez. 5^, 15.12.1993, Bonzi, CED Cass.197071).

Orbene, il solo fatto che taluno sia stato ingannato dalla spendita di queste banconote attesta la suscettibilità all’inganno escludendo che l’apparenza di per sè potesse indurre la generalità a diffidare della loro genuinità.

Anche questo motivo è privo di fondamento.

Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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