T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 21-02-2011, n. 1581 Autostrade

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 25 giugno 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha individuato le stazioni di esazione relative alle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta A., presso le quali, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui all’art. 15, co. 1, d.l. 78/2010, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, si applica la maggiorazione tariffaria forfettaria prevista dall’art. 15, co. 2, del d.l. 78/2010.

La ricorrente, con particolare riferimento alla stazione di esazione di Ferrara sud dell’autostrada A13, in relazione al raccordo Ferrara – Portogaribaldi, ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Eccesso di potere per carenza del presupposto, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.l. 78/2010, in relazione anche alla violazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17.5.2006.

Il tratto Ferrara – Portogaribaldi è classificato dal d.lgs. 461/1999 come strada "di interesse nazionale", ed appartiene alla viabilità stradale ordinaria, indipendentemente dalla denominazione attribuitale, sicché sarebbe priva delle caratteristiche minime prescritte dal d.lgs. 285/1992.

I nuovi pedaggi avrebbero il carattere di corrispettivo per l’utilizzo dell’infrastruttura e non di imposizione fiscale e la maggiorazione forfettaria di cui al secondo comma dell’art. 15 violerebbe i criteri di applicazione del pedaggio individuati nel primo comma nonché la direttiva comunitaria, qualora fosse interpretata in modo da consentire un’applicazione sganciata dalla funzione del pedaggio, e cioè non collegata ai costi di investimento, di manutenzione straordinaria e di gestione, che costituiscono gli unici parametri di commisurazione.

Il pedaggio applicato non sarebbe in alcun modo collegato con l’utilizzo della strada, essendo riscosso presso la stazione di esazione di Ferrara Sud dell’autostrada A13 e potendo in tal modo gravare su soggetti che non percorrono la FerraraPortogaribaldi o che la percorrono solo in minima parte.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha eccepito la carenza delle condizioni soggettive dell’azione e, nel merito, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 26 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. L’eccezione di carenza delle condizioni soggettive dell’azione è infondata.

La Provincia è l’ente esponenziale della comunità stanziata sul relativo territorio, per cui è senz’altro legittimata ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti che incidono sul territorio e, quindi, sulla comunità su di esso stanziata, in modo ritenuto illegittimamente pregiudizievole.

In particolare, ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. d), d.lgs. 267/2000, spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale, tra l’altro, nel settore della viabilità e trasporti.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato concerne anche raccordi autostradali e relative stazioni di esazione che impattano sul territorio della provincia di Ferrara, con la conseguenza che la prevista maggiorazione tariffaria può avere effetti pregiudizievoli sui cittadini residenti in tale ambito.

Peraltro, la legittimazione ad agire dell’amministrazione locale ed il suo interesse al ricorso sono da circoscrivere all’ambito territoriale di riferimento, sicché la legittimazione stessa afferisce alla sola parte del decreto relativa ai singoli segmenti stradali interessanti l’ambito spaziale della provincia ricorrente, così come il "bene della vita" richiesto è limitato all’annullamento in tale parte del decreto impugnato.

In altre parole, le condizioni soggettive dell’azione sussistono con esclusivo riferimento alla parte del provvedimento impugnato che interferisce in concreto con l’interesse della comunità stanziata sul territorio provinciale ad evitare la maggiorazione tariffaria.

L’amministrazione provinciale di Ferrara, infatti, ha specificamente limitato la richiesta di annullamento alla parte del decreto che ha compreso tra le stazioni di esazione la stazione di Ferrara sud della autostrada A13 in relazione al raccordo FerraraPortogaribaldi.

2. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

In particolare è fondata ed assorbente la censura con cui la ricorrente ha prospettato che il pedaggio applicato presso la stazione di Ferrara sud dell’autostrada A13 potrebbe gravare anche su chi non percorre la FerraraPortogaribaldi.

L’art. 15 d.l. 78/2010, rubricato "pedaggiamento rete autostradale A. e canoni di concessione" ha indicato al primo comma che, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per l’applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di A. S.p.a., in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonché l’elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio, mentre, al secondo comma, ha previsto che, in fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al primo comma, comunque non oltre il 31 dicembre 2011, A. S.p.a. è autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta A.; le stazioni di cui al precedente periodo sono individuate con il medesimo D.P.C.M. di cui al primo comma.

La tariffa, al pari della tassa (a differenza della quale costituisce corrispettivo di diritto privato e, quindi, non ha natura tributaria), è dovuta per la fruizione di un servizio a domanda individuale, secondo il principio del "beneficio", in ragione del quale il pagamento è dovuto da chi riceve l’utilità, che si contrappone al criterio della "capacità contributiva" alla base del sistema delle imposte.

Nel caso di specie, la tariffa ha natura di corrispettivo per la fruizione di un servizio "divisibile", sicché la stessa deve essere ontologicamente posta a carico del soggetto che fruisce del servizio, vale a dire dell’infrastruttura in gestione diretta A..

Viceversa, la ricorrente ha fatto presente che, per il tratto FerraraPortogaribaldi, il pedaggio applicato non sarebbe collegato con l’effettivo utilizzo della strada.

In sostanza, non sussisterebbe la necessaria ed imprescindibile corrispondenza tra chi è tenuto al pagamento del pedaggio e quanti utilizzano la tratta di strada interessate dal provvedimento.

Di qui – venendo meno il carattere di necessaria corrispettività della tariffa, non potendosi escludere che possa essere soggetto al pagamento della stessa anche chi non debba poi accedere all’infrastruttura da sottoporre a pedaggio – la fondatezza della censura.

Ne consegue, assorbite le ulteriori censure, la fondatezza del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento dell’impugnato DPCM del 25 giugno 2010, nei limiti della legittimazione e dell’interesse della ricorrente.

3. Le spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 2.000 (duemila/00), sono poste a favore della ricorrente ed a carico, in parti uguali (ciascuna per Euro 1.000) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’A..
P.Q.M.

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua l’impugnato DPCM del 25 giugno 2010.

Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’A. spa, in parti uguali, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 2.000 (duemila/00), a favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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