Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-12-2010) 23-02-2011, n. 7062 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 22 giugno 2010, ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 12 luglio 2005 che aveva condannato S.M.F. alla pena sospesa di mesi due di reclusione, per il delitto di tentata violenza privata in danno di S.L..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del proprio difensore lamentando:

1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), sotto il profilo dell’omesso esame della dedotta nullità della sentenza di prime cure;

2) l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è, all’evidenza, inammissibile.

2. Deduce il ricorrente, quale primo motivo, l’omesso esame da parte dei Giudici dell’appello del motivo d’impugnazione relativo ad una pretesa nullità della sentenza di primo grado.

La Corte territoriale, viceversa e correttamente, si è riportata alla motivazione del Giudice di primo grado che aveva compiutamente affrontato e risolto la dedotta nullità. 3. Del pari il secondo motivo si appalesa generico e, pertanto, inammissibile in quanto si contesta l’erronea qualificazione giuridica del fatto e non si tiene conto della circostanza che nella sentenza impugnata si è puntualmente affrontata la questione della pretesa derubricazione del reato ascritto da tentata violenza privata a semplice minaccia e si è ben motivato sul punto.

4. Dall’inammissibilità del ricorso deriva, altresì, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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