LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento int

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 8-10-2012

Ratifica ed esecuzione

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la
Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori
contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25
ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».

Capo I

Ratifica ed esecuzione

Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione, a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto
disposto dall’articolo 45 della Convenzione stessa.

Capo I

Ratifica ed esecuzione

Art. 3
Autorita’ nazionale

1. In relazione alle disposizioni previste dall’articolo 37,
paragrafo 2, della Convenzione, l’Italia designa come autorita’
nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione
dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero
dell’interno.
2. Le attivita’ di registrazione e di conservazione dei dati di cui
al comma 1 sono svolte in conformita’ al Trattato concluso il 27
maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di
Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato
di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria,
relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in
particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita’
transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), reso
esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative
disposizioni di attuazione.

Capo II

Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno

Art. 4
Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 157, sesto comma, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono
altresi’ raddoppiati per il reato di cui all’articolo 572 e per i
reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II
e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e
609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze
attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero
dal quarto comma dell’articolo 609-quater»;
b) dopo l’articolo 414 e’ inserito il seguente:
«Art. 414-bis (Istigazione a pratiche di pedofilia e di
pedopornografia). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato,
chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione,
pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu’
delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche
se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo
600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e’
punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di
uno o piu’ delitti previsti dal primo comma.
Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita’
di carattere artistico, letterario, storico o di costume»;
c) all’articolo 416 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l’associazione e’ diretta a commettere taluno dei delitti
previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,
600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e’ commesso in danno di un
minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies,
quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto, e
609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei
casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei
casi previsti dal secondo comma»;
d) l’articolo 572 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). –
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta
una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona
sottoposta alla sua autorita’ o a lui affidata per ragioni di
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio
di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da due a
sei anni.
La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso in danno di persona
minore degli anni quattordici.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la
reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione
gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la
morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»;
e) all’articolo 576:
1) al primo comma, alinea, le parole: «la pena di morte» sono
sostituite dalle seguenti: «la pena dell’ergastolo»;
2) il numero 5) del primo comma e’ sostituito dal seguente:
«5) in occasione della commissione di taluno dei delitti
previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e
609-octies»;
3) nella rubrica, le parole: «Pena di morte» sono sostituite
dalla seguente: «Ergastolo»;
f) all’articolo 583-bis, dopo il terzo comma, e’ inserito il
seguente:
«La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il
reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia
commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall’esercizio della potesta’ del genitore;
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla
tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno»;
g) l’articolo 600-bis e’ sostituito dal seguente:
«Art. 600-bis (Prostituzione minorile). – E’ punito con la
reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro
150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta’
inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la
prostituzione di una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto,
ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque compie
atti sessuali con un minore di eta’ compresa tra i quattordici e i
diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra
utilita’, anche solo promessi, e’ punito con la reclusione da uno a
sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»;
h) all’articolo 600-ter:
1) il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la
multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o
spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a
esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli
trae altrimenti profitto»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque
assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti
minori di anni diciotto e’ punito con la reclusione fino a tre anni e
con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si
intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore
degli anni diciotto coinvolto in attivita’ sessuali esplicite, reali
o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un
minore di anni diciotto per scopi sessuali»;
i) l’articolo 600-sexies e’ abrogato;
l) l’articolo 600-septies e’ sostituito dal seguente:
«Art. 600-septies (Confisca). – Nel caso di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti
previsti dalla presente sezione, nonche’ dagli articoli 609-bis,
quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni diciotto o
il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter,
primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies,
609-octies, quando il fatto e’ commesso in danno di un minore di anni
diciotto o il reato e’ aggravato dalle circostanze di cui
all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e
609-undecies, e’ sempre ordinata, salvi i diritti della persona
offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei
beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del
reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di
beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il
profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche
indirettamente o per interposta persona, la disponibilita’. Si
applica il terzo comma dell’articolo 322-ter»;
m) dopo l’articolo 600-septies sono inseriti i seguenti:
«Art. 600-septies.1 (Circostanza attenuante). – La pena per i
delitti di cui alla presente sezione e’ diminuita da un terzo fino
alla meta’ nei confronti del concorrente che si adopera per evitare
che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
ovvero aiuta concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’
giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o
la cattura dei concorrenti.
Art. 600-septies.2 (Pene accessorie). – Alla condanna o
all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti
previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo
414-bis del presente codice conseguono:
1) la perdita della potesta’ genitoriale, quando la qualita’ di
genitore e’ prevista quale circostanza aggravante del reato;
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla
tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla
successione della persona offesa;
4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici;
l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in
seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma
restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma,
quanto all’interdizione perpetua.
La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei
delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui
all’articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di
minori, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque
incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio
o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate
abitualmente da minori.
In ogni caso e’ disposta la chiusura degli esercizi la cui
attivita’ risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente
sezione, nonche’ la revoca della licenza di esercizio o della
concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»;
n) l’articolo 602-bis e’ abrogato;
o) all’articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono aggiunti i
seguenti:
«Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e
600-ter, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’
commesso con violenza o minaccia.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma,
600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena e’ aumentata da un
terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso approfittando della
situazione di necessita’ del minore.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma,
600-ter e 600-quinquies, nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la
pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso in
danno di un minore degli anni sedici.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter,
nonche’, se il fatto e’ commesso in danno di un minore degli anni
diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla
meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso da un ascendente, dal
genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da
affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado
collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e’ stato
affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza,
custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di
pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se
e’ commesso in danno di un minore in stato di infermita’ o
minorazione psichica, naturale o provocata.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter,
nonche’ dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e’ aumentata dalla
meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso mediante somministrazione
di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque
pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se
e’ commesso nei confronti di tre o piu’ persone.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli
articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui
alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano
sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento conseguente alle
predette aggravanti»;
p) dopo l’articolo 602-ter, e’ inserito il seguente:
«Art. 602-quater (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). –
Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in
danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non puo’
invocare a propria scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa,
salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»;
q) all’articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite
dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»;
r) all’articolo 609-quater:
1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente,
il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore,
ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di
istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o che
abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso
dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con
persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e’ punito con la
reclusione da tre a sei anni»;
2) al quarto comma, le parole: «fino a due terzi» sono
sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»;
s) l’articolo 609-quinquies e’ sostituito dal seguente:
«Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). – Chiunque compie
atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al
fine di farla assistere, e’ punito con la reclusione da uno a cinque
anni.
Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, alla stessa pena
di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona
minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero
mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a
compiere o a subire atti sessuali.
La pena e’ aumentata fino alla meta’ quando il colpevole sia
l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il
tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione,
di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato, o
che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza»;
t) l’articolo 609-sexies e’ sostituito dal seguente:
«Art. 609-sexies (Ignoranza dell’eta’ della persona offesa). –
Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un
minore degli anni diciotto, e quando e’ commesso il delitto di cui
all’articolo 609-quinquies, il colpevole non puo’ invocare a propria
scusa l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa, salvo che si tratti
di ignoranza inevitabile»;
u) all’articolo 609-nonies:
1) il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle
parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per
alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta:
1) la perdita della potesta’ del genitore, quando la qualita’
di genitore e’ elemento costitutivo o circostanza aggravante del
reato;
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente
alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla
successione della persona offesa;
4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici;
l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in
seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma
restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma,
quanto all’interdizione perpetua;
5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di
un’arte»;
2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono sostituite
dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»;
3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis,
secondo comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui
all’articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e
609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del
medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una
durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di
sicurezza personali:
1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e
della libera circolazione, nonche’ il divieto di avvicinarsi a luoghi
frequentati abitualmente da minori;
2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto
abituale con minori;
3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla
propria residenza e sugli eventuali spostamenti.
Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma e’ soggetto
alla pena della reclusione fino a tre anni»;
v) all’articolo 609-decies:
1) il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli
articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis,
609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno
di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo
609-quater, il procuratore della Repubblica ne da’ notizia al
tribunale per i minorenni»;
2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e
psicologica della persona offesa minorenne e’ assicurata, in ogni
stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di
altre persone idonee indicate dal minorenne, nonche’ di gruppi,
fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di
comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle
vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco
dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne,
e ammessi dall’autorita’ giudiziaria che procede»;
z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II,
dopo l’articolo 609-decies e’ aggiunto il seguente:
«Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo
scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis,
600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di
cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, e’
punito, se il fatto non costituisce piu’ grave reato, con la
reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi
atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici,
lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della
rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

Capo II
Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno

Art. 5

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a ) all’articolo 51:
1) al comma 3-bis, le parole: «416, sesto comma,» sono
sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»;
2) al comma 3-quinquies, le parole: «600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies» sono sostituite dalle
seguenti: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,
600-quinquies, 609-undecies»;
b) al comma 6 dell’articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» e’
inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» sono
inserite le seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»;
c) all’articolo 351 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli
600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601,
602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies
del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere
sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un
esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal
pubblico ministero»;
d) all’articolo 362 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351,
comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni
da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia
o in psichiatria infantile»;
e) al comma 2 dell’articolo 380, dopo la lettera d-bis) e’
inserita la seguente:
«d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui
all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale»;
f) dopo il comma 5 dell’articolo 391-bis e’ inserito il seguente:
«5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351,
comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone
minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in
psichiatria infantile»;
g) all’articolo 392, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572,
600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale
pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601,
602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e
612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta
della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della
testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa
maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»;
h) al comma 5-bis dell’articolo 398, dopo la parola: «609-octies»
e’ inserita la seguente: «, 609-undecies»;
i) all’articolo 407, comma 2, lettera a), al numero 7-bis), le
parole: «600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono sostituite dalle
seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma»;
l) al comma 1-bis dell’articolo 444, le parole: «600-bis, primo e
terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «600-bis,».

Capo II
Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno

Art. 6

Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati
abitualmente da minori.

1. Al comma 5 dell’articolo 8 del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, lettera
c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati
abitualmente da minori».

Capo II

Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno

Art. 7
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di
concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori.

1. Al comma 1-quater dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui
agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quinquies,» e le parole: «e 609-octies» sono
sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e
609-undecies».
2. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e’ inserito il
seguente:
«1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della
concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui
agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale
pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies,
609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche’
agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi
in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il
tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al
programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13-bis
della presente legge».
3. Dopo l’articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’
inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati per reati
sessuali in danno di minori). – 1. Le persone condannate per i
delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al
materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1,
600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice
penale, nonche’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo
codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi
a un trattamento psicologico con finalita’ di recupero e di sostegno.
La partecipazione a tale trattamento e’ valutata ai sensi
dell’articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini
della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione».

Capo II

Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno

Art. 8
Confisca

1. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono
inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo
comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o
commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,».

Capo II

Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno

Art. 9
Disposizioni in materia di gratuito patrocinio

1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter e’
sostituito dal seguente:
«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis,
609-quater e 609-octies, nonche’, ove commessi in danno di minori,
dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies,
601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo’ essere
ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti
dal presente decreto».

Capo II
Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno

Art. 10
Clausola di invarianza

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 1° ottobre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Terzi di Sant’Agata, Ministro degli
affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Fornero, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2326):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal
Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro per la pari
opportunita’ (Carfagna) il 23 marzo 2009.
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari
esteri e comunitari), in sede referente, il 1° luglio 2009 con pareri
delle commissioni I, V, VII, IX, XI, XII e XIV.
Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente,
il 16 e 29 luglio 2009; il 22 settembre 2009; l’8, 22 e 29 ottobre
2009; il 12 novembre 2009; il 1° e 2 dicembre 2009; il 14 gennaio
2010.
Esaminato in Aula il 18 gennaio 2010 ed approvato il 19 gennaio
2010.
Senato della Repubblica (atto n. 1969):
Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari
esteri emigrazione), in sede referente, il 26 gennaio 2010 con pareri
delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 14ª.
Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 28
gennaio 2010; il 4 febbraio 2010; l’11 marzo 2010; l’11 maggio 2010;
il 30 giugno 2010; il 28 luglio 2010; il 3 agosto 2010; il 13 e 21
ottobre 2010.
Esaminato in Aula il 21 ottobre 2010 ed approvato, con
modificazioni, il 27 ottobre 2010.
Camera dei deputati (atto n. 2326-B):
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari
esteri e comunitari), in sede referente, l’8 novembre 2010 con pareri
delle commissioni I, V, VII, IX e XII.
Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente,
il 18 e 24 novembre 2010; il 1°, 21 e 22 dicembre 2010.
Esaminato in Aula il 10 gennaio 2011 e approvato, con
modificazioni, l’11 gennaio 2011.
Senato della Repubblica (atto n. 1969-B):
Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari
esteri emigrazione), in sede referente, il 18 gennaio 2011 con pareri
delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 2 e 10
febbraio 2011; il 29 marzo 2011; il 7 giugno 2011; il 29 giugno 2011;
il 6 luglio 2011; il 3 agosto 2011; il 21 marzo 2012.
Esaminato in Aula il 27 settembre 2011; il 4 e 12 ottobre 2011;
l’8 maggio 2012 ed approvato, con modificazioni, il 16 maggio 2012.
Camera dei deputati (atto n. 2326-D):
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari
esteri e comunitari), in sede referente, il 23 maggio 2012 con pareri
delle commissioni I, V e XII.
Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente,
il 7, 12, 13 e 14 giugno 2012.
Esaminato in Aula il 18 giugno 2012 e approvato, con
modificazioni, il 5 luglio 2012.
Senato della Repubblica (atto n. 1969-D):
Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari
esteri emigrazione), in sede referente, il 12 luglio 2012 con parere
della commissione 1ª.
Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 17
luglio 2012.
Esaminato in Aula il 12 settembre 2012 ed approvato,
definitivamente, il 19 settembre 2012.

Omissis

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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