DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2009 Deroga al limite del 20% di cui al comma 8, dell’articolo 77-quater del decreto-legge n. 112/2008, per le strutture sanitarie della regione Lazio.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 44 del 23-2-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, riguardante l’istituzione del regime di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, concernente l’individuazione delle unita previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato; Visto in particolare, l’art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 che disciplina il regime di tesoreria unica mista; Visto l’art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha esteso l’applicazione del regime di tesoreria unica mista di cui al decreto legislativo n. 279 del 1997, anche alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all’art. 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali; Visto in particolare, il comma 8, dell’art. 77-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008 che ha previsto l’apertura di nuove contabilita’ speciali infruttifere intestate alle strutture sanitarie e il trasferimento sulle predette contabilita’ speciali delle somme giacenti, alla data del 31 dicembre 2008, sulle preesistenti contabilita’ speciali per spese correnti e per spese capitale, prevedendone il prelievo in quote annuali costanti del venti per cento; Considerato che il comma 8, dell’art. 77-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che, su richiesta delle regioni competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al prelievo annuale del venti per cento a valere sulle nuove contabilita’ speciali; Considerato che la Regione Lazio con nota n. 1397 del 5 novembre 2009 ha chiesto la deroga al limite del prelievo annuale del venti per cento, per un totale complessivo di Euro 93.073.611,70; Tenuto conto che dalla documentazione allegata alla nota della Regione Lazio n. 1397 del 5 novembre 2009, riferita alle Aziende sanitarie RMA, RMD, RMF, S. Camillo, S. Filippo, Umberto I, IFO, Spallanzani, S. Andrea, emerge una situazione finanziaria critica e tale da giustificare la concessione della deroga; Ritenuta l’opportunita’ di evitare che la mancata concessione della deroga possa comportare un danno alle strutture sanitarie della Regione Lazio correlato agli interessi passivi per il ricorso alle anticipazioni di cassa concesse dagli Istituti tesorieri; Vista la nota in data 29 dicembre 2009 del Ministro dell’economia e delle finanze, con la quale si propone di assentire alla richiesta di deroga al predetto limite per le strutture sanitarie indicate dalla Regione Lazio; Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Per i motivi di cui alle premesse, le seguenti strutture sanitarie della Regione Lazio sono autorizzate ad utilizzare nel corso del 2009 l’intero importo delle giacenze esistenti al 31 dicembre 2008, in deroga al limite del venti per cento stabilito dal comma 8, dell’art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: RMA; RMD; RMF; S. Camillo; S. Filippo; Umberto I; IFO; Spallanzani; S. Andrea. 2. Le somme relative a pignoramenti e a sequestri non sono comunque soggette a vincoli di indisponibilita’ e restano a disposizione di giustizia. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 30 dicembre 2009 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-23&task=dettaglio&numgu=44&redaz=10A02055&tmstp=1267604573611

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