T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 21-02-2011, n. 512 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La stazione appaltante ha indetto una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione programmata e su chiamata/emergenza dei motori inseriti nell’impianto di cogenerazione per l’utilizzo del biogas, ubicato presso il sito AMSA di Gerenzano.

La ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla predetta procedura, deducendo tre motivi in diritto.

La soc. Amsa S.p.A. si è costituita in giudizio, resistendo in rito e nel merito all’introdotta domanda.

Premette, al riguardo, la Sezione che, può prescindersi dalla definizione dell’eccezione di tardività sollevata dalla difesa della stazione appaltante, in quanto il ricorso è manifestamente infondato nel merito.

Con il primo motivo è stato contestato l’operato della stazione appaltante, che avrebbe arbitrariamente consentito l’integrazione dell’offerta da parte della controinteressata, in luogo di disporne tout court l’esclusione.

Il capitolato speciale avrebbe, infatti, imposto la compilazione dell’offerte tramite l’utilizzo della scheda offerta "B", contenente, tra l’altro, la voce "noleggio gruppo generatore", che non è stata compilata dalla controinteressata, lasciandola in bianco. Tale offerta sarebbe dovuta essere esclusa senza alcuna possibilità di " chiedere chiarimenti in merito", in occasione dei quali peraltro, nel "secondo verbale" del 28.5.2010, è stato dichiarato dal legale rappresentante della controinteressata che il noleggio del gruppo generatore non era stato quotato perché gratuito. Secondo la deducente lo spazio lasciato in bianco sulla scheda offerta "B" avrebbe dovuto indicare la dizione "zero" o "gratuito" e non sarebbe stato suscettibile di un’indebita, tardiva integrazione.

Detto ordine argomentativo è, peraltro, privo di pregio.

Plurime ragioni comprovano, infatti, che la Commissione si è nella specie rettamente determinata.

Sotto un primo aspetto l’aver lasciato in bianco una voce dell’offerta poteva e doveva secondo un canone di ragionevolezza essere interpretato dalla stazione appaltante come un’offerta in forma gratuita. Una vera e propria integrazione dell’offerta si sarebbe avuta nel solo caso in cui la contorinteressata l’avesse effettivamente integrata ex post, aggiungendovi un valore numerico.

Per altro verso ogni concorrente, avendo accettato espressamente tutte le prescrizioni del capitolato, avrebbe dovuto garantire in caso di aggiudicazione tutte le prestazioni indicate nel medesimo capitolato, tra le quali, espressamente, anche quelle relative all’offerta "lasciata in bianco" dalla controinteressata.

Inoltre, ai fini dell’indicazione del corrispettivo, rilevava esclusivamente il prezzo indicato nella scheda riassumente l’"offerta riepilogativa", per cui, anche se per assurdo potesse ipotizzarsi che la controinteressata abbia integrato la propria originaria offerta, detta integrazione sarebbe rimasta tamquam non esset.

2) Il comportamento della stazione appaltante non contrasta, poi, come assunto con il secondo mezzo, con il principio della buona fede, in quanto la denunciata inosservanza dell’obbligo di comunicazione non costituisce causa sopravvenuta di invalidità dell’aggiudicazione, incidendo esclusivamente sul distinto profilo della tutela degli interessati e rilevando soltanto sulla tempestività o tardività dell’impugnativa contro l’aggiudicazione (C.S. Sez. V 8.7.2010 n. 4434).

3) Con il terzo ed ultimo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/06, poiché non sarebbe mai stata effettuata la comunicazione ivi prevista a favore della ricorrente prima della stipula del contratto.

Anche tale motivo è infondato, poiché detta violazione rileva esclusivamente nel caso di annullamento dell’aggiudicazione (T.A.R. Campania, Sez. I 14.7.2010 n. 16776), che nel caso in esame è stata invece legittimamente disposta.

Il ricorso va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in ragione della particolare formulazione dell’offerta della controinteressata.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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