Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-12-2010) 23-02-2011, n. 7111

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Sanremo ha applicato a D.F.R., imputato per diversi reati di furto, con la contestata recidiva, la pena patteggiata dalle parti.

Avverso la pronuncia anzidetta, il PG di Genova ha proposto ricorso per cassazione lamentando che all’imputato siano state riconosciute le attenuanti genetiche in base solo al suo corretto comportamento processuale, nonostante i suoi precedenti e la sua personalità, che avrebbero dovuto portare ad una diversa decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato in quanto, in tema di patteggiamento, la ratifica dell’accordo intercorso tra le parti non richiede una diffusa motivazione nè sulla sussistenza del fatto- reato nè sul regime sanzionatorie, una volta che ne sia verificata la corretta applicazione. E’, del resto, pacifica acquisizione giurisprudenziale che, in sede di legittimità, non può porsi in discussione il beneficio delle attenuanti genetiche che sia stato espressamente previsto nella piattaforma negoziale. Peraltro, nel caso di specie, il giudice a quo ha ritenuto giustificata la concessione delle attenuanti generiche, facendo riferimento al corretto comportamento processuale dell’imputato in contrapposizione ai precedenti penali ed alla personalità ai soli fini di giustificare il rapporto di mera equivalenza, tenuto altresì conto dell’esigenza di applicare una pena congrua e proporzionata.

Non resta che provvedere alla consequenziale declaratoria d’inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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